Art. 57 Controllo delle colture di sementi 1. Il Ministero o l'organismo delegato provvede al controllo ufficiale della conformita' delle sementi di varieta' da conservazione di specie agrarie e ortive alle disposizioni del presente decreto, mediante ispezioni alle colture, con particolare riguardo alla varieta', ai siti di produzione delle sementi e alle quantita'. 2. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.