Art. 57 
 
                 Controllo delle colture di sementi 
 
  1. Il  Ministero  o  l'organismo  delegato  provvede  al  controllo
ufficiale  della   conformita'   delle   sementi   di   varieta'   da
conservazione di  specie  agrarie  e  ortive  alle  disposizioni  del
presente decreto, mediante ispezioni alle  colture,  con  particolare
riguardo alla varieta', ai siti di produzione delle  sementi  e  alle
quantita'. 
  2.  I  controlli  di  cui  al  presente  articolo  sono  a   carico
dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.