Art. 58 
 
                  Controllo delle sementi standard 
 
  1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17,  le  sementi
di  varieta'  da  conservazione  di  specie  ortive  e  di   varieta'
sviluppate per la coltivazione  in  condizioni  particolari,  possono
essere  controllate  come  sementi  standard  di  una   varieta'   da
conservazione se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3. 
  2. Le sementi devono soddisfare i requisiti per  la  certificazione
delle  sementi  della  categoria  standard  stabilite  dal   presente
decreto, con esclusione di quelle riguardanti  la  purezza  varietale
minima. 
  3. Le sementi devono  presentare  un  grado  di  purezza  varietale
sufficiente. 
  4.  I  controlli  di  cui  al  presente  articolo  sono  a   carico
dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.