Art. 58 Controllo delle sementi standard 1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17, le sementi di varieta' da conservazione di specie ortive e di varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, possono essere controllate come sementi standard di una varieta' da conservazione se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3. 2. Le sementi devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria standard stabilite dal presente decreto, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima. 3. Le sementi devono presentare un grado di purezza varietale sufficiente. 4. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.