Art. 59 Analisi delle sementi 1. Le analisi delle sementi agrarie, effettuate per accertare che siano soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 60, sono soggette a vigilanza ufficiale. Tali analisi vanno eseguite conformemente ai protocolli internazionali, o, in loro assenza, secondo metodi validati scientificamente a livello nazionale. 2. Le analisi delle sementi ortive da conservazione o di quelle sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, effettuate per accertare che siano soddisfatte le prescrizioni di cui agli articoli 60 e 61, sono realizzate conformemente ai protocolli internazionali o, in loro assenza, secondo metodi validati scientificamente a livello nazionale. 3. Al fine dell'effettuazione delle analisi di cui al comma 1, i campioni devono essere prelevati da lotti omogenei. Il peso del lotto e del campione deve soddisfare le condizioni previste dall'allegato IV. 4. Le analisi di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.