Art. 59 
 
                        Analisi delle sementi 
 
  1. Le analisi delle sementi agrarie, effettuate per  accertare  che
siano soddisfatte  le  prescrizioni  di  cui  all'articolo  60,  sono
soggette  a  vigilanza  ufficiale.  Tali   analisi   vanno   eseguite
conformemente ai  protocolli  internazionali,  o,  in  loro  assenza,
secondo metodi validati scientificamente a livello nazionale. 
  2. Le analisi delle sementi ortive da  conservazione  o  di  quelle
sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari,  effettuate
per accertare che siano  soddisfatte  le  prescrizioni  di  cui  agli
articoli  60  e  61,  sono  realizzate  conformemente  ai  protocolli
internazionali  o,  in  loro   assenza,   secondo   metodi   validati
scientificamente a livello nazionale. 
  3. Al fine dell'effettuazione delle analisi di cui al  comma  1,  i
campioni devono essere prelevati da lotti omogenei. Il peso del lotto
e del campione deve soddisfare le condizioni  previste  dall'allegato
IV. 
  4.  Le  analisi  di  cui  al  presente  articolo  sono   a   carico
dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.