Art. 60 Certificazione delle sementi delle varieta' da conservazione di specie agrarie 1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31, le sementi di varieta' da conservazione di specie agrarie possono essere oggetto di commercializzazione se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. 2. Le sementi sono derivate da sementi prodotte secondo le modalita' previste per il mantenimento dalla selezione conservatrice. 3. Le sementi, con l'eccezione di quelle di Oryza sativa, devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria sementi certificate stabilite dal presente decreto, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale. 4. Le sementi di Oryza sativa devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria sementi certificate di seconda riproduzione stabilite dal presente decreto, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale. 5. Le sementi devono presentare un grado di purezza varietale sufficiente. 6. Per la commercializzazione dei tuberi-seme di patata non sono applicabili le disposizioni previste dall'allegato VI, della categoria certificata, relativamente al calibro.