Art. 62 Autorizzazione alla commercializzazione delle miscele di sementi 1. Possono essere autorizzate alla commercializzazione le miscele di sementi per la preservazione nella regione o provincia autonoma d'origine a condizione che tali miscele siano conformi alle disposizioni di cui all'articolo 63, per le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, o dell'articolo 64 nel caso delle miscele di sementi per la preservazione coltivate. 2. La richiesta ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 1, e' corredata delle informazioni necessarie per verificare la conformita' alle disposizioni di cui al comma 5 e, dell'articolo 63 nel caso di miscele per la preservazione raccolte direttamente o dell'articolo 64 nel caso di miscele per la preservazione coltivate. 3. Per quanto riguarda le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, il Ministero o l'organismo delegato o le regioni e province autonome provvedono all'ispezione visuale del sito di raccolta. Le ispezioni sono effettuate sul sito di raccolta durante il periodo di crescita a intervalli appropriati, in modo da assicurare almeno la conformita' della miscela alle condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 63, commi 2 e 4. I risultati dell'ispezione devono essere documentati. 4. Per quanto riguarda le miscele di sementi per la preservazione coltivate, il Ministero o l'organismo delegato o le regioni e province autonome, nel corso dell'esame della richiesta di autorizzazione provvede, mediante esame ufficiale o sotto sorveglianza ufficiale, alla verifica della miscela di sementi per la preservazione circa la conformita' delle condizioni di cui all'articolo 64, commi 2 e 3. L'esame e' realizzato secondo i metodi validati scientificamente a livello internazionale o, in loro assenza, secondo metodi validati scientificamente a livello nazionale. I campioni utilizzati per l'esame sono prelevati da lotti omogenei e si applicano le disposizioni relative al peso dei lotti e dei campioni di cui all'allegato IV. 5. L'autorizzazione di cui al comma 1, e' concessa dal Ministero o dall'organismo delegato o dalle regioni e province autonome che possono avocare a se' tale facolta' su richiesta del produttore e in essa sono indicati: a) nome o denominazione e sede del produttore; b) metodo di raccolta: sementi raccolte direttamente o coltivate; c) percentuale in peso dei componenti per specie e se del caso sottospecie; d) nel caso delle miscele per la preservazione coltivate, la germinabilita' dei componenti della miscela qualora non siano rispettati i valori previsti dalla colonna 2 della tabella riportata all'allegato VI del presente decreto, sezione I, lettera A), punto I Sementi certificate, numero 1); e) la quantita' della miscela cui si applica l'autorizzazione; f) la zona di origine; g) la restrizione alla commercializzazione nella zona di origine; h) la zona fonte; i) il sito di raccolta e le sue caratteristiche fisiche e, nel caso di una miscela di sementi per la preservazione coltivate, il sito di moltiplicazione e le sue caratteristiche fisiche; l) il tipo di habitat del sito di raccolta; m) l'anno di raccolta. 6. In relazione al comma 5, lettera c), per le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, e' sufficiente indicare i componenti per specie e, se del caso, sottospecie che sono caratteristici del tipo di habitat del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche.