Art. 62 
 
  Autorizzazione alla commercializzazione delle miscele di sementi 
 
  1. Possono essere autorizzate alla commercializzazione  le  miscele
di sementi per la preservazione nella regione  o  provincia  autonoma
d'origine  a  condizione  che  tali  miscele  siano   conformi   alle
disposizioni di cui all'articolo 63, per le miscele di sementi per la
preservazione raccolte direttamente,  o  dell'articolo  64  nel  caso
delle miscele di sementi per la preservazione coltivate. 
  2. La richiesta ai fini dell'autorizzazione di cui al comma  1,  e'
corredata delle informazioni necessarie per verificare la conformita'
alle disposizioni di cui al comma 5 e, dell'articolo 63 nel  caso  di
miscele per la preservazione raccolte direttamente o dell'articolo 64
nel caso di miscele per la preservazione coltivate. 
  3. Per quanto riguarda le miscele di sementi per  la  preservazione
raccolte direttamente, il  Ministero  o  l'organismo  delegato  o  le
regioni e province autonome provvedono all'ispezione visuale del sito
di raccolta. Le  ispezioni  sono  effettuate  sul  sito  di  raccolta
durante il periodo di crescita a intervalli appropriati, in  modo  da
assicurare almeno la conformita' della miscela  alle  condizioni  per
l'autorizzazione di cui all'articolo 63, commi 2  e  4.  I  risultati
dell'ispezione devono essere documentati. 
  4. Per quanto riguarda le miscele di sementi per  la  preservazione
coltivate, il  Ministero  o  l'organismo  delegato  o  le  regioni  e
province  autonome,  nel  corso   dell'esame   della   richiesta   di
autorizzazione   provvede,   mediante   esame   ufficiale   o   sotto
sorveglianza ufficiale, alla verifica della miscela di sementi per la
preservazione  circa  la  conformita'   delle   condizioni   di   cui
all'articolo 64, commi 2 e 3. L'esame e' realizzato secondo i  metodi
validati  scientificamente  a  livello  internazionale  o,  in   loro
assenza,  secondo  metodi   validati   scientificamente   a   livello
nazionale. I campioni utilizzati per l'esame sono prelevati da  lotti
omogenei e si applicano le disposizioni relative al peso dei lotti  e
dei campioni di cui all'allegato IV. 
  5. L'autorizzazione di cui al comma 1, e' concessa dal Ministero  o
dall'organismo delegato o  dalle  regioni  e  province  autonome  che
possono avocare a se' tale facolta' su richiesta del produttore e  in
essa sono indicati: 
  a) nome o denominazione e sede del produttore; 
  b) metodo di raccolta: sementi raccolte direttamente o coltivate; 
  c) percentuale in peso dei componenti per  specie  e  se  del  caso
sottospecie; 
  d) nel caso  delle  miscele  per  la  preservazione  coltivate,  la
germinabilita'  dei  componenti  della  miscela  qualora  non   siano
rispettati i valori previsti dalla colonna 2 della tabella  riportata
all'allegato VI del presente decreto, sezione I, lettera A), punto  I
Sementi certificate, numero 1); 
  e) la quantita' della miscela cui si applica l'autorizzazione; 
  f) la zona di origine; 
  g) la restrizione alla commercializzazione nella zona di origine; 
  h) la zona fonte; 
  i) il sito di raccolta e le sue caratteristiche fisiche e, nel caso
di una miscela di sementi per la preservazione coltivate, il sito  di
moltiplicazione e le sue caratteristiche fisiche; 
  l) il tipo di habitat del sito di raccolta; 
  m) l'anno di raccolta. 
  6. In relazione al comma 5, lettera c), per le miscele  di  sementi
per la preservazione raccolte direttamente, e' sufficiente indicare i
componenti  per  specie  e,  se  del  caso,  sottospecie   che   sono
caratteristici del tipo di habitat del sito di raccolta e  che  sono,
in quanto componenti della miscela, importanti per  la  preservazione
dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse
genetiche.