Art. 63 Condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente 1. Le sementi che compongono la miscela devono essere state raccolte direttamente nella loro zona fonte, in un sito che non e' stato seminato con seme di varieta' geneticamente selezionate per produzione foraggera o tappeto erboso da almeno quaranta anni prima della data della domanda presentata dal produttore di cui all'articolo 62, comma 5. La zona fonte e' situata all'interno della zona di origine. 2. La percentuale dei componenti della miscela di sementi per la preservazione direttamente raccolte e che sono specie e, se del caso, sottospecie caratteristiche del tipo di habitat del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche, e' tale da ricreare il tipo di habitat del sito di raccolta. 3. La germinabilita' dei componenti di cui al comma 2, e' adatta a ricreare il tipo di habitat del sito di raccolta. 4. La percentuale di specie e, se del caso, sottospecie che non rispettano le condizioni di cui al comma 2, non deve essere superiore all'1 per cento in peso. Le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente non contengono Avena fatua, Avena sterilis e Cuscuta spp, la percentuale in Rumex spp, diversa da Rumex acetosella, Rumex acetosa e Rumex maritimus, non e' superiore allo 0,05 per cento in peso.