Art. 64 Condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione coltivate 1. Le sementi a partire dalle quali sono prodotte le sementi per la preservazione coltivate che compongono la miscela, devono essere raccolte nella loro zona fonte in un sito che non e' stato seminato con seme di varieta' geneticamente selezionate per produzione foraggera o tappeto erboso da almeno quaranta anni prima della data della domanda presentata dal produttore di cui all'articolo 62, comma 5. La zona fonte e' situata all'interno della zona di origine. 2. Le sementi per la preservazione coltivate che compongono la miscela sono di specie e, se del caso, sottospecie caratteristiche del tipo di habitat del sito di raccolta e sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche. 3. I componenti di una miscela di sementi per la preservazione coltivate devono essere conformi, prima di essere miscelate, ai requisiti per le sementi commerciali indicati all'allegato VI, sezione I, lettera B) Foraggere, punto III sementi commerciali. 4. La moltiplicazione puo' essere effettuata per cinque generazioni. 5. Al fine di garantire la qualita' del materiale ottenuto e di consentire un adeguato controllo del processo produttivo da parte degli organi competenti, la moltiplicazione puo' essere effettuata solo nella zona di origine in cui e' sita la zona fonte.