Art. 64 
 
Condizioni per l'autorizzazione  delle  miscele  di  sementi  per  la
                       preservazione coltivate 
 
  1. Le sementi a partire dalle quali sono prodotte le sementi per la
preservazione coltivate che  compongono  la  miscela,  devono  essere
raccolte nella loro zona fonte in un sito che non e'  stato  seminato
con  seme  di  varieta'  geneticamente  selezionate  per   produzione
foraggera o tappeto erboso da almeno quaranta anni prima  della  data
della domanda presentata dal produttore di cui all'articolo 62, comma
5. La zona fonte e' situata all'interno della zona di origine. 
  2. Le sementi per la  preservazione  coltivate  che  compongono  la
miscela sono di specie e, se del  caso,  sottospecie  caratteristiche
del tipo di habitat del sito di raccolta e sono, in quanto componenti
della miscela, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale
nel contesto della conservazione delle risorse genetiche. 
  3. I componenti di una miscela  di  sementi  per  la  preservazione
coltivate devono essere  conformi,  prima  di  essere  miscelate,  ai
requisiti  per  le  sementi  commerciali  indicati  all'allegato  VI,
sezione I, lettera B) Foraggere, punto III sementi commerciali. 
  4.  La  moltiplicazione   puo'   essere   effettuata   per   cinque
generazioni. 
  5. Al fine di garantire la qualita' del  materiale  ottenuto  e  di
consentire un adeguato controllo del  processo  produttivo  da  parte
degli organi competenti, la moltiplicazione  puo'  essere  effettuata
solo nella zona di origine in cui e' sita la zona fonte.