Art. 65 Condizioni di commercializzazione 1. La produzione dei prodotti sementieri di varieta' da conservazione e di varieta' prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, e la loro commercializzazione devono avvenire nel rispetto della normativa fitosanitaria nazionale e dell'Unione. 2. Le sementi di una varieta' da conservazione possono essere commercializzate unicamente alle seguenti condizioni: a) sono state prodotte nella loro zona di origine o in una delle zone di cui all'articolo 55; b) sono commercializzate nella loro zona di origine. 3. In deroga al comma 2, lettera b), possono essere approvate ulteriori zone di commercializzazione a condizione che queste siano comparabili con le zone di origine quanto ad habitat naturali e semi-naturali della varieta' in questione. In tale caso il quantitativo di sementi necessario per la produzione della quantita' minima di cui all'articolo 66, e' riservato alla conservazione della varieta' nella sua zona d'origine. L'approvazione delle ulteriori zone di cui al presente comma e' oggetto di notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri. 4. Nel caso sia stata applicata la deroga di cui all'articolo 55, comma 1, non si puo' far ricorso all'ulteriore deroga prevista dal comma 3. 5. In deroga all'articolo 31, comma 1, si puo' autorizzare la commercializzazione di miscele di sementi foraggere di vari generi, specie e se del caso sottospecie, destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nel contesto della conservazione delle risorse genetiche, di cui all'articolo 47. Tali miscele possono contenere sementi di piante foraggere, e di piante non foraggere ai sensi del presente decreto. Dette miscele sono designate come: «miscele di sementi per la preservazione». 6. Se la miscela di sementi per la preservazione contiene una varieta' da conservazione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 47 a 61.