Art. 65 
 
                  Condizioni di commercializzazione 
 
  1.  La  produzione  dei  prodotti   sementieri   di   varieta'   da
conservazione e  di  varieta'  prive  di  valore  intrinseco  per  la
produzione a fini commerciali, ma sviluppate per la  coltivazione  in
condizioni particolari, e la loro commercializzazione devono avvenire
nel rispetto della normativa fitosanitaria nazionale e dell'Unione. 
  2. Le sementi di  una  varieta'  da  conservazione  possono  essere
commercializzate unicamente alle seguenti condizioni: 
  a) sono state prodotte nella loro zona di origine o  in  una  delle
zone di cui all'articolo 55; 
  b) sono commercializzate nella loro zona di origine. 
  3. In deroga al comma  2,  lettera  b),  possono  essere  approvate
ulteriori zone di commercializzazione a condizione che  queste  siano
comparabili con le zone di  origine  quanto  ad  habitat  naturali  e
semi-naturali  della  varieta'  in  questione.  In   tale   caso   il
quantitativo di sementi necessario per la produzione della  quantita'
minima di cui all'articolo 66, e' riservato alla conservazione  della
varieta' nella sua zona  d'origine.  L'approvazione  delle  ulteriori
zone di cui al presente comma e' oggetto di notifica alla Commissione
europea e agli altri Stati membri. 
  4. Nel caso sia stata applicata la deroga di cui  all'articolo  55,
comma 1, non si puo' far ricorso all'ulteriore  deroga  prevista  dal
comma 3. 
  5. In deroga all'articolo 31,  comma  1,  si  puo'  autorizzare  la
commercializzazione di miscele di sementi foraggere di  vari  generi,
specie e se del caso sottospecie, destinate a essere  utilizzate  per
la preservazione dell'ambiente naturale, di cui all'articolo 5, comma
1,  lettera  c),  nel  contesto  della  conservazione  delle  risorse
genetiche, di cui all'articolo 47.  Tali  miscele  possono  contenere
sementi di piante foraggere, e di piante non foraggere ai  sensi  del
presente decreto. Dette miscele  sono  designate  come:  «miscele  di
sementi per la preservazione». 
  6. Se la miscela di  sementi  per  la  preservazione  contiene  una
varieta' da conservazione, si applicano le disposizioni di  cui  agli
articoli da 47 a 61.