Art. 66 
 
                      Restrizioni quantitative 
 
  1. Per ciascuna varieta' da conservazione  di  specie  agrarie,  la
quantita' di sementi commercializzata non deve superare  lo  0,5  per
cento della quantita' di sementi, della stessa specie, utilizzata  in
ambito nazionale per  una  stagione  di  semina.  Tale  quantita'  e'
rapportata a  quella  necessaria  per  seminare  100  ettari  qualora
quest'ultima  risultasse  maggiore.  Per  le  specie  Pisum  sativum,
Triticum spp., Hordeum vulgare, Zea mays, Solanum tuberosum, Brassica
napus e Helianthus annuus la percentuale non deve superare lo 0,3 per
cento. 
  2. La quantita' totale di sementi di varieta' da  conservazione  di
specie agrarie commercializzate non deve superare  il  10  per  cento
delle sementi, della specie in questione, utilizzate annualmente  sul
territorio nazionale. Se tale percentuale corrisponde a una quantita'
inferiore a quella necessaria  per  seminare  100  ettari  il  valore
massimo viene rapportato a tale superficie. 
  3. Per ciascuna varieta' da  conservazione  di  specie  ortive,  la
quantita' di sementi commercializzata annualmente non  deve  superare
quella  necessaria  per  la  coltivazione  delle  superfici  indicate
all'allegato  XI  al  presente  decreto,  di  cui  costituisce  parte
integrante, per le specie interessate. 
  4. La commercializzazione delle sementi di varieta' sviluppate  per
la  coltivazione  in  condizioni  particolari,   e'   consentita   se
realizzata in imballaggi di piccole dimensioni dal peso non superiore
al peso netto massimo fissato all'allegato XII al  presente  decreto,
di cui costituisce parte integrante, per le specie interessate. 
  5. La quantita' totale  delle  sementi  per  la  preservazione  che
compongono le miscele commercializzate annualmente non deve  superare
il 5 per cento del peso totale  delle  miscele  di  piante  foraggere
commercializzate nel medesimo anno sul territorio nazionale.