Art. 66 Restrizioni quantitative 1. Per ciascuna varieta' da conservazione di specie agrarie, la quantita' di sementi commercializzata non deve superare lo 0,5 per cento della quantita' di sementi, della stessa specie, utilizzata in ambito nazionale per una stagione di semina. Tale quantita' e' rapportata a quella necessaria per seminare 100 ettari qualora quest'ultima risultasse maggiore. Per le specie Pisum sativum, Triticum spp., Hordeum vulgare, Zea mays, Solanum tuberosum, Brassica napus e Helianthus annuus la percentuale non deve superare lo 0,3 per cento. 2. La quantita' totale di sementi di varieta' da conservazione di specie agrarie commercializzate non deve superare il 10 per cento delle sementi, della specie in questione, utilizzate annualmente sul territorio nazionale. Se tale percentuale corrisponde a una quantita' inferiore a quella necessaria per seminare 100 ettari il valore massimo viene rapportato a tale superficie. 3. Per ciascuna varieta' da conservazione di specie ortive, la quantita' di sementi commercializzata annualmente non deve superare quella necessaria per la coltivazione delle superfici indicate all'allegato XI al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, per le specie interessate. 4. La commercializzazione delle sementi di varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, e' consentita se realizzata in imballaggi di piccole dimensioni dal peso non superiore al peso netto massimo fissato all'allegato XII al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, per le specie interessate. 5. La quantita' totale delle sementi per la preservazione che compongono le miscele commercializzate annualmente non deve superare il 5 per cento del peso totale delle miscele di piante foraggere commercializzate nel medesimo anno sul territorio nazionale.