Art. 68 
 
             Chiusura degli imballaggi e dei contenitori 
 
  1.  Le  sementi  delle  varieta'  da  conservazione,  di   varieta'
sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e le miscele
di sementi  per  la  preservazione  possono  essere  commercializzate
esclusivamente in imballaggi o  contenitori  chiusi  e  appositamente
sigillati. 
  2. Gli imballaggi e i contenitori sono sigillati dal produttore  in
modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema  di
sigillatura o senza lasciare tracce di  manomissione  sul  cartellino
del produttore sull'imballaggio o sul contenitore. 
  3. Al fine di garantire la sigillatura conformemente al comma 2, il
sistema di chiusura prevede l'aggiunta del cartellino o l'apposizione
di un sigillo come condizione minima.