Art. 70 Controlli ufficiali a posteriori 1. L'autorita' competente per l'esecuzione dei controlli ufficiali delle sementi prodotte da varieta' da conservazione o di varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, e' il Ministero che, con proprio decreto, puo' delegare l'esercizio di determinati compiti relativi a tali controlli conformemente all'articolo 18. 2. I controlli di cui al comma 1, sono effettuati a posteriori mediante sondaggi per verificarne l'identita' e la purezza varietale, nonche' sulle modalita' di applicazione dell'etichettatura, stabilite ai sensi dell'articolo 69. 3. Le sementi prodotte da varieta' da conservazione o di varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 54 a 61, con particolare attenzione alla varieta', alle zone di produzione delle sementi e alle quantita' e sono soggette a controlli ufficiali effettuati durante la produzione e la commercializzazione al fine di verificare i requisiti richiesti. 4. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.