Art. 70 
 
                  Controlli ufficiali a posteriori 
 
  1. L'autorita' competente per l'esecuzione dei controlli  ufficiali
delle sementi prodotte da varieta' da  conservazione  o  di  varieta'
sviluppate per la  coltivazione  in  condizioni  particolari,  e'  il
Ministero che, con proprio  decreto,  puo'  delegare  l'esercizio  di
determinati  compiti  relativi   a   tali   controlli   conformemente
all'articolo 18. 
  2. I controlli di cui al comma  1,  sono  effettuati  a  posteriori
mediante sondaggi per verificarne l'identita' e la purezza varietale,
nonche' sulle modalita' di applicazione dell'etichettatura, stabilite
ai sensi dell'articolo 69. 
  3. Le sementi prodotte da varieta' da conservazione o  di  varieta'
sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari soddisfano i
requisiti di cui agli articoli da 54 a 61, con particolare attenzione
alla varieta', alle zone di produzione delle sementi e alle quantita'
e  sono  soggette  a  controlli  ufficiali  effettuati   durante   la
produzione e la commercializzazione al fine di verificare i requisiti
richiesti. 
  4.  I  controlli  di  cui  al  presente  articolo  sono  a   carico
dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.