Art. 73 Commercializzazione di sementi di varieta' da conservazione 1. Agli agricoltori che producono le varieta' di sementi iscritte nel Registro nazionale delle varieta' da conservazione di cui all'articolo 47, e' riconosciuto, nei luoghi dove tali varieta' hanno evoluto le loro proprieta' caratteristiche, il diritto alla vendita diretta e in ambito locale di sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varieta' e prodotti in azienda, nonche' il diritto al libero scambio all'interno della «Rete nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare», istituita dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, secondo le disposizioni di cui al presente Capo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria.
Note all'art. 73: - Il testo dell'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2015, n. 288, cosi' recita: «Art. 4 (Rete nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare). - 1. E' istituita la Rete nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, composta: a) dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione del germoplasma ex situ; b) dagli agricoltori e dagli allevatori custodi. 2. La Rete svolge ogni attivita' diretta a preservare le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica, attraverso la conservazione in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole o ex situ, nonche' a incentivarne la reintroduzione in coltivazione o altre forme di valorizzazione. 3. La Rete e' coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano.».