Art. 35 
 
              Obblighi dei centri di premoltiplicazione 
 
  1. I centri di premoltiplicazione (CP) devono: 
    a) rispettare i requisiti di  cui  all'Allegato  III  per  quanto
riguarda l'idoneita' delle strutture, dei mezzi e del personale  atto
al mantenimento e alla produzione in vivo ed in vitro  dei  materiali
di categoria «Base», nonche' la loro ubicazione; 
    b) disporre delle mappe relative  all'esatta  collocazione  delle
accessioni presenti ed un registro di conduzione; 
    c) trasmettere, entro il 31 gennaio di ogni anno,  una  relazione
sulla  conduzione  e  sull'attivita'  svolta  nell'anno   precedente,
comprensiva delle relative mappe, al Servizio fitosanitario regionale
competente per territorio e al Servizio fitosanitario centrale. 
  2. Il Servizio fitosanitario centrale revoca l'idoneita' se il CP: 
    a) risulta privo o perde taluno dei requisiti di cui all'Allegato
III o taluno dei requisiti  e  delle  autorizzazioni  previste  dalla
normativa fitosanitaria vigente; 
    b) non adempie agli obblighi di cui al comma 1; 
    c)  non  rispetta  le   prescrizioni   impartite   dal   Servizio
fitosanitario nazionale.