Art. 35 Obblighi dei centri di premoltiplicazione 1. I centri di premoltiplicazione (CP) devono: a) rispettare i requisiti di cui all'Allegato III per quanto riguarda l'idoneita' delle strutture, dei mezzi e del personale atto al mantenimento e alla produzione in vivo ed in vitro dei materiali di categoria «Base», nonche' la loro ubicazione; b) disporre delle mappe relative all'esatta collocazione delle accessioni presenti ed un registro di conduzione; c) trasmettere, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulla conduzione e sull'attivita' svolta nell'anno precedente, comprensiva delle relative mappe, al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e al Servizio fitosanitario centrale. 2. Il Servizio fitosanitario centrale revoca l'idoneita' se il CP: a) risulta privo o perde taluno dei requisiti di cui all'Allegato III o taluno dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente; b) non adempie agli obblighi di cui al comma 1; c) non rispetta le prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario nazionale.