Art. 37 
 
        Requisiti fitosanitari per le piante madri di «Base» 
                     e per i materiali di «Base» 
 
  1. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e  nei
lotti, una pianta madre di «Base» o i materiali di  «Base»  risultano
esenti dagli ORNQ, elencati nell'Allegato II,  parti  1  e  2,  e  in
conformita' ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per  quanto
riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva e'
effettuata  dal  Servizio  fitosanitario  regionale  competente   per
territorio. 
  2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e
se del caso il fornitore, effettua il campionamento e l'analisi della
pianta madre di «Base» o dei materiali  di  «Base»  per  rilevare  la
presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, e  in  conformita'  ai
requisiti di cui all'Allegato III, per quanto riguarda il genere o la
specie in questione e la categoria. 
  3. In caso di dubbi per quanto  riguarda  la  presenza  degli  ORNQ
elencati  nell'Allegato  II,  parte  1,  il  Servizio   fitosanitario
regionale competente  per  territorio  effettua  il  campionamento  e
l'analisi della pianta madre di «Base» o dei materiali di  «Base»  in
questione. 
  4. Per quanto riguarda il campionamento  e  l'analisi,  di  cui  al
comma 1, si applicano  i  protocolli  dell'Organizzazione  europea  e
mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli
riconosciuti  a  livello  internazionale.  Se  tali  protocolli,  per
l'organismo nocivo  in  esame,  non  sono  disponibili,  il  Servizio
fitosanitario  regionale  competente   per   territorio   applica   i
protocolli validati scientificamente a livello nazionale. In tal caso
lo Stato, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri
e della Commissione i summenzionati protocolli. 
  5. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e
se  del  caso  il  fornitore,  presenta  i  campioni  ai   laboratori
ufficialmente riconosciuti dal Servizio fitosanitario nazionale. 
  6. In caso di risultato  positivo  a  un'analisi  per  rilevare  la
presenza di uno qualsiasi degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte
1 e 2, per quanto riguarda il genere o la  specie  in  questione,  il
fornitore registrato rimuove la pianta madre di «Base» o i  materiali
di «Base» infestati o infetti dal sito che  ospita  le  altre  piante
madri di  «Base»  e  gli  altri  materiali  di  «Base»  conformemente
all'articolo 36, commi 9 o 10, o adotta adeguate misure conformemente
all'Allegato II, parte 4. 
  7. Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui  al
comma 1 figurano nell'Allegato II, parte 4, per  quanto  riguarda  il
genere o la specie in questione e la categoria. 
  8. Il comma 1 non si applica alle  piante  madri  di  «Base»  e  ai
materiali di «Base» durante la crioconservazione. 
  9. Tutti gli oneri derivanti dalle attivita' di controllo di cui al
presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di
cui all'articolo 82.