Art. 39 
 
      Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri 
                 e dei materiali di categoria «Base» 
 
  1. Il fornitore conserva le piante madri di categoria  «Base»  e  i
materiali di categoria «Base» in apposite strutture per i generi e le
specie in questione, a prova di insetto e che garantiscono  l'assenza
di vettori aerei di infezioni e da ogni altra possibile fonte durante
tutto il processo di produzione oppure in campi isolati da potenziali
fonti di infezione da vettori aerei, contatto tra  radici,  infezioni
incrociate dovute a macchinari, innestatoi e da ogni altra  possibile
fonte. 
  2. La distanza di isolamento  dei  campi  di  cui  al  comma  1  e'
stabilita nell'Allegato II, parte 4. 
  3.  Le   piante   madri   di   categoria   «Base»   sono   numerate
progressivamente   in   modo   stabile,   in   sito,    al    momento
dell'introduzione. 
  4. Le piante madri di categoria «Base» e i materiali  di  categoria
«Base» sono conservati in modo da garantire la  loro  identificazione
univoca e la tracciabilita' durante tutto il processo di produzione.