Art. 40 
 
           Requisiti relativi alla moltiplicazione e alla 
         propagazione delle piante madri di categoria «Base» 
 
  1. Il fornitore registrato moltiplica le piante  madri  di  «Base»,
coltivate a partire da materiali di «Pre-Base» ai sensi dell'articolo
36, comma 4, lettera a), in una serie di generazioni per ottenere  il
numero necessario di piante madri  di  «Base».  Le  piante  madri  di
«Base»  sono  moltiplicate  conformemente  all'articolo  32  o   sono
moltiplicate mediante  micropropagazione  conformemente  all'articolo
33. Il numero massimo consentito di generazioni o di  subculture  nel
caso di micropropagazione e la  durata  di  vita  massima  consentita
delle  piante  madri  di  «Base»  corrispondono  a  quelli  stabiliti
nell'Allegato III per i generi o le specie pertinenti. 
  2. Laddove siano consentite generazioni multiple di piante madri di
categoria «Base»,  ciascuna  generazione  diversa  dalla  prima  puo'
derivare da qualsiasi generazione precedente. 
  3. I materiali  di  moltiplicazione  di  generazioni  diverse  sono
tenuti separati.