Art. 40 Requisiti relativi alla moltiplicazione e alla propagazione delle piante madri di categoria «Base» 1. Il fornitore registrato moltiplica le piante madri di «Base», coltivate a partire da materiali di «Pre-Base» ai sensi dell'articolo 36, comma 4, lettera a), in una serie di generazioni per ottenere il numero necessario di piante madri di «Base». Le piante madri di «Base» sono moltiplicate conformemente all'articolo 32 o sono moltiplicate mediante micropropagazione conformemente all'articolo 33. Il numero massimo consentito di generazioni o di subculture nel caso di micropropagazione e la durata di vita massima consentita delle piante madri di «Base» corrispondono a quelli stabiliti nell'Allegato III per i generi o le specie pertinenti. 2. Laddove siano consentite generazioni multiple di piante madri di categoria «Base», ciascuna generazione diversa dalla prima puo' derivare da qualsiasi generazione precedente. 3. I materiali di moltiplicazione di generazioni diverse sono tenuti separati.