Art. 11 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 3, commi 7 e  9,
6, commi 4 e 5, 7, commi 2, 11, 12, 14, 15 e 16 e 8, commi  9  e  11,
pari a 9.218.199 euro per l'anno  2021  e  15.931.382  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2022, si provvede: 
    a) quanto a 3.646.449 euro per l'anno 2021 e 5.100.897 euro annui
a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto  a  2.696.500  euro
per l'anno 2021 e 3.367.000 euro annui a  decorrere  dall'anno  2022,
l'accantonamento relativo al Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo, quanto a 249.000 euro per l'anno  2021  e
332.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2022,  l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare e, quanto a 700.949 euro per l'anno 2021  e  1.401.897  euro
annui  a  decorrere  dall'anno  2022,  l'accantonamento  relativo  al
Ministero dell'economia e delle finanze; 
    b) quanto a 5.571.750 euro per  l'anno  2021  e  10.830.485  euro
annui a decorrere dall'anno 2022, mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  2. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto,  ad
eccezione degli articoli di cui  al  comma  1,  si  provvede  con  le
risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   gia'   disponibili   a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.