Art. 11
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 3, commi 7 e 9,
6, commi 4 e 5, 7, commi 2, 11, 12, 14, 15 e 16 e 8, commi 9 e 11,
pari a 9.218.199 euro per l'anno 2021 e 15.931.382 euro annui a
decorrere dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 3.646.449 euro per l'anno 2021 e 5.100.897 euro annui
a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2.696.500 euro
per l'anno 2021 e 3.367.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022,
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, quanto a 249.000 euro per l'anno 2021 e
332.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e, quanto a 700.949 euro per l'anno 2021 e 1.401.897 euro
annui a decorrere dall'anno 2022, l'accantonamento relativo al
Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 5.571.750 euro per l'anno 2021 e 10.830.485 euro
annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, ad
eccezione degli articoli di cui al comma 1, si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.