Art. 15 Altri organismi operanti nel Ministero 1. Operano nell'ambito del Ministero e alle dirette dipendenze del Ministro: a) la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie, e marittime, che svolge, anche in collaborazione con ANSFISA e in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, i compiti di cui al decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, attuativo della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie, in materia di incidenti ferroviari, al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, in materia di sinistri marittimi, e all'articolo 15-ter, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in materia di incidenti sulle reti ferroviarie funzionalmente isolate, nelle vie d'acqua interne nazionali e su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi, cui e' preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Direzione generale cura i rapporti con organismi internazionali, europei e nazionali nelle materie di competenza, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro; b) la Struttura tecnica di missione di cui all'articolo 214, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che si avvale di un contingente di personale individuato dal decreto attuativo del citato articolo 214, nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente. Il Ministro puo' nominare il coordinatore della Struttura tecnica di missione fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguata alle funzioni da svolgere avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate; c) l'Ufficio di controllo interno che, ferme restando le funzioni di competenza della Direzione generale del personale e degli affari generali e dell'ufficio centrale del bilancio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': controllo di gestione; controllo successivo di regolarita' contabile; controllo successivo interno di regolarita' amministrativa limitatamente agli atti non sottoposti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ovvero al controllo di regolarita' amministrativa previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123; controllo interno ispettivo di regolarita' delle gestioni dei funzionari delegati, degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni del Ministero; controllo ispettivo straordinario; verifica delle attivita' di vigilanza sulle societa' e sugli organismi strumentali vigilati e totalmente controllati; vigilanza sulle societa' partecipate o controllate dal Ministero delle infrastrutture e trasporti; vigilanza su ANSFISA; funzioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione. Il direttore generale dell'Ufficio di controllo interno e' il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.
Note all'art. 15: - Per il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, si veda nelle note alle premesse. - Per il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, si veda nelle note alle premesse. - Per l'art. 15-ter, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si veda nelle note alle premesse. - Per l'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'art. 18. - Per l'art. 214, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note all'art. 4. - Si riporta l'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 (Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137): «Art. 3 (Disposizioni transitorie e finali). - (Omissis). b) gli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, si configurano come uffici di livello dirigenziale generale. Sono contestualmente soppressi gli Uffici centrali del bilancio costituiti sulla base del precedente ordinamento, gli Uffici centrali di ragioneria presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e presso l'Istituto Superiore di sanita' e l'Istituto Superiore per la previdenza e la sicurezza sul lavoro, le cui competenze sono trasferite, rispettivamente, all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri ed all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, nonche' l'Ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po, le cui funzioni residue sono esercitate dalla Ragioneria provinciale dello Stato di Parma. I dipartimenti provinciali indicati al comma 5 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni, si configurano come uffici di livello dirigenziale non generale. Resta fermo il numero complessivo dei posti di livello dirigenziale generale del Ministero. Resta parimenti fermo il numero complessivo dei posti di livello dirigenziale non generale del Ministero; (Omissis).». - Per la legge 14 gennaio 1994, n. 20, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2011, n. 179. - Per la legge 6 novembre 2012, n. 190, si veda nelle note alle premesse.