Art. 25 Principi dell'istruttoria 1. Il Patrimonio Destinato adotta procedure istruttorie improntate a criteri di celerita' e volte ad assicurare l'esame tempestivo delle istanze pervenute. A tal fine, sono previste procedure e schemi preordinati che si basano sulle dichiarazioni e sui dati forniti dall'impresa richiedente, fatti salvi i casi in cui l'intervento avviene a condizioni non standardizzabili. 2. Con riferimento agli interventi di cui al Titolo II, ad eccezione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), le procedure istruttorie del Patrimonio Destinato sono improntate alla massima semplificazione e celerita' operativa secondo quanto previsto agli articoli 26 e 27 e, ove applicabili, su meccanismi di oggettiva comprova dei requisiti, secondo quanto indicato dall'articolo 27, comma 2. 3. Con riferimento agli interventi del Patrimonio Destinato di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), le procedure istruttorie, volte a valutare anche le prospettive di redditivita' sufficienti, tra l'altro, ad assicurare il rimborso del finanziamento, sono basate sulle dichiarazioni e sui documenti forniti dall'impresa richiedente ai sensi dell'articolo 27 e sono comunque semplificate e commisurate al genere di operazioni intraprese, come eventualmente specificato dal Regolamento del Patrimonio Destinato. 4. Con riferimento agli interventi del Patrimonio Destinato di cui al Titolo III, le procedure istruttorie includono, tra l'altro, la valutazione delle prospettive di rendimento dell'investimento effettuato dal Patrimonio Destinato, determinato sulla base di analisi ex ante effettuate mediante l'utilizzo di metodologie di valutazione comunemente applicate nella prassi. Le procedure istruttorie includono altresi' la valutazione della coerenza dell'investimento con quanto previsto all'articolo 15, comma 1. 5. L'impresa richiedente assume piena responsabilita' civile, amministrativa e penale, anche ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per la correttezza, completezza, veridicita' e aggiornamento delle dichiarazioni e dei dati forniti ai fini della procedura.
Note all'art. 25: - Si riporta il testo dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa): «Art. 76 (L) (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale e' aumentata da un terzo alla meta'. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile.»