Art. 25 
 
                      Principi dell'istruttoria 
 
  1. Il Patrimonio Destinato adotta procedure istruttorie  improntate
a criteri di celerita' e volte ad assicurare l'esame tempestivo delle
istanze pervenute. A tal  fine,  sono  previste  procedure  e  schemi
preordinati che si basano sulle  dichiarazioni  e  sui  dati  forniti
dall'impresa richiedente, fatti salvi  i  casi  in  cui  l'intervento
avviene a condizioni non standardizzabili. 
  2. Con  riferimento  agli  interventi  di  cui  al  Titolo  II,  ad
eccezione degli interventi di cui all'articolo 6,  comma  1,  lettera
d), le procedure istruttorie del Patrimonio Destinato sono improntate
alla massima semplificazione e  celerita'  operativa  secondo  quanto
previsto agli articoli 26 e 27 e, ove applicabili, su  meccanismi  di
oggettiva   comprova   dei   requisiti,   secondo   quanto   indicato
dall'articolo 27, comma 2. 
  3. Con riferimento agli interventi del Patrimonio Destinato di  cui
all'articolo 6, comma 1, lettera d), le procedure istruttorie,  volte
a valutare anche le  prospettive  di  redditivita'  sufficienti,  tra
l'altro, ad assicurare il rimborso  del  finanziamento,  sono  basate
sulle dichiarazioni e sui documenti forniti dall'impresa  richiedente
ai sensi dell'articolo 27 e sono comunque semplificate e  commisurate
al genere di operazioni intraprese,  come  eventualmente  specificato
dal Regolamento del Patrimonio Destinato. 
  4. Con riferimento agli interventi del Patrimonio Destinato di  cui
al Titolo III, le procedure istruttorie includono,  tra  l'altro,  la
valutazione  delle  prospettive   di   rendimento   dell'investimento
effettuato  dal  Patrimonio  Destinato,  determinato  sulla  base  di
analisi ex ante effettuate  mediante  l'utilizzo  di  metodologie  di
valutazione  comunemente  applicate  nella   prassi.   Le   procedure
istruttorie  includono  altresi'  la   valutazione   della   coerenza
dell'investimento con quanto previsto all'articolo 15, comma 1. 
  5.  L'impresa  richiedente  assume  piena  responsabilita'  civile,
amministrativa e penale, anche ai sensi dell'articolo 76 del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  per  la
correttezza,   completezza,   veridicita'   e   aggiornamento   delle
dichiarazioni e dei dati forniti ai fini della procedura. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 76 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa): 
                «Art. 76 (L) (Norme penali). - 1.  Chiunque  rilascia
          dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o  ne  fa  uso  nei
          casi previsti dal presente testo unico e' punito  ai  sensi
          del codice penale e delle leggi  speciali  in  materia.  La
          sanzione  ordinariamente  prevista  dal  codice  penale  e'
          aumentata da un terzo alla meta'. 
                2. L'esibizione di un atto contenente dati  non  piu'
          rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 
                3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai  sensi  degli
          articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese  per  conto  delle
          persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
          come fatte a pubblico ufficiale. 
                4. Se i reati indicati  nei  commi  1,  2  e  3  sono
          commessi per ottenere la nomina ad un  pubblico  ufficio  o
          l'autorizzazione all'esercizio di una professione  o  arte,
          il  giudice,  nei   casi   piu'   gravi,   puo'   applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione e arte. 
                4-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano anche alle  attestazioni  previste  dall'articolo
          840-septies, secondo  comma,  lettera  g),  del  codice  di
          procedura civile.»