Art. 26 
 
                  Soggetti deputati all'istruttoria 
 
  1. Con  riferimento  agli  interventi  di  cui  al  Titolo  II,  le
attivita' istruttorie, di esecuzione e gestione  degli  impieghi  del
Patrimonio Destinato possono essere effettuate da CDP S.p.A.  tramite
banche  o  altri   soggetti   dotati   di   adeguata   esperienza   e
qualificazione professionale, ivi incluse le societa'  di  revisione.
Tali soggetti sono accreditati da CDP S.p.A. sulla base di  requisiti
determinati ed  espletano  le  attivita'  a  condizioni  tecniche  ed
economiche prefissate, secondo quanto stabilito nel  Regolamento  del
Patrimonio Destinato. 
  2. L'impresa richiedente si  avvale,  per  la  presentazione  delle
richieste  di  intervento,  di  soggetti  presenti   nell'elenco   di
operatori accreditati da CDP S.p.A. con modalita' tali  da  prevenire
ipotesi di conflitto di interessi, come definite nel Regolamento  del
Patrimonio Destinato. 
  3. Il soggetto accreditato dichiara a  CDP  S.p.A.,  sotto  la  sua
esclusiva   responsabilita',   di   avere   effettuato    l'attivita'
istruttoria in conformita' alle  previsioni  del  decreto-legge,  del
presente decreto, del Regolamento del Patrimonio  Destinato  e  delle
regole di accreditamento definite con CDP S.p.A. 
  4.  La  determinazione  del  valore  di   mercato   delle   imprese
richiedenti con azioni non quotate su mercati  regolamentati  nonche'
l'attestazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo  24,
comma 3, sono effettuate da Esperti Indipendenti dotati  di  adeguata
esperienza e qualificazione professionale accreditati da  CDP  S.p.A.
sulla base di requisiti determinati, che espletano tali  attivita'  a
condizioni  tecniche  ed  economiche   prefissate,   secondo   quanto
stabilito nel Regolamento del Patrimonio Destinato. Ove necessario ai
sensi  del  presente  decreto,  l'impresa   richiedente   si   avvale
dell'Esperto  Indipendente  nell'ambito  dell'elenco   dei   soggetti
accreditati da CDP S.p.A. con modalita' tali da prevenire ipotesi  di
conflitto di interessi, come definiti nel Regolamento del  Patrimonio
Destinato. 
  5. In caso di finalizzazione degli interventi di cui al Titolo  II,
il Patrimonio Destinato rimborsa all'impresa  beneficiaria  l'80  per
cento dei costi dell'istruttoria, di esecuzione e di  gestione  della
posizione, nonche' di determinazione del valore di mercato, sostenuti
nei confronti dei soggetti accreditati, secondo le  modalita'  e  nei
limiti massimi definiti nel Regolamento del Patrimonio Destinato  per
la durata del contratto e comunque non oltre l'eventuale  conversione
degli strumenti finanziari. 
  6. I costi di istruttoria, valutazione ed esecuzione relativi  agli
interventi  di  cui  al  Titolo  III,  nonche'  quelli  eventualmente
sostenuti successivamente alla scadenza del contratto ovvero dopo  la
conversione degli strumenti finanziari,  sono  sostenuti  interamente
dall'impresa controparte.