Art. 27 
 
Modalita'   di   effettuazione   dell'istruttoria   e   dichiarazioni
                      dell'impresa richiedente 
 
  1.  Con  riferimento  agli  interventi  di  cui   al   Titolo   II,
l'istruttoria si svolge secondo procedure semplificate  e  accelerate
nell'ambito delle quali  CDP  S.p.A.,  anche  tramite  gli  eventuali
soggetti accreditati verifica, su base documentale, le  dichiarazioni
autocertificate ai sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  di  cui  al
successivo comma 2 e la sussistenza degli  indicatori  comprovanti  i
requisiti di cui all'articolo 5. 
  2. L'impresa richiedente,  tramite  dichiarazione  autocertificata,
sottoscritta dal legale rappresentate, previa specifica deliberazione
dell'organo amministrativo  della  societa'  e  acquisito  il  parere
dell'organo di controllo, ove  presente,  deve  attestare  quanto  di
seguito previsto, come eventualmente integrato  dal  Regolamento  del
Patrimonio Destinato: 
    a) con riguardo agli interventi di cui al Titolo II: 
      1) il soggetto che sottoscrive le dichiarazioni autocertificate
e' il legale rappresentante dell'impresa  e  tutte  le  dichiarazioni
autocertificate  sono  state  approvate  dall'organo  amministrativo,
previo parere dell'organo di controllo dell'impresa; 
      2) sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3,  comma
1; 
      3) con riferimento agli interventi di cui all'articolo 6, comma
1, lettere  a),  b)  e  c),  sono  soddisfatti  i  requisiti  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e); 
      4) con riferimento agli interventi di cui all'articolo 6, comma
1, lettera d), sono soddisfatti i requisiti di  cui  all'articolo  5,
comma 3; 
      5) l'impresa dichiara che,  superato  lo  stato  di  temporanea
difficolta' causato dall'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  puo'
proseguire la propria attivita' in continuita' e puo' adempiere  alle
obbligazioni assunte in  relazione  all'investimento  del  Patrimonio
Destinato; 
      6)  l'impresa  si   e'   dotata   di   assetti   organizzativi,
amministrativi  e  contabili  idonei  a  rilevare  tempestivamente  i
segnali di crisi  prescritti  dagli  articoli  2086,  secondo  comma,
nonche' dagli articoli 2257,  2380-bis,  2409-novies  e  2475,  primo
comma, del codice civile; 
      7) l'impresa dispone dei titoli amministrativi  e  delle  altre
autorizzazioni necessarie per operare sul mercato di riferimento; 
      8) l'impresa ha fornito e si impegna a fornire le  informazioni
necessarie ai fini del rispetto degli obblighi di adeguata  verifica,
ai sensi del decreto legislativo 21 novembre del  2007,  n.  231,  in
materia di prevenzione del riciclaggio; 
      9)  l'impresa  non  e'   destinataria   di   provvedimenti   di
congelamento di fondi e risorse economiche o di altre limitazioni  in
base a normative nazionali o  sovranazionali  che  dispongono  misure
restrittive nei confronti di determinati Stati  o  nei  confronti  di
determinati soggetti e opera in conformita' a tali normative; 
      10)  nei  confronti  dell'impresa  non  e'  stata   pronunciata
sentenza di condanna ne' di  applicazione  della  sanzione  ai  sensi
dell'articolo 63 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche non
passata in giudicato, e l'impresa non e' a conoscenza della  pendenza
di  procedimenti  a   suo   carico   in   relazione   agli   illeciti
amministrativi  commessi  nell'interesse  o  a  vantaggio  dell'ente,
previsti dalla sezione III del  Capo  I  del  decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231; 
      11) gli amministratori o i direttori generali dell'impresa  non
sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai  sensi  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non hanno  riportato  condanne,
ne' sono stati destinatari di sentenze di applicazione della pena  ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,  passate  in
giudicato, per delitti dolosi commessi nell'interesse o  a  vantaggio
dell'ente,  previsti  dalla  sezione  III  del  Capo  I  del  decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
      12) nei confronti degli amministratori, dei soci che  detengono
una partecipazione di controllo ai sensi  dell'articolo  2359,  primo
comma, del codice civile e del titolare effettivo, quest'ultimo cosi'
come identificabile ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231 e relative disposizioni  attuative,  non  e'
intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per  reati
commessi in violazione delle norme per la  repressione  dell'evasione
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; 
      13) ai sensi della vigente normativa antimafia,  nei  confronti
dell'impresa non sussistono le cause di divieto, di  decadenza  o  di
sospensione previste  dall'articolo  67  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159 o tentativi di infiltrazione  mafiosa  di  cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo  decreto  legislativo  con  le
conseguenze di cui all'articolo 27 del decreto-legge; e l'impresa  ha
fornito e si impegna a fornire le  informazioni  necessarie  ai  fini
delle verifiche da parte di CDP S.p.A.; 
      14) l'impresa non e' a conoscenza ne' ha in essere controversie
in atto o contenziosi pendenti, amministrativi,  tributari  o  civili
pendenti  che  abbiano  o  possano  avere  diretta  incidenza   sulla
continuita' aziendale; 
      15) non si trova in situazione di grave irregolarita' fiscale o
contributiva come definita all'articolo 3, comma 1,  lettera  c);  se
del  caso,  e'  presentata  la  documentazione  attestante  l'impegno
vincolante di cui all'articolo 3, comma 3; 
      16) in caso di aumenti di capitale  di  societa'  non  quotate,
l'esperto che ha effettuato la  valutazione  del  valore  di  mercato
dell'impresa  e'  indipendente,  ai  sensi  dell'articolo   2343-ter,
secondo comma, lettera b), del codice civile, dalla  societa'  e  dai
soci che esercitano individualmente  o  congiuntamente  il  controllo
sulla societa' medesima; 
      17) l'impresa dichiara espressamente  ed  irrevocabilmente  che
tutte le informazioni, dichiarazioni e attestazioni ed  obblighi  ivi
indicati sono veritieri, completi  e  corretti  e  che  pertanto  CDP
S.p.A. e i soggetti dalla  medesima  eventualmente  delegati  possono
farvi pieno affidamento,  essendo  consapevole  che  il  rilascio  di
dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi o il loro  uso  e'
punito ai sensi del codice  penale,  a  norma  dell'articolo  76  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; 
      18) l'impresa prende atto che, in ogni caso, CDP S.p.A.,  anche
attraverso  i  soggetti  istituzionali  a   cio'   deputati,   potra'
effettuare in ogni momento controlli successivi sulla  documentazione
prodotta dall'impresa ovvero a  disposizione  del  pubblico  ai  fini
della verifica della correttezza delle  dichiarazioni  rilasciate  ai
sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445 del 2000; 
    b) con riguardo agli interventi di cui al  Titolo  III,  Capo  I,
oltre alle dichiarazioni autocertificate di cui al comma  2,  lettera
a), da 5) a 17): 
      1) il soggetto che sottoscrive le dichiarazioni autocertificate
e' il legale rappresentante dell'impresa  e  tutte  le  dichiarazioni
autocertificate  sono  state  approvate  dall'organo  amministrativo,
previo parere dell'organo di controllo dell'impresa; 
      2) sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3,  comma
1; 
      3) sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 16; 
      4) dall'ultimo  bilancio  di  esercizio  soggetto  a  revisione
legale dell'impresa risulta una situazione di continuita' aziendale; 
      5) l'impresa dichiara che tale bilancio e' completo,  veritiero
e corretto in ogni aspetto sostanziale e non vi sono fatti  materiali
rilevanti  occorsi  successivamente   alla   sua   approvazione   non
dipendenti dall'emergenza correlata all'epidemia da COVID-19. 
  3. Con riguardo agli interventi di cui  all'articolo  6,  comma  1,
lettera d), e al Titolo III, Capo I, l'impresa richiedente produce  i
seguenti documenti: 
    a) una descrizione delle attivita' e della  struttura  societaria
dell'impresa; 
    b) gli ultimi tre bilanci di esercizio e, ove presenti, i bilanci
consolidati regolarmente approvati e sottoposti a  revisione  legale,
nonche',  ove  presente,  una  situazione   patrimoniale   intermedia
successiva  redatta  con  l'osservanza  delle  norme   sul   bilancio
d'esercizio; 
    c) un documento che dia evidenza  dell'indebitamento  finanziario
esistente dell'impresa; 
    d) un piano industriale individuale e, ove presente, consolidato,
che sia relativo almeno ai tre anni successivi alla data di richiesta
dell'intervento; 
    e) con riferimento agli interventi di cui all'articolo  6,  comma
1, lettera d), e all'articolo 16, comma  1,  lettera  b),  un  report
prodotto dall'agenzia di rating del credito esterna  (ECAI)  che  dia
evidenza del rating assegnato all'impresa; 
    f) ogni altro documento richiesto da CDP S.p.A. necessario per il
completamento dell'istruttoria. 
  4. L'impresa richiedente produce altresi', secondo quanto  previsto
nel presente decreto: 
    a) con riferimento agli interventi di cui agli  articoli  9,  10,
11, comma 2, lettera c), numero 2), 18 e 19  concessi  in  favore  di
societa' non  quotate,  una  valutazione  effettuata  da  un  esperto
indipendente  del  valore   di   mercato   dell'impresa   richiedente
effettuata  sulla  base  degli  esiti  della  vendor  due   diligence
predisposta  dal  revisore  legale   dell'impresa   richiedente,   se
presente, ovvero da altri soggetti dotati di  adeguata  esperienza  e
qualificazione professionale; 
    b) con riferimento agli interventi di cui all'articolo 11,  comma
2, lettera c), numero 2), concessi in favore di societa' non quotate,
un'attestazione effettuata da  un  esperto  indipendente  del  valore
dell'impresa richiedente; 
    c) solo nel caso in cui sia una societa' con azioni  non  quotate
su  un   mercato   regolamentato,   una   dichiarazione   dell'organo
amministrativo,  acquisito  il  parere  del  revisore  legale   sulla
medesima, in cui si attesta che il  valore  di  mercato  dell'impresa
richiedente, anche tenuto conto delle  sue  prospettive,  sulla  base
dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e degli esiti della vendor
due  diligence   predisposta   dal   revisore   legale   dell'impresa
richiedente, se presente, ovvero da altri soggetti dotati di adeguata
esperienza e qualificazione professionale ovvero, a seconda dei casi,
della situazione patrimoniale intermedia successiva, non e' inferiore
al rispettivo patrimonio netto contabile preso a riferimento; 
    d) un piano di utilizzo dei fondi con le modalita'  definite  nel
Regolamento del Patrimonio Destinato; 
    e) con riferimento agli interventi di cui all'articolo  6,  comma
1, lettera c), un report prodotto dall'agenzia di rating del  credito
esterna (ECAI) che dia evidenza del rating assegnato all'impresa. 
  5.  In  ogni  caso,  quale  condizione  sospensiva  della  delibera
concernente  l'intervento   del   Patrimonio   Destinato,   l'impresa
richiedente  produce   l'autocertificazione   ovvero   l'attestazione
dell'avvenuto  completamento  di  tutte  le  procedure  societarie  e
contrattuali funzionali a consentire  l'investimento  del  Patrimonio
Destinato medesimo. 
  6. Ai sensi di quanto previsto  dall'articolo  27,  comma  10,  del
decreto-legge, il rilascio dell'informazione  antimafia  interdittiva
comporta la risoluzione di diritto  dei  contratti  che  disciplinano
l'intervento del Patrimonio Destinato ovvero il recesso per tutte  le
azioni sottoscritte o acquistate dal Patrimonio Destinato,  anche  in
deroga agli articoli da 2437 a 2437-sexies del codice civile. 
  7. Ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000, la non  veridicita'  delle  dichiarazioni
autocertificate comporta  la  decadenza  dai  benefici  eventualmente
conseguiti, ivi compresi la risoluzione di diritto dei contratti  che
disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato e il  recesso  per
tutte le azioni sottoscritte o acquistate dal  Patrimonio  Destinato,
anche in deroga agli  articoli  da  2437  a  2437-sexies  del  codice
civile. 
 
          Note all'art. 27: 
                
              - Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa): 
                «Art.   46   (R)   (Dichiarazioni   sostitutive    di
          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
                  a) data e il luogo di nascita; 
                  b) residenza; 
                  c) cittadinanza; 
                  d) godimento dei diritti civili e politici; 
                  e) stato  di  celibe,  coniugato,  vedovo  o  stato
          libero; 
                  f) stato di famiglia; 
                  g) esistenza in vita; 
                  h)  nascita  del  figlio,  decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                  i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da
          pubbliche amministrazioni; 
                  l) appartenenza a ordini professionali; 
                  m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                  n) qualifica  professionale  posseduta,  titolo  di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                  o) situazione reddituale o economica anche ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                  p) assolvimento di specifici obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                  q) possesso e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                  r) stato di disoccupazione; 
                  s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                  t) qualita' di studente; 
                  u) qualita' di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                  v)  iscrizione  presso  associazioni  o  formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                  z) tutte  le  situazioni  relative  all'adempimento
          degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate  nel
          foglio matricolare dello stato di servizio; 
                  aa) di non aver riportato condanne penali e di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                  bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
          a procedimenti penali; 
                  bb-bis)  di  non  essere  l'ente  destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                  cc) qualita' di vivenza a carico; 
                  dd)   tutti   i   dati   a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                  ee) di non trovarsi in stato di liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.» 
                «Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. (R) 
                2. La dichiarazione resa nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. (R) 
                3. Fatte salve le  eccezioni  espressamente  previste
          per legge, nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e
          con i concessionari di pubblici servizi, tutti  gli  stati,
          le qualita' personali e i fatti non espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R) 
                4.  Salvo  il  caso   in   cui   la   legge   preveda
          espressamente che  la  denuncia  all'Autorita'  di  Polizia
          Giudiziaria  e'  presupposto  necessario  per  attivare  il
          procedimento amministrativo di rilascio  del  duplicato  di
          documenti di riconoscimento o comunque attestanti  stati  e
          qualita' personali  dell'interessato,  lo  smarrimento  dei
          documenti medesimi e' comprovato  da  chi  ne  richiede  il
          duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)» 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  2086,  2257,
          2380-bis, 2409-bis, 2409-novies e 2475 del codice civile: 
                «Art. 2086 (Gestione dell'impresa). -  L'imprenditore
          e' il capo dell'impresa e da lui dipendono  gerarchicamente
          i suoi collaboratori. 
                L'imprenditore,  che  operi  in  forma  societaria  o
          collettiva,  ha  il  dovere   di   istituire   un   assetto
          organizzativo, amministrativo  e  contabile  adeguato  alla
          natura e alle dimensioni dell'impresa,  anche  in  funzione
          della rilevazione tempestiva  della  crisi  dell'impresa  e
          della  perdita  della  continuita'  aziendale,  nonche'  di
          attivarsi senza indugio per l'adozione  e  l'attuazione  di
          uno  degli  strumenti  previsti  dall'ordinamento  per   il
          superamento della crisi e  il  recupero  della  continuita'
          aziendale.» 
                «Art.   2257   (Amministrazione    disgiuntiva).    -
          L'istituzione  degli  assetti  di  cui  all'articolo  2086,
          secondo comma, spetta esclusivamente  agli  amministratori.
          Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della societa'
          spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. 
                Se l'amministrazione  spetta  disgiuntamente  a  piu'
          soci, ciascun socio amministratore ha  diritto  di  opporsi
          all'operazione che un altro voglia compiere, prima che  sia
          compiuta. 
                La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte
          attribuita   a   ciascun   socio   negli   utili,    decide
          sull'opposizione.» 
                «Art. 2380-bis (Amministrazione della societa'). - La
          gestione  dell'impresa  si  svolge   nel   rispetto   della
          disposizione di cui all'articolo  2086,  secondo  comma,  e
          spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono
          le  operazioni  necessarie  per  l'attuazione  dell'oggetto
          sociale. L'istituzione degli assetti  di  cui  all'articolo
          2086,   secondo   comma,   spetta    esclusivamente    agli
          amministratori. 
                L'amministrazione della societa' puo' essere affidata
          anche a non soci. 
                Quando l'amministrazione e' affidata a piu'  persone,
          queste costituiscono il consiglio di amministrazione. 
                Se  lo  statuto  non  stabilisce  il   numero   degli
          amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo  e
          minimo, la determinazione spetta all'assemblea. 
                Il consiglio di amministrazione sceglie  tra  i  suoi
          componenti  il  presidente,  se  questi  non  e'   nominato
          dall'assemblea.» 
                «Art.  2409-novies  (Consiglio  di  gestione).  -  La
          gestione  dell'impresa  si  svolge   nel   rispetto   della
          disposizione di cui all'articolo  2086,  secondo  comma,  e
          spetta esclusivamente al consiglio di  gestione,  il  quale
          compie   le   operazioni   necessarie   per    l'attuazione
          dell'oggetto sociale. Puo' delegare proprie attribuzioni ad
          uno o piu' dei suoi componenti; si applicano in tal caso il
          terzo,  quarto   e   quinto   comma   dell'articolo   2381.
          L'istituzione  degli  assetti  di  cui  all'articolo  2086,
          secondo  comma,  spetta  esclusivamente  al  consiglio   di
          gestione. 
                E' costituito da un numero di componenti,  anche  non
          soci, non inferiore a due. 
                Fatta eccezione per  i  primi  componenti,  che  sono
          nominati nell'atto costitutivo,  e  salvo  quanto  disposto
          dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei  componenti
          il  consiglio  di   gestione   spetta   al   consiglio   di
          sorveglianza, previa determinazione  del  loro  numero  nei
          limiti stabiliti dallo statuto. 
                I componenti del consiglio di  gestione  non  possono
          essere nominati consiglieri di sorveglianza, e  restano  in
          carica per un periodo non superiore  a  tre  esercizi,  con
          scadenza  alla  data  della  riunione  del   consiglio   di
          sorveglianza  convocato  per  l'approvazione  del  bilancio
          relativo all'ultimo esercizio della loro carica. 
                I  componenti  del   consiglio   di   gestione   sono
          rieleggibili, salvo diversa disposizione dello  statuto,  e
          sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in  qualunque
          tempo, anche se nominati nell'atto  costitutivo,  salvo  il
          diritto al risarcimento dei  danni  se  la  revoca  avviene
          senza giusta causa. 
                Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare  uno  o
          piu' componenti del consiglio di gestione, il consiglio  di
          sorveglianza   provvede    senza    indugio    alla    loro
          sostituzione.» 
                «Art.  2475  (Amministrazione  della   societa').   -
          L'istituzione  degli  assetti  di  cui  all'articolo  2086,
          secondo comma, spetta esclusivamente  agli  amministratori.
          Salvo   diversa   disposizione    dell'atto    costitutivo,
          l'amministrazione della societa' e' affidata a uno  o  piu'
          soci  nominati  con  decisione  dei  soci  presa  ai  sensi
          dell'articolo 2479. 
                All'atto di nomina degli amministratori si  applicano
          il quarto e quinto comma dell'articolo 2383. 
                Quando l'amministrazione e' affidata a piu'  persone,
          queste  costituiscono  il  consiglio  di   amministrazione.
          L'atto costitutivo puo' tuttavia  prevedere,  salvo  quanto
          disposto  nell'ultimo  comma  del  presente  articolo,  che
          l'amministrazione  sia  ad  esse  affidata   disgiuntamente
          oppure  congiuntamente;  in   tali   casi   si   applicano,
          rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258. 
                Qualora    sia    costituito    un    consiglio    di
          amministrazione, l'atto costitutivo puo' prevedere  che  le
          decisioni siano adottate mediante consultazione  scritta  o
          sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal  caso
          dai  documenti  sottoscritti  dagli  amministratori  devono
          risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione
          ed il consenso alla stessa. 
                La redazione del progetto di bilancio e dei  progetti
          di fusione o scissione, nonche' le decisioni di aumento del
          capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni  caso  di
          competenza dell'organo amministrativo. 
                Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381.» 
              - Il citato decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.
          231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE  concernente  la
          prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo
          di riciclaggio dei proventi di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e'  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  Repubblica  Italiana   del   14
          dicembre 2007, n. 290, Supplemento Ordinario n. 268. 
              - Il testo dell'articolo 63 del decreto  legislativo  8
          giugno  2001,  n.  231  (Disciplina  della  responsabilita'
          amministrativa delle persone giuridiche, delle  societa'  e
          delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a
          norma dell'articolo 11 della legge 29  settembre  2000,  n.
          300) e' riportato nelle note all'art. 3. 
              - Il riferimento al testo della sezione III del Capo  I
          del citato decreto legislativo 8 giugno  2001,  n.  231  e'
          riportato nelle note all'art. 3. 
              - Il riferimento al testo  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159 e' riportato nelle note all'art. 3. 
              - Il testo dell'articolo 444 del  codice  di  procedura
          penale e' riportato nelle note all'art. 3. 
              - Il testo dell'articolo  2359  del  codice  civile  e'
          riportato nelle note all'art. 3. 
              - Il testo dell'articolo 20 del decreto legislativo  21
          novembre  2007,  n.   231   (Attuazione   della   direttiva
          2005/60/CE concernente  la  prevenzione  dell'utilizzo  del
          sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi  di
          attivita'  criminose  e  di  finanziamento  del  terrorismo
          nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne  reca  misure  di
          esecuzione) e' riportato nelle note all'art. 3. 
              - Il testo degli articoli 67 e 84, comma 4, del decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  Leggi
          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove
          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
          norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto  2010,  n.
          136) e' riportato nelle note all'art. 3. 
              - Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato  nelle  note  alle
          Premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2343-ter del codice
          civile: 
                «Art. 2343-ter (Conferimento  di  beni  in  natura  o
          crediti  senza  relazione  di  stima).  -   Nel   caso   di
          conferimento di valori mobiliari ovvero  di  strumenti  del
          mercato monetario non e'  richiesta  la  relazione  di  cui
          all'articolo 2343,  primo  comma,  se  il  valore  ad  essi
          attribuito  ai  fini  della  determinazione  del   capitale
          sociale e dell'eventuale sovrapprezzo e' pari  o  inferiore
          al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati  su
          uno o piu' mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il
          conferimento. 
                Fuori dai casi in cui e' applicabile il primo  comma,
          non e' altresi' richiesta la relazione di cui  all'articolo
          2343, primo comma, qualora il valore  attribuito,  ai  fini
          della determinazione del capitale sociale e  dell'eventuale
          sovrapprezzo, ai beni in natura  o  crediti  conferiti  sia
          pari o inferiore: 
                  a)   al   fair   value   iscritto   nel    bilancio
          dell'esercizio precedente quello nel quale e' effettuato il
          conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto  a
          revisione legale e la relazione del  revisore  non  esprima
          rilievi in ordine alla valutazione  dei  beni  oggetto  del
          conferimento, ovvero; 
                  b) al valore risultante da una valutazione riferita
          ad  una  data  precedente  di  non  oltre   sei   mesi   il
          conferimento e conforme ai principi e criteri  generalmente
          riconosciuti  per  la  valutazione  dei  beni  oggetto  del
          conferimento, a condizione che essa provenga da un  esperto
          indipendente  da  chi  effettua  il   conferimento,   dalla
          societa'  e  dai  soci  che  esercitano  individualmente  o
          congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla
          societa'  medesima,  dotato  di   adeguata   e   comprovata
          professionalita'. 
                Chi conferisce beni o crediti ai sensi  del  primo  e
          secondo  comma  presenta  la  documentazione  dalla   quale
          risulta  il  valore  attribuito  ai   conferimenti   e   la
          sussistenza, per i conferimenti di cui  al  secondo  comma,
          delle  condizioni  ivi  indicate.  La   documentazione   e'
          allegata all'atto costitutivo. 
                L'esperto  di  cui  al  secondo  comma,  lettera  b),
          risponde dei danni causati alla  societa',  ai  soci  e  ai
          terzi. 
                Ai fini dell'applicazione del secondo comma,  lettera
          a), per la definizione di "fair value" si fa riferimento ai
          principi  contabili  internazionali  adottati   dall'Unione
          europea.» 
              - Il testo dell'articolo 76 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445  (Testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di documentazione amministrativa) e' riportato  nelle  note
          all'art. 25. 
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  da  2437  a
          2437-sexies del codice civile: 
                «Art. 2437 (Diritto di recesso). - Hanno  diritto  di
          recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i  soci  che
          non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: 
                  a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale,
          quando consente un cambiamento significativo dell'attivita'
          della societa'; 
                  b) la trasformazione della societa'; 
                  c) il trasferimento della sede sociale all'estero; 
                  d) la revoca dello stato di liquidazione; 
                  e) l'eliminazione di una o piu'  cause  di  recesso
          previste dal successivo comma ovvero dallo statuto; 
                  f) la modifica dei criteri  di  determinazione  del
          valore dell'azione in caso di recesso; 
                  g) le modificazioni  dello  statuto  concernenti  i
          diritti di voto o di partecipazione. 
                Salvo che lo  statuto  disponga  diversamente,  hanno
          diritto  di  recedere  i  soci  che  non   hanno   concorso
          all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: 
                  a) la proroga del termine; 
                  b) l'introduzione o la rimozione  di  vincoli  alla
          circolazione dei titoli azionari. 
                Se la societa' e' costituita a tempo indeterminato  e
          le azioni non sono quotate in un mercato  regolamentato  il
          socio puo' recedere con il preavviso di almeno  centottanta
          giorni; lo statuto puo' prevedere un termine maggiore,  non
          superiore ad un anno. 
                Lo statuto delle societa' che non  fanno  ricorso  al
          mercato del capitale di rischio  puo'  prevedere  ulteriori
          cause di recesso. 
                Restano salve le  disposizioni  dettate  in  tema  di
          recesso per le societa' soggette ad attivita' di  direzione
          e coordinamento. 
                E' nullo ogni patto volto ad escludere o rendere piu'
          gravoso l'esercizio del diritto di  recesso  nelle  ipotesi
          previste dal primo comma del presente articolo.» 
                «Art. 2437-bis (Termini e modalita' di esercizio).  -
          Il  diritto  di  recesso  e'  esercitato  mediante  lettera
          raccomandata che deve essere spedita entro quindici  giorni
          dall'iscrizione nel registro delle imprese  della  delibera
          che lo legittima, con l'indicazione delle  generalita'  del
          socio  recedente,  del  domicilio  per   le   comunicazioni
          inerenti al procedimento,  del  numero  e  della  categoria
          delle azioni per le  quali  il  diritto  di  recesso  viene
          esercitato. Se il fatto che legittima il recesso e' diverso
          da una  deliberazione,  esso  e'  esercitato  entro  trenta
          giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. 
                Le azioni per le quali e' esercitato  il  diritto  di
          recesso  non  possono  essere  cedute   e   devono   essere
          depositate presso la sede sociale. 
                Il recesso non puo'  essere  esercitato  e,  se  gia'
          esercitato,  e'  privo  di  efficacia,  se,  entro  novanta
          giorni, la societa' revoca la  delibera  che  lo  legittima
          ovvero se e' deliberato lo scioglimento della societa'.» 
                «Art. 2437-ter (Criteri di determinazione del  valore
          delle azioni). - Il  socio  ha  diritto  alla  liquidazione
          delle azioni per le quali esercita il recesso. 
                Il valore di liquidazione delle azioni e' determinato
          dagli  amministratori,  sentito  il  parere  del   collegio
          sindacale e del soggetto incaricato della revisione  legale
          dei conti,  tenuto  conto  della  consistenza  patrimoniale
          della societa' e delle sue prospettive reddituali,  nonche'
          dell'eventuale valore di mercato delle azioni. 
                Il valore di liquidazione  delle  azioni  quotate  in
          mercati regolamentati e'  determinato  facendo  riferimento
          alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei  sei  mesi
          che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso
          di  convocazione  dell'assemblea   le   cui   deliberazioni
          legittimano il  recesso.  Lo  statuto  delle  societa'  con
          azioni quotate in mercati regolamentati puo' prevedere  che
          il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri
          indicati dai commi 2  e  4  del  presente  articolo,  fermo
          restando che in ogni  caso  tale  valore  non  puo'  essere
          inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione  del
          criterio indicato dal primo periodo del presente comma. 
                Lo  statuto  puo'  stabilire   criteri   diversi   di
          determinazione del valore di  liquidazione,  indicando  gli
          elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono
          essere  rettificati  rispetto  ai  valori  risultanti   dal
          bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonche' altri
          elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere
          in considerazione. 
                I soci hanno diritto di conoscere  la  determinazione
          del valore di cui al secondo comma  del  presente  articolo
          nei  quindici  giorni  precedenti  alla  data  fissata  per
          l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne  visione
          e di ottenerne copia a proprie spese. 
                In caso di contestazione da proporre  contestualmente
          alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione  e'
          determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto
          di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato
          dal tribunale, che provvede anche sulle spese,  su  istanza
          della parte piu' diligente; si applica in tal caso il primo
          comma dell'articolo 1349.» 
                «Art. 2437-quater (Procedimento di  liquidazione).  -
          Gli amministratori offrono in opzione le azioni  del  socio
          recedente agli altri soci in proporzione  al  numero  delle
          azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili,  il
          diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in
          concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. 
                L'offerta di opzione e' depositata presso il registro
          delle imprese entro quindici  giorni  dalla  determinazione
          definitiva del valore di liquidazione. Per l'esercizio  del
          diritto di opzione deve  essere  concesso  un  termine  non
          inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta. 
                Coloro che esercitano il diritto di opzione,  purche'
          ne  facciano  contestuale  richiesta,  hanno   diritto   di
          prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non
          optate. 
                Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte  le
          azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle
          presso  terzi;  nel  caso  di  azioni  quotate  in  mercati
          regolamentati,  il  loro  collocamento   avviene   mediante
          offerta nei mercati medesimi. 
                In  caso  di  mancato  collocamento  ai  sensi  delle
          disposizioni dei commi precedenti entro centottanta  giorni
          dalla comunicazione del recesso, le  azioni  del  recedente
          vengono  rimborsate  mediante  acquisto  da   parte   della
          societa' utilizzando riserve disponibili anche in deroga  a
          quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357. 
                In assenza  di  utili  e  riserve  disponibili,  deve
          essere convocata l'assemblea straordinaria  per  deliberare
          la riduzione del capitale sociale, ovvero  lo  scioglimento
          della societa'. 
                Alla deliberazione di riduzione del capitale  sociale
          si applicano le disposizioni del  comma  secondo,  terzo  e
          quarto dell'articolo 2445; ove l'opposizione sia accolta la
          societa' si scioglie.» 
                «Art. 2437-quinquies (Disposizioni  speciali  per  le
          societa' con azioni quotate sui mercati  regolamentati).  -
          Se le azioni sono quotate in  mercati  regolamentati  hanno
          diritto di recedere i soci  che  non  hanno  concorso  alla
          deliberazione che comporta l'esclusione dalla quotazione.» 
                «Art.  2437-sexies  (Azioni   riscattabili).   -   Le
          disposizioni degli articoli  2437  ter  e  2437  quater  si
          applicano, in quanto compatibili, alle azioni  o  categorie
          di azioni per le quali lo  statuto  prevede  un  potere  di
          riscatto da parte della societa' o dei soci. Resta salva in
          tal caso l'applicazione  della  disciplina  degli  articoli
          2357 e 2357 bis.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  75  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa): 
                «Art. 75 (R) (Decadenza dai  benefici).  -  1.  Fermo
          restando quanto  previsto  dall'articolo  76,  qualora  dal
          controllo di cui all'articolo 71 emerga la non  veridicita'
          del contenuto della dichiarazione,  il  dichiarante  decade
          dai benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento
          emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
                1-bis. La dichiarazione mendace  comporta,  altresi',
          la revoca degli eventuali benefici gia' erogati nonche'  il
          divieto  di   accesso   a   contributi,   finanziamenti   e
          agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da  quando
          l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.  Restano
          comunque fermi gli interventi, anche economici,  in  favore
          dei minori e per  le  situazioni  familiari  e  sociali  di
          particolare disagio. (L)» 
              - Il testo dell'articolo 76 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445  (Testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di documentazione amministrativa) e' riportato  nelle  note
          all'art. 25.