Art. 28 
 
Controlli successivi e collaborazione con autorita' e amministrazioni
                     e con la Guardia di finanza 
 
  1. Ferme restando le verifiche previste dall'articolo 27, comma 10,
del  decreto-legge  per  ciascuna  delle  imprese  beneficiarie,   il
Regolamento  del  Patrimonio  Destinato  definisce  un   sistema   di
controlli, anche successivi e a campione, in ordine alla  sussistenza
dei requisiti per tutta  la  durata  del  contratto,  garantendo  una
copertura annuale pari ad una percentuale non  inferiore  al  20  per
cento del totale delle imprese beneficiarie. 
  2. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  nonche'  al  fine  di
assicurare l'efficacia e la rapidita' d'intervento e di rafforzare  i
presidi  di  legalita',  CDP  S.p.A.  puo'  stipulare  protocolli  di
collaborazione  e  di  scambio  di  informazioni  con  istituzioni  e
amministrazioni pubbliche, ivi incluse  le  autorita'  di  controllo,
regolazione e vigilanza, nonche' con l'autorita' giudiziaria e con la
Guardia di finanza. 
 
          Note all'art. 28: 
              - Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato  nelle  note  alle
          premesse.