Art. 19 
 
       Benessere degli animali impiegati in attivita' sportive 
 
  1. Coloro che detengono a qualsiasi titolo un animale impiegato  in
attivita' sportive,  sono  tenuti  a  preservarne  il  benessere,  in
termini  di  alimentazione,  cura  della  salute  e  accudimento  nel
rispetto delle sue esigenze etologiche. 
  2. Sono vietati  metodi  di  addestramento  e  di  allenamento  che
possono  danneggiare   la   salute   e   il   benessere   psicofisico
dell'animale, in quanto essere senziente ai  sensi  dell'articolo  13
del Trattato  sul  Funzionamento  dell'Unione  Europea.  E'  altresi'
vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l'utilizzo di
mezzi o dispositivi che possano provocare  danni  alla  salute  e  al
benessere psicofisico dell'animale e comunque provocarne  sofferenza.
Devono essere utilizzati metodi di addestramento  che  tengono  conto
delle capacita' cognitive e delle modalita'  di  apprendimento  degli
animali. 
  3. Non e' ammesso  far  allenare  e  gareggiare  animali  in  stati
fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto, come nel  caso  di
gravidanza avanzata o di allattamento. La bardatura e le attrezzature
da utilizzare per l'attivita' sportiva, compresa la ferratura, devono
essere idonei ad evitare all'animale lesioni,  dolore,  sofferenze  o
disagi psico-fisici. 
  4. Le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi e delle  aree
di  gara,  comunque  denominate,  nonche'  di   tutte   le   relative
attrezzature devono rispondere a criteri di sicurezza e  salvaguardia
dell'incolumita' degli animali. Le strutture dove gli animali vengono
custoditi devono assicurare agli stessi uno spazio di movimento e  di
riposo adeguato alla loro specifica natura. 
  5. Ogni animale deve essere dotato di  un  documento  di  identita'
anagrafica intestato a persona fisica maggiore di eta'  o  a  persona
giuridica, che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento  e  di
cura, e di una scheda sanitaria. 
  6. E' fatto  divieto  di  macellare  o  sopprimere  altrimenti  gli
animali non piu' impiegati in attivita' sportive, fatta eccezione per
l'abbattimento umanitario. 
  7. I veicoli per il trasporto degli animali  devono  garantirne  la
sicurezza  e  l'incolumita',   essere   ben   ventilati,   puliti   e
disinfettati e il trasporto deve  avvenire  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 3 del Regolamento (CE) 1/2005  del  Consiglio,
del 22 dicembre 2004 e, comunque, garantendo condizioni tali  da  non
esporre gli animali a lesioni o sofferenze. 
  8. E' fatto obbligo al proprietario dell'animale di  stipulare  una
polizza assicurativa per i danni provocati dall'animale anche qualora
si trovi sotto la  custodia  di  soggetto  diverso  dal  proprietario
stesso. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta il testo dell'art.  13  del  Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea (in  acronimo  TFUE),  da
          ultimo modificato dall'art. 2 del trattato di  Lisbona  del
          13 dicembre 2007  e  ratificato  dall'Italia  con  legge  2
          agosto 2008, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          185 dell'8 agosto 2008, Supplemento ordinario n. 188: 
              «Art. 13. - Nella formulazione e nell'attuazione  delle
          politiche dell'Unione nei settori  dell'agricoltura,  della
          pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca  e
          sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e  gli  Stati
          membri tengono pienamente conto delle esigenze  in  materia
          di benessere degli  animali  in  quanto  esseri  senzienti,
          rispettando nel  contempo  le  disposizioni  legislative  o
          amministrative e le consuetudini  degli  Stati  membri  per
          quanto riguarda,  in  particolare,  i  riti  religiosi,  le
          tradizioni culturali e il patrimonio regionale.». 
              - Per i riferimenti  al  regolamento  (CE)  1/2005  del
          Consiglio del 22 dicembre 2004, si  veda  nelle  note  alle
          premesse.