Art. 19 Benessere degli animali impiegati in attivita' sportive 1. Coloro che detengono a qualsiasi titolo un animale impiegato in attivita' sportive, sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze etologiche. 2. Sono vietati metodi di addestramento e di allenamento che possono danneggiare la salute e il benessere psicofisico dell'animale, in quanto essere senziente ai sensi dell'articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. E' altresi' vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l'utilizzo di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla salute e al benessere psicofisico dell'animale e comunque provocarne sofferenza. Devono essere utilizzati metodi di addestramento che tengono conto delle capacita' cognitive e delle modalita' di apprendimento degli animali. 3. Non e' ammesso far allenare e gareggiare animali in stati fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto, come nel caso di gravidanza avanzata o di allattamento. La bardatura e le attrezzature da utilizzare per l'attivita' sportiva, compresa la ferratura, devono essere idonei ad evitare all'animale lesioni, dolore, sofferenze o disagi psico-fisici. 4. Le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi e delle aree di gara, comunque denominate, nonche' di tutte le relative attrezzature devono rispondere a criteri di sicurezza e salvaguardia dell'incolumita' degli animali. Le strutture dove gli animali vengono custoditi devono assicurare agli stessi uno spazio di movimento e di riposo adeguato alla loro specifica natura. 5. Ogni animale deve essere dotato di un documento di identita' anagrafica intestato a persona fisica maggiore di eta' o a persona giuridica, che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento e di cura, e di una scheda sanitaria. 6. E' fatto divieto di macellare o sopprimere altrimenti gli animali non piu' impiegati in attivita' sportive, fatta eccezione per l'abbattimento umanitario. 7. I veicoli per il trasporto degli animali devono garantirne la sicurezza e l'incolumita', essere ben ventilati, puliti e disinfettati e il trasporto deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004 e, comunque, garantendo condizioni tali da non esporre gli animali a lesioni o sofferenze. 8. E' fatto obbligo al proprietario dell'animale di stipulare una polizza assicurativa per i danni provocati dall'animale anche qualora si trovi sotto la custodia di soggetto diverso dal proprietario stesso.
Note all'art. 19: - Si riporta il testo dell'art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in acronimo TFUE), da ultimo modificato dall'art. 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'8 agosto 2008, Supplemento ordinario n. 188: «Art. 13. - Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.». - Per i riferimenti al regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, si veda nelle note alle premesse.