Art. 20 
 
                        Competizioni sportive 
 
  1. L'ammissione dell'animale ad una manifestazione  e  competizione
sportiva e' subordinata all'accertamento, da parte di un veterinario,
della sua idoneita' a gareggiare, per condizioni di  salute,  eta'  e
genere, e della sua regolare identificazione e registrazione ai sensi
della normativa  vigente.  L'organizzatore  di  eventi  sportivi  con
animali garantisce la presenza o la reperibilita' di  un  veterinario
durante lo svolgimento della manifestazione o gara. 
  2.  E'  vietata  la  partecipazione  alle  manifestazioni  e   alle
competizioni sportive di cui al presente articolo degli animali i cui
detentori abbiano riportato condanne in via definitiva  per  i  reati
previsti e puniti dalle disposizioni di cui al Libro  II,  Titolo  IX
bis, del codice penale, e dall'articolo 727 del codice penale  e  per
le violazioni previste dall'ordinamento sportivo.