Art. 58 Misure urgenti per la scuola 1. Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, possono essere adottate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte: a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2021/2022, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessita' di rafforzamento degli apprendimenti quale ordinaria attivita' didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico; b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, anche in relazione alla data di cui alla lettera a), nonche' degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facolta' assunzionali disponibili e ferma restando la decorrenza dei contratti al primo settembre o, se successiva, alla data di inizio del servizio; c) a prevedere che a partire dal 1° settembre 2021 e fino all'inizio delle lezioni siano attivati, quale attivita' didattica ordinaria, l'eventuale integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; d) a tenere conto delle necessita' degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorita' sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza. 2. Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2020/2021 e di avviare l'anno successivo sono disposte le seguenti misure: a) al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, l'articolo 3-bis e' abrogato; b) con riferimento alle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2021/2022 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 17 a 17-septies del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e le disposizioni di cui all'articolo 32 ter, commi 2, 3 e 4, del decreto legge 18 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; c) all'articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole «per l'anno scolastico 2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022»; d) a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione; e) qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo, l'anno scolastico o formativo 2020/2021 conserva comunque validita'. Qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle attivita' svolte, sono derogate le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22; f) al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: "cinque anni scolastici" sono sostituite dalle parole: "tre anni scolastici" e al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle parole: "due anni". Al fine di tutelare l'interesse degli studenti alla continuita' didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilita' non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarita' in una qualunque sede della provincia chiesta. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilita' relative all'anno scolastico 2022/2023; g) all'articolo 58, comma 5-sexies, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole "1° marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti "1° settembre 2021"; h) all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «al 31 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, per ragioni di emergenza sanitaria, al 31 agosto 2022» e sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Ai fini del presente comma e per consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali in sicurezza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono stabiliti nuovi termini e modalita' per le elezioni. I componenti eletti ai sensi del periodo precedente decadono unitamente ai componenti non elettivi in carica all'atto della loro nomina secondo modalita' e termini previsti nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione»; i) all'articolo 6 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, alla legge 27 febbraio 2017, n.18, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministero dell'istruzione provvede all'accorpamento del primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola europea di Brindisi presso un'unica istituzione scolastica. Il medesimo decreto disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". 3. All'articolo 32, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole: "anno scolastico 2020-2021" sono inserite le seguenti: "e fino al 31 dicembre 2021"; b) dopo le parole: "esigenze didattiche" sono aggiunte le seguenti: "nei limiti delle risorse gia' assegnate. Per la stessa finalita' di cui al primo periodo, al fine di garantire la continuita' didattica anche nell'anno scolastico 2021-2022, sono stanziati ulteriori 70 milioni per l'anno 2021 da trasferire agli enti locali beneficiari e rendicontare entro e non oltre il 31 dicembre 2021". 4. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e' istituito un fondo, denominato "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022", con lo stanziamento di 350 milioni di euro nel 2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi. Il fondo e' ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. 5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4 alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e' erogato un contributo complessivo di 50 milioni di euro nell'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo e' ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021, compresi i servizi educativi autorizzati. 6. Agli oneri derivanti dai commi 3, lettera b), 4 e 5 si provvede ai sensi dell'articolo 77.