Art. 58 
 
                    Misure urgenti per la scuola 
 
  1. Con una  o  piu'  ordinanze  del  Ministro  dell'istruzione,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  per  l'ordinato  avvio
dell'anno scolastico 2021/2022, possono essere adottate,  nei  limiti
degli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio,  anche  in  deroga  alle
disposizioni vigenti, misure volte: 
    a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno
scolastico 2021/2022, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche
tenendo  conto  dell'eventuale  necessita'  di  rafforzamento   degli
apprendimenti quale ordinaria attivita' didattica e della conclusione
delle procedure di avvio dell'anno scolastico; 
    b) all'adattamento e alla modifica degli  aspetti  procedurali  e
delle tempistiche di immissione in ruolo,  anche  in  relazione  alla
data di cui alla lettera a),  nonche'  degli  aspetti  procedurali  e
delle   tempistiche   relativi   alle   utilizzazioni,   assegnazioni
provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in
deroga al termine di conclusione delle stesse previsto  dall'articolo
4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, fermo restando
il rispetto dei vincoli  di  permanenza  sulla  sede  previsti  dalle
disposizioni vigenti e  delle  facolta'  assunzionali  disponibili  e
ferma restando la decorrenza dei contratti al primo settembre  o,  se
successiva, alla data di inizio del servizio; 
    c) a prevedere che  a  partire  dal  1°  settembre  2021  e  fino
all'inizio delle lezioni siano attivati,  quale  attivita'  didattica
ordinaria,  l'eventuale  integrazione  e   il   rafforzamento   degli
apprendimenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
    d) a tenere conto delle necessita' degli studenti  con  patologie
gravi o immunodepressi, in possesso di certificati  rilasciati  dalle
competenti autorita' sanitarie,  nonche'  dal  medico  di  assistenza
primaria che ha in carico il paziente, tali  da  consentire  loro  di
poter  seguire  la  programmazione   scolastica   avvalendosi   anche
eventualmente della didattica a distanza. 
  2.  Al  fine  di  sostenere  la  regolare   conclusione   dell'anno
scolastico e formativo 2020/2021 e di avviare l'anno successivo  sono
disposte le seguenti misure: 
    a) al  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, l'articolo  3-bis  e'
abrogato; 
    b) con riferimento alle operazioni di avvio dell'anno  scolastico
2021/2022 non si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
commi da 17 a 17-septies del decreto-legge 29 ottobre 2019,  n.  126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e
le disposizioni di cui all'articolo 32 ter,  commi  2,  3  e  4,  del
decreto legge 18 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
    c) all'articolo 2-ter del decreto-legge 8  aprile  2020,  n.  22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.  41,  le
parole  «per  l'anno  scolastico  2020/2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022»; 
    d) a decorrere dal giorno successivo  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e fino al 31 agosto  2021,  in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 3 del  decreto  legislativo  30  giugno
1999, n. 233, il Consiglio superiore della  pubblica  istruzione-CSPI
rende il proprio parere nel termine di sette giorni  dalla  richiesta
da parte del Ministro dell'istruzione; 
    e) qualora, a seguito delle misure di contenimento del  COVID-19,
i  sistemi  regionali  di  Istruzione  e   Formazione   Professionale
(IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione
e Formazione Tecnica Superiore  (I.F.T.S.)  e  gli  Istituti  Tecnici
Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il  numero  minimo  di  ore
previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso  formativo,
l'anno scolastico o formativo 2020/2021 conserva comunque  validita'.
Qualora  si  determini  una  riduzione  dei  livelli  qualitativi   e
quantitativi di formazione delle attivita' svolte, sono  derogate  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  4,  comma  7,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22; 
    f) al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, le parole: "cinque  anni  scolastici"  sono  sostituite
dalle parole: "tre anni scolastici" e al comma 3 dell'articolo 13 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: "quattro  anni"
sono sostituite  dalle  parole:  "due  anni".  Al  fine  di  tutelare
l'interesse degli studenti  alla  continuita'  didattica,  i  docenti
possono presentare istanza volontaria di mobilita' non prima  di  tre
anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto  la
titolarita'  in  una  qualunque  sede  della  provincia  chiesta.  Le
disposizioni di cui al precedente periodo si  applicano  a  decorrere
dalle operazioni di mobilita' relative all'anno scolastico 2022/2023; 
    g)  all'articolo  58,  comma  5-sexies,  secondo   periodo,   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le  parole  "1°  marzo  2021"  sono
sostituite dalle seguenti "1° settembre 2021"; 
    h) all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile  2020,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2020,  n.
41, le parole: «al 31 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «,
per ragioni di  emergenza  sanitaria,  al  31  agosto  2022»  e  sono
aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Ai fini del presente  comma  e
per  consentire  lo  svolgimento  delle  operazioni   elettorali   in
sicurezza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono  stabiliti
nuovi termini e modalita' per le elezioni.  I  componenti  eletti  ai
sensi del periodo precedente decadono unitamente  ai  componenti  non
elettivi in carica all'atto della loro  nomina  secondo  modalita'  e
termini previsti nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione»; 
    i) all'articolo 6 del decreto legge 29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, alla legge  27  febbraio  2017,  n.18,
dopo il comma  1,  e'  aggiunto  il  seguente:  "1-bis.  Con  decreto
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, il Ministero dell'istruzione provvede  all'accorpamento
del primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola  europea  di
Brindisi presso un'unica istituzione scolastica. Il medesimo  decreto
disciplina l'organizzazione e il funzionamento della  Scuola  europea
di Brindisi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". 
  3. All'articolo 32, comma  2,  lettera  a),  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo le parole: "anno scolastico 2020-2021" sono  inserite  le
seguenti: "e fino al 31 dicembre 2021"; 
    b)  dopo  le  parole:  "esigenze  didattiche"  sono  aggiunte  le
seguenti: "nei limiti delle risorse gia'  assegnate.  Per  la  stessa
finalita'  di  cui  al  primo  periodo,  al  fine  di  garantire   la
continuita' didattica  anche  nell'anno  scolastico  2021-2022,  sono
stanziati ulteriori 70 milioni per l'anno  2021  da  trasferire  agli
enti locali beneficiari e  rendicontare  entro  e  non  oltre  il  31
dicembre 2021". 
  4. Al fine di contenere  il  rischio  epidemiologico  in  relazione
all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nello stato  di  previsione
del Ministero  dell'istruzione  e'  istituito  un  fondo,  denominato
"Fondo  per  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19   per   l'anno
scolastico 2021/2022", con lo stanziamento di 350 milioni di euro nel
2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi. Il fondo
e' ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo  della
destinazione a misure di contenimento del rischio  epidemiologico  da
realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e  nel  rispetto
dei saldi programmati di finanza pubblica. 
  5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4 alle scuole primarie
e secondarie  paritarie,  facenti  parte  del  sistema  nazionale  di
istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e'
erogato un contributo complessivo di 50  milioni  di  euro  nell'anno
2021. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo
e' ripartito tra gli uffici scolastici regionali  in  proporzione  al
numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche  paritarie
di  cui  al  precedente  periodo.  Gli  uffici  scolastici  regionali
provvedono  al  successivo  riparto  in  favore   delle   istituzioni
scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al  numero
di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021, compresi i servizi
educativi autorizzati. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 3, lettera b), 4 e 5 si  provvede
ai sensi dell'articolo 77.