Art. 59 
 
Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei  docenti  di  posto
  comune e di sostegno e semplificazione delle procedure  concorsuali
  del personale docente. 
 
  1. Con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, i posti  di  tipo
comune e di sostegno nell'organico dell'autonomia sono destinati, nel
limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo  39  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 alle immissioni in ruolo  da  disporre
secondo la legislazione vigente,  fatto  salvo  quanto  disposto  dai
commi seguenti. 
  2. Per il medesimo anno scolastico  2021/2022  e'  incrementata  al
100% la quota prevista dall'articolo 17, comma  2,  lettera  b),  del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 da destinare alla procedura
di cui  al  comma  3  del  medesimo  articolo.  Per  lo  stesso  anno
scolastico e' incrementata al 100% la quota prevista dall'articolo  4
comma 1-quater, lettera b) del decreto legge 12 luglio  2018,  n.  87
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018,  n.  96  da
destinare alla procedura di cui al  comma  1-quinquies  del  medesimo
articolo. 
  3. La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9,  lettera  b)  del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' integrata con i soggetti che
hanno conseguito nelle prove di cui  alla  lettera  a)  del  medesimo
comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo 
  4. In  via  straordinaria,  esclusivamente  per  l'anno  scolastico
2021/2022, i posti comuni e di sostegno  vacanti  e  disponibili  che
residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1,  2  e  3,
salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con
decreti dipartimentali  numeri  498  e  499  del  21  aprile  2020  e
successive  modifiche,  sono  assegnati   con   contratto   a   tempo
determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui  al  comma  1,  ai
docenti che, contestualmente: 
    a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie  provinciali
per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 bis,  della  legge  3
maggio 1999, n. 124 per  i  posti  comuni  o  di  sostegno,  o  negli
appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono  iscriversi,  anche  con
riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono  il  titolo
di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021; 
    b) hanno svolto su posto  comune  o  di  sostegno,  entro  l'anno
scolastico 2020/2021, almeno tre annualita' di  servizio,  anche  non
consecutive, negli ultimi  dieci  anni  scolastici  oltre  quello  in
corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali  ai
sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. 
  5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4  e'  proposto
esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di  concorso  o
tipologie di posto per le quali il  docente  risulta  iscritto  nella
prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze  o  negli
elenchi aggiuntivi. 
  6. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono
altresi' il percorso annuale di formazione iniziale e  prova  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le
integrazioni di cui al comma 7. 
  7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova e' seguito da
una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i  candidati
valutati positivamente ai sensi dell'articolo  1,  comma  117,  della
legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare e'  superata  dai
candidati che raggiungono una soglia di idoneita' ed e'  valutata  da
una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio. 
  8.  In  caso  di  positiva  valutazione  del  percorso  annuale  di
formazione e prova e di giudizio positivo della  prova  disciplinare,
il docente e' assunto a tempo indeterminato e  confermato  in  ruolo,
con decorrenza giuridica dal 1° settembre  2021,  o,  se  successiva,
dalla  data  di  inizio  del  servizio,  nella  medesima  istituzione
scolastica presso cui ha prestato servizio a  tempo  determinato.  La
negativa valutazione del percorso di formazione e prova  comporta  la
reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma  119,
della legge 13 luglio 2015, n. 107.  Il  giudizio  negativo  relativo
alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di  cui
al comma 4 e l'impossibilita' di trasformazione a tempo indeterminato
del contratto. 
  9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, con  riferimento  alla
procedura di cui al  comma  4,  sono  disciplinati  le  modalita'  di
attribuzione del contratto  a  tempo  determinato  dalle  graduatorie
provinciali per le supplenze e dai relativi  elenchi  aggiuntivi  nel
limite dei posti  vacanti  e  disponibili  di  cui  al  comma  4,  la
commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di  riferimento
per la valutazione della prova disciplinare di cui  al  comma  7,  le
modalita' di formazione delle commissioni della prova disciplinare, i
requisiti  dei  componenti  e  le  modalita'  di  espletamento  della
suddetta prova. Ai componenti della commissione  nazionale  non  sono
dovuti, per  le  attivita'  svolte,  compensi,  indennita',  gettoni,
emolumenti, rimborsi spese ne' altre utilita' comunque denominate. 
  10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il  personale
docente per la scuola dell'infanzia,  primaria  e  secondaria  per  i
posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza  annuale,  nel
rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis della  Legge  27  dicembre
1997, n. 449,in deroga alla disciplina  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019,
n.  56,  nonche'  in  deroga  alla  disciplina  di  cui  al   decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge  13  luglio  2015,  n.
107, al decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  59  e  ai  relativi
decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le
prove di detti concorsi si svolgono  secondo  le  seguenti  modalita'
semplificate: 
    a) in  sostituzione  della  o  delle  prove  scritte  previste  a
legislazione vigente, sostenimento e superamento di una  unica  prova
scritta con piu' quesiti a risposta multipla, volti  all'accertamento
delle conoscenze e competenze del candidato  sulla  disciplina  della
classe di concorso o tipologia  di  posto  per  la  quale  partecipa,
nonche' sull'informatica e sulla lingua inglese.  Non  si  da'  luogo
alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione  si  riserva
la possibilita', in ragione del numero di partecipanti, di prevedere,
ove necessario, la  non  contestualita'  delle  prove  relative  alla
medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza  e
l'omogeneita' in modo da garantire il medesimo grado di  selettivita'
tra tutti i partecipanti. La prova e' valutata al massimo  100  punti
ed e' superata da coloro che conseguono il  punteggio  minimo  di  70
punti; 
    b) prova orale; 
    c) valutazione dei titoli; 
    d) formazione della graduatoria sulla base delle  valutazioni  di
cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso; 
  11. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate  tutte
le occorrenti modificazioni ai bandi di concorso derivanti da  quanto
sopra previsto, fermo restando i  programmi  concorsuali,  senza  che
cio' comporti la riapertura dei termini per  la  presentazione  delle
istanze o la modifica dei requisiti di  partecipazione.  Con  decreto
del Ministro dell'istruzione sono altresi' disciplinate le  modalita'
di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo  oneroso,
la  commissione  nazionale  incaricata  di  redigere  i   quadri   di
riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle
prove, i requisiti dei componenti delle  commissioni  cui  spetta  la
valutazione della  prova  scritta  e  della  prova  orale,  i  titoli
valutabili e il relativo punteggio 
  12. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare  entro  90
giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,  senza  nuovi  e
maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza  con  le  riforme
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  sono  disciplinati,
nell'ambito del percorso di formazione prova di cui  all'articolo  1,
comma  115,  della  legge  13  luglio  2015,  n.  107,  le  attivita'
formative, le procedure  e  i  criteri  di  verifica  degli  standard
professionali, le modalita' di verifica in itinere e  finale  incluse
l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle  competenze
e del portfolio professionale. 
  13. Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite  previsto  dal
bando di concorso per la specifica  regione,  classe  di  concorso  o
tipologia di  posto,  in  caso  di  incapienza  dei  posti  destinati
annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni
scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria di  cui
al comma 10, lettera  d),  nel  limite  delle  facolta'  assunzionali
disponibili  a  legislazione  vigente  per  i  concorsi  ordinari.  I
candidati che partecipano ad una procedura concorsuale e non superano
le relative prove non possono presentare  domanda  di  partecipazione
alla procedura concorsuale  successiva  per  la  medesima  classe  di
concorso o tipologia di posto per la  quale  non  hanno  superato  le
prove. 
  14. In via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo
relative all'anno scolastico 2021/2022  in  ragione  degli  obiettivi
perseguiti tramite il Piano Nazionale di ripresa e  resilienza  circa
il  rafforzamento  delle  materie  scientifiche  e   tecnologiche   e
dell'elevato numero dei posti vacanti  e  disponibili,  le  procedure
concorsuali ordinarie gia' bandite, di cui al decreto  dipartimentale
del 21 aprile 2020, n. 499, indicate nella seguente Tabella A, e  per
il numero di posti ivi previsto, si svolgono, anche  in  deroga  alla
normativa vigente, con le modalita' di cui al comma 15. 
 
                                                            Tabella A 
 
    

       =======================================================
       |   Classe di concorso/Tipologia di   |               |
       |                posto                |  Numero posti |
       +=====================================+===============+
       | A020 - Fisica                       |      282      |
       +-------------------------------------+---------------+
       | A026 - Matematica                   |     1005      |
       +-------------------------------------+---------------+
       | A027 - Matematica e fisica          |      815      |
       +-------------------------------------+---------------+
       | A028 - Matematica e scienze         |      3124     |
       +-------------------------------------+---------------+
       | A041 - Scienze e tecnologie         |               |
       |informatiche                         |      903      |
       +-------------------------------------+---------------+


    
 
   15. Per le classi di concorso e tipologie di posto di cui al comma
14 la procedura concorsuale si svolge secondo le seguenti modalita': 
    a) unica prova scritta con  piu'  quesiti  a  risposta  multipla,
volta all'accertamento delle conoscenze e  competenze  del  candidato
sulle discipline della classe di concorso o tipologia di posto per la
quale partecipa, nonche' sull'informatica e sulla lingua inglese.  La
prova, computer-based, si svolge nelle sedi individuate dagli  Uffici
Scolastici Regionali e consiste nella somministrazione di 50 quesiti,
40 dei quali vertenti  sui  programmi  previsti  dall'allegato  A  al
decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n.  201  per  la
singola classe di concorso,  5  sull'informatica  e  5  sulla  lingua
inglese. Per la classe di concorso  A027-Matematica  e  Fisica  i  40
quesiti vertenti sui programmi  sono  suddivisi  tra  20  quesiti  di
matematica e 20 quesiti di fisica. Per la classe di concorso  A028  -
Matematica e  scienze  i  40  quesiti  vertenti  sui  programmi  sono
suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti nell'ambito delle
scienze chimiche, fisiche, biologiche  e  naturali.  Ciascun  quesito
consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo
una e' esatta; l'ordine dei 50 quesiti e' somministrato in  modalita'
casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di  100
minuti,  fermi  restando  gli  eventuali  tempi  aggiuntivi  di   cui
all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si da' luogo
alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione  si  riserva
la possibilita', in ragione del numero di partecipanti, di prevedere,
ove necessario, la  non  contestualita'  delle  prove  relative  alla
medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza  e
l'omogeneita' in modo da garantire il medesimo grado di  selettivita'
tra tutti i partecipanti. La valutazione della  prova  e'  effettuata
assegnando 2 punti  a  ciascuna  risposta  esatta,  zero  punti  alle
risposte non date o errate. La prova e' valutata al massimo 100 punti
ed e' superata da coloro che conseguono il  punteggio  minimo  di  70
punti. 
    b) prova orale, valutata al  massimo  100  punti  e  superata  da
coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti; 
    c) formazione della graduatoria, entro  la  data  del  31  luglio
2021, esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni di  cui
alle lettere a) e b) nel limite dei posti messi a concorso. 
  16. La procedura di cui ai commi 14 e 15 non comporta la riapertura
dei termini per la presentazione delle  istanze  o  la  modifica  dei
requisiti  di  partecipazione  alla  procedura  indetta  con  decreto
dipartimentale 21 aprile 2020, n.  499  per  le  classi  di  concorso
interessate. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate
le eventuali ulteriori modificazioni ai bandi di  concorso  necessari
all'espletamento delle  procedure  di  cui  ai  commi  14  e  15.  La
redazione dei quesiti della prova scritta, anche a titolo oneroso, e'
assegnata  con  affidamento  diretto  ad  una  o  piu'   universita'.
Parimenti  i  servizi  logistici  e  informatici  necessari  per   lo
svolgimento di detta prova scritta sono assegnati direttamente  anche
a  soggetti  in  house  rispetto  al  Ministero  dell'istruzione.  Le
commissioni di concorso sono costituite  con  decreto  del  direttore
generale  dell'Ufficio  scolastico   regionale   responsabile   della
procedura che provvede entro cinque  giorni  dalla  pubblicazione  in
Gazzetta ufficiale dell'avviso di convocazione per la prova  scritta.
E' possibile formare sottocommissioni per lo svolgimento  contestuale
della prova orale, ferma restando l'unicita' del presidente, a fronte
di gruppi di candidati superiore a 50. Al presidente ed ai componenti
e al  segretario  delle  commissioni  che  concludono  le  operazioni
concorsuali redigendo la graduatoria  entro  il  31  luglio  2021  e'
riconosciuto un compenso, aggiuntivo rispetto  a  quello  previsto  a
legislazione vigente, pari a due  volte  il  compenso  base  previsto
dall'articolo 2, comma 1, numero 3),  comma  2  e  comma  3,  nonche'
dall'articolo  5,  del  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 24 aprile 2020. Con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione
sono disciplinati la commissione nazionale incaricata di valutare  la
congruita' e l'equivalenza dei  quesiti,  di  redigere  i  quadri  di
riferimento per la valutazione della prova  orale,  i  requisiti  dei
componenti delle commissioni cui spetta la  valutazione  della  prova
scritta e della prova orale. 
  17  Le  graduatorie  delle  procedure  di  cui  al  comma  14  sono
utilizzate per le immissioni in ruolo  relative  all'anno  scolastico
2021/2022, se approvate, per eventuali oggettive ragioni di  ritardo,
entro la data del 30 ottobre 2021, con  conseguente  risoluzione  dei
contratti di lavoro a tempo  determinato  nelle  more  stipulati  sui
relativi posti vacanti e disponibili. Le medesime graduatorie, se non
approvate entro la data di cui al periodo precedente, sono utilizzate
nel  corso  degli  anni  successivi  con  priorita'   rispetto   alle
graduatorie delle procedure ordinarie. In ogni caso, le immissioni in
ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la
specifica regione e classe di concorso, in  caso  di  incapienza  dei
posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere  disposte
anche negli anni scolastici successivi,  sino  all'esaurimento  della
graduatoria, nel limite delle  facolta'  assunzionali  disponibili  a
legislazione vigente. Alle immissioni in ruolo per l'anno  scolastico
2021/2022  si  applica   la   decorrenza   dei   contratti   prevista
dall'articolo 58, comma 1 lett. b). 
  18. Resta impregiudicata per i candidati della procedura di cui  al
comma 14, la partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria  per
le corrispondenti classi di concorso,  anche  in  deroga  al  secondo
periodo del  comma  13.  Ai  fini  di  quanto  previsto  nel  periodo
precedente i posti delle  predette  procedure  concorsuali  ordinarie
sono rideterminati in ragione dei posti  vacanti  e  disponibili  nei
limiti individuati da un  decreto  del  Ministro  dell'istruzione  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Ministro
per  le  pubblica  amministrazione.   Con   decreto   del   Ministero
dell'istruzione si provvede, altresi', alla riapertura dei termini di
partecipazione  limitatamente  alle  procedure  di  cui  al   periodo
precedente. 
  19. Agli oneri derivanti dal comma 16, pari a  euro  7.684.000  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  20.  Con  ordinanza  del  Ministro  dell'istruzione  sono  definiti
appositi protocolli, sottoposti alla previa approvazione del Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione  civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e  successive
modificazioni, relativi alle modalita' di  svolgimento  in  sicurezza
dei concorsi per il personale scolastico fino al  31  dicembre  2022,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  21. All'articolo 1 del decreto  legge  29  ottobre  2019,  n.  126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159: 
    1) al comma 9, lettera g) i punti 2) e 3) sono soppressi; 
    2) il comma 13 e' abrogato.