Art. 60 
 
Misure straordinarie a sostegno degli studenti e  del  sistema  della
formazione superiore  e  della  ricerca  e,  nonche'  in  materia  di
  concorso di accesso alle scuole di specializzazione in medicina. 
 
  1.  In  considerazione   dei   disagi   determinati   dalla   crisi
epidemiologica da  COVID-19,  al  fine  di  favorire  l'attivita'  di
orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di
azioni specifiche per promuoverne l'accesso ai corsi della formazione
superiore, nonche' di azioni di  recupero  e  inclusione,  anche  con
riferimento agli studenti con disabilita' e  con  disturbi  specifici
dell'apprendimento, e' istituito,  per  l'anno  2021,  un  fondo  con
dotazione pari a 50 milioni di  euro  da  iscrivere  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca.  Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,  da  adottarsi
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuati i  criteri  di  riparto  e  di  utilizzazione  delle
risorse di cui al  presente  comma  tra  le  universita',  anche  non
statali legalmente riconosciute ammesse al  contributo  di  cui  alla
legge 29 luglio 1991, n. 243, e le  istituzioni  di  alta  formazione
artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge  21
dicembre 1999, n. 508. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni  di  euro
per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  2. All'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,  al  comma
12, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo e al secondo periodo, le parole: "successivamente,  a
fine corso o interrompendo lo stesso," sono soppresse; 
    b) e' aggiunto, infine,  il  seguente  periodo:  "E'  esclusa  la
contemporanea iscrizione e frequenza a corsi di formazione  specifica
in medicina generale e alle scuole di specializzazione  universitaria
di area sanitaria". 
  3. All'articolo 19  del  decreto  legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  di   conversione   11
settembre 2020, n.  120,  al  comma  5,  sono  aggiunte,  infine,  le
seguenti  parole:  «ovvero  ai  concorrenti  iscritti  ai  corsi   di
formazione specifica in medicina generale». 
  4. All'articolo 2 del decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca 10 agosto 2017, n. 130, il periodo  "Ai  sensi  dell'articolo
19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il medico che  si
iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale di  cui
al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,  puo'  partecipare  ai
concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione  universitarie
di area sanitaria ad accesso dei medici solo al termine del corso  di
formazione, fatta  salva  la  possibilita'  di  rinunciare  al  corso
stesso, interrompendolo anticipatamente." e' soppresso.