Art. 61 
 
                    Fondo italiano per la scienza 
 
  1. Al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca, un apposito fondo, denominato "Fondo italiano  per  la
scienza" con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per  l'anno
2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con decreto
del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  da  adottare  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
sono stabiliti i criteri e  le  modalita'  per  l'assegnazione  delle
risorse  del  fondo  attraverso  procedure  competitive  ispirate  ai
parametri dello European  Research  Council  (ERC),  con  particolare
riferimento alle tipologie denominate "Starting  Grant"  e  "Advanced
Grant". Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo,
determinati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e  150  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
77.