Art. 61 Fondo italiano per la scienza 1. Al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, un apposito fondo, denominato "Fondo italiano per la scienza" con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'assegnazione delle risorse del fondo attraverso procedure competitive ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC), con particolare riferimento alle tipologie denominate "Starting Grant" e "Advanced Grant". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.