Art. 62 Polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino. 1. All'articolo 49 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1, le parole "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2020"; b) Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole "favorisce la collaborazione con" sono inserite le seguenti "universita' e" e le parole "anche mediante attivita' d'insegnamento e formazione" sono sostituite dalle seguenti: "anche mediante attivita' di formazione" b) sono infine aggiunti i seguenti periodi: "Il Centro promuove e organizza attivita' di: a) ricerca e sviluppo (R&S) svolta in maniera indipendente e volta all'acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione inclusa la R&S collaborativa, nel cui ambito il Polo intraprende un'effettiva collaborazione; b) ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria; c) formazione volta a ottenere risorse umane qualificate per le competenze inerenti l'attivita' del Centro." c) Il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il Politecnico di Torino e' identificato quale coordinatore del Centro e, per l'effetto, e' individuato come beneficiario delle risorse di cui al comma 1. Entro il 31 luglio 2021 il Politecnico di Torino e' tenuto a sottoporre alla valutazione e approvazione del Ministero dello Sviluppo economico la proposta progettuale contenente i criteri, le modalita' e i tempi di attuazione dell'intervento e di realizzazione dell'infrastruttura. Il Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Ministro dell'Universita' e della Ricerca, approva, con decreto da emanare entro 40 giorni dalla data di presentazione, la proposta progettuale."; 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.