Art. 63 Misure per favorire le opportunita' e per il contrasto alla poverta' educativa 1. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunita' educative rivolte ai figli, una quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' destinata al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attivita' dei minori. 2. Con decreto del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse ai Comuni, tenuto conto dei dati relativi alla popolazione minorenne sulla base dei dati ISTAT relativi all'ultimo censimento della popolazione residente, nonche' le modalita' di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati quelle di recupero delle somme attribuite, nel caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento. 3. Alla erogazione delle risorse ai Comuni sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma precedente provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, tramite ricorso ad anticipazione di tesoreria disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, regolarizzata con l'emissione degli ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa entro la conclusione dell'esercizio 2021. 4. Per le finalita' di cui ai commi precedenti, il fondo di cui al comma 1 e' incrementato di 135 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere, pari a 135 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 5. Il Fondo per il contrasto della poverta' educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' prorogato per l'anno 2022. 6. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole: «e 2021,» sono sostituite con le seguenti: «, 2021 e 2022»; b) al secondo periodo le parole: «e a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e a 55 milioni di euro per l'anno 2022»; 7. All'articolo 1, comma 202, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2019, 2020 e 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2022». 8. Agli oneri derivanti dai commi 5, 6 e 7 pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021 e 115 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 77 e quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190