Art. 63 
 
Misure per favorire le opportunita' e per il contrasto alla  poverta'
                              educativa 
 
  1. Al fine di sostenere le famiglie  anche  mediante  l'offerta  di
opportunita' educative rivolte ai  figli,  una  quota  di  risorse  a
valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo
19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248,  e'  destinata  al
finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel  periodo  1
giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti  pubblici
e  privati,  di  potenziamento  dei  centri   estivi,   dei   servizi
socioeducativi territoriali e dei centri  con  funzione  educativa  e
ricreativa destinati alle attivita' dei minori. 
  2. Con decreto del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia,
previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi  dell'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sono  stabiliti  i
criteri di riparto delle risorse ai Comuni,  tenuto  conto  dei  dati
relativi  alla  popolazione  minorenne  sulla  base  dei  dati  ISTAT
relativi all'ultimo censimento della popolazione  residente,  nonche'
le  modalita'  di  monitoraggio  dell'attuazione   degli   interventi
finanziati quelle di recupero delle somme  attribuite,  nel  caso  di
mancata  manifestazione  di  interesse  alle  iniziative,  ovvero  di
mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento. 
  3. Alla erogazione delle risorse ai Comuni sulla base  dei  criteri
stabiliti con il decreto di  cui  al  comma  precedente  provvede  la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
della  famiglia,  tramite  ricorso  ad  anticipazione  di   tesoreria
disposta dal Ministero dell'economia e delle  finanze,  regolarizzata
con l'emissione degli ordini di pagamento sui pertinenti capitoli  di
spesa entro la conclusione dell'esercizio 2021. 
  4. Per le finalita' di cui ai commi precedenti, il fondo di cui  al
comma 1 e' incrementato di 135 milioni di euro per  l'anno  2021.  Al
relativo onere, pari a 135  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  5. Il Fondo per il contrasto della poverta' educativa  minorile  di
cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
e' prorogato per l'anno 2022. 
  6. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo le parole: «e 2021,» sono sostituite  con  le
seguenti: «, 2021 e 2022»; 
    b) al secondo periodo le parole: «e a  55  milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  2019,  2020,  2021,»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020,
a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e a  55  milioni  di  euro  per
l'anno 2022»; 
  7. All'articolo  1,  comma  202,  primo  periodo,  della  legge  27
dicembre  2017,  n.  205,  le  parole:  «2019,  2020  e  2021,»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2022». 
  8. Agli oneri derivanti dai commi 5, 6 e 7 pari  a  45  milioni  di
euro per l'anno 2021 e 115  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si
provvede quanto a 45  milioni  di  euro  per  l'anno  2021  ai  sensi
dell'articolo 77 e quanto a 115  milioni  di  euro  per  l'anno  2022
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190