Art. 64 
 
Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia
di prevenzione e contrasto al disagio giovanile. 
 
  1. Le misure di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, si applicano fino al 31 dicembre 2021. 
  2. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, le parole  "di  eta'  inferiore  ai  trentacinque  anni
titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della
legge 28 giugno 2012, n. 92" sono sostituite dalle seguenti: "che non
hanno compiuto trentasei anni di eta'.". 
  3. Per le domande presentate  a  decorrere  dal  trentesimo  giorno
dall'entrata in vigore della presente disposizione fino al 30  giugno
2022, alle categorie aventi priorita' per l'accesso al credito di cui
all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27  dicembre  2013,
n.  147,  che  hanno  un  valore  dell'indicatore  della   situazione
economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, non superiore a 40.000  euro  annui,  per  i  finanziamenti  con
limite di finanziabilita', inteso come  rapporto  tra  l'importo  del
finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli
oneri accessori, superiore all'80%, la misura massima della  garanzia
concedibile dal Fondo e' elevata all'80% della quota capitale,  tempo
per  tempo  in  essere  sui  finanziamenti   concessi.   I   soggetti
finanziatori sono tenuti ad indicare,  in  sede  di  richiesta  della
garanzia, le condizioni economiche di  maggior  favore  applicate  ai
beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo. 
  4. La dotazione del Fondo di garanzia per la  prima  casa,  di  cui
all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27  dicembre  2013,
n. 147, e' incrementata di 290 milioni di euro per l'anno 2021  e  di
250 milioni di euro per l'anno 2022. 
  5. Alla copertura degli oneri previsti  dai  commi  2,  3  e  4  si
provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  6. Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di  "prime
case" di abitazione, ad eccezione di quelle  di  categoria  catastale
A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis  all'articolo  1,  della
tariffa, parte prima, allegata  al  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti  l'imposta  di  registro,  approvato  con   decreto   del
Presidente della repubblica 26  aprile  1986,  n.  131,  e  gli  atti
traslativi  o  costitutivi  della  nuda  proprieta',  dell'usufrutto,
dell'uso  e  dell'abitazione  relativi  alle   stesse   sono   esenti
dall'imposta di registro e dalle  imposte  ipotecaria  e  castale  se
stipulati  a  favore  di  soggetti  che  non  hanno  ancora  compiuto
trentasei anni di eta' nell'anno in cui  l'atto  e'  rogitato  e  che
hanno  un   valore   dell'indicatore   della   situazione   economica
equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,  n.  159,  non
superiore a 40.000 euro annui. 
  7. Per gli atti di cui al comma 6,  relativi  a  cessioni  soggette
all'imposta sul valore aggiunto, e' attribuito  agli  acquirenti  che
non hanno ancora compiuto trentasei anni di  eta'  nell'anno  in  cui
l'atto  e'  stipulato  un  credito  d'imposta   di   ammontare   pari
all'imposta   sul   valore   aggiunto   corrisposta   in    relazione
all'acquisto.  Il  credito  d'  imposta  puo'   essere   portato   in
diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria,  catastale,  sulle
successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce  presentati
dopo  la  data  di  acquisizione  del  credito,  ovvero  puo'  essere
utilizzato in diminuzione delle imposte  sui  redditi  delle  persone
fisiche   dovute   in   base   alla   dichiarazione   da   presentare
successivamente  alla  data  dell'acquisto;  puo'   altresi'   essere
utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Il credito d'imposta in  ogni  caso  non  da'  luogo  a
rimborsi. 
  8. I finanziamenti erogati per  l'acquisto,  la  costruzione  e  la
ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i  quali  ricorrono
le condizioni e i requisiti  di  cui  al  comma  6  e  sempreche'  la
sussistenza  degli  stessi  risulti  da  dichiarazione  della   parte
mutuataria resa nell'atto di finanziamento  o  allegata  al  medesimo
sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte  di  registro,  di
bollo,  ipotecarie  e  catastali  e  delle  tasse  sulle  concessioni
governative, prevista in ragione dello 0,25 %  dall'articolo  18  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 
  9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli  atti
stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della
presente disposizione e il 30 giugno 2022. 
  10. In caso di insussistenza delle condizioni e dei  requisiti  per
beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 6,  7,  8  e  9  o  di
decadenza da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute
e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano
le relative disposizioni previste dalla nota II bis  all'articolo  1,
della  tariffa,  parte  prima,  allegata   al   testo   unico   delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del  Presidente  della  repubblica  26  aprile   1986,   n.   131   e
dall'articolo 20 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601. 
  11. Agli oneri derivanti dai commi 6,7,8,9 e 10, valutati in 347,34
milioni di euro per l'anno 2021 e 260,48 milioni di euro  per  l'anno
2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  12. In  considerazione  delle  conseguenze  causate  dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, il Fondo per le politiche  giovanili,  di
cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge  4  luglio  2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021 allo scopo
di  finanziare,  nel  limite  di  spesa  autorizzato,  politiche   di
prevenzione  e  contrasto  ai  fenomeni  di   disagio   giovanile   e
comportamenti  a  rischio,  compresi  quelli   dovuti   all'uso   non
consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso attivita' di
assistenza  e  supporto  psicologico,   azioni   volte   a   favorire
l'inclusione e l'innovazione sociale nonche' lo sviluppo individuale,
la promozione di attivita' sportive per i giovani di  eta'  inferiore
ai 35 anni. 
  13. I criteri di riparto delle risorse del comma 11 e le  modalita'
di attuazione degli  interventi  realizzati  dalle  Regioni  e  dalle
Province autonome di Trento e Bolzano e dal sistema  delle  Autonomie
locali sono definiti  con  decreto  del  Ministro  per  le  politiche
giovanili, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  14. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari a  30  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.