ART. 28 (Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica) 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 12: 1) al comma 1, le parole "ovvero, nei casi di particolare difficolta' di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo" sono soppresse e dopo la parola "preliminare" sono inserite le seguenti: "di assoggettabilita' a VAS"; 2) al comma 2, le parole "documento preliminare" sono sostituite dalle seguenti: "rapporto preliminare di assoggettabilita' a VAS"; 3) al comma 4, le parole "e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni" sono soppresse; b) all'articolo 13: 1) al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: "L'autorita' competente in collaborazione con l'autorita' procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i contributi. I contributi sono inviati all'autorita' competente ed all'autorita' procedente entro trenta giorni dall'avvio della consultazione."; 2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. L'autorita' procedente trasmette all'autorita' competente in formato elettronico: a) la proposta di piano o di programma; b) il rapporto ambientale; c) la sintesi non tecnica; d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del piano/programma ai sensi dell'articolo 32; e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 14 comma 1; f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33."; 3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. La documentazione di cui al comma 5 e' immediatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web dell'autorita' competente e dell'autorita' procedente. La proposta di piano o programma e il rapporto ambientale sono altresi' messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinche' questi abbiano l'opportunita' di esprimersi."; c) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: "Art. 14 (Consultazione) 1. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 13, comma 5, lettera e), contiene almeno: a) la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente, l'autorita' procedente; b) la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VAS e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32; c) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali; d) l'indirizzo web e le modalita' per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall'autorita' procedente nella loro interezza; e) i termini e le specifiche modalita' per la partecipazione del pubblico; f) l'eventuale necessita' della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3. 2. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque puo' prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 3. In attuazione dei principi di economicita' e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicita' e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8 commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241."; d) all'articolo 18: 1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. L'autorita' procedente trasmette all'autorita' competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i), dell'Allegato VI alla parte seconda. 2-ter. L'autorita' competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'autorita' procedente."; 2) al comma 3, le parole "e delle Agenzie interessate" sono soppresse; 3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. L'autorita' competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita' ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34.". 2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.