ART. 28 
 
(Modifica della  disciplina  concernente  la  valutazione  ambientale
                             strategica) 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 12: 
      1) al comma 1, le  parole  "ovvero,  nei  casi  di  particolare
difficolta' di ordine  tecnico,  anche  su  supporto  cartaceo"  sono
soppresse e dopo la parola "preliminare" sono inserite  le  seguenti:
"di assoggettabilita' a VAS"; 
      2)  al  comma  2,  le  parole  "documento   preliminare"   sono
sostituite dalle seguenti: "rapporto preliminare di assoggettabilita'
a VAS"; 
      3) al comma  4,  le  parole  "e,  se  del  caso,  definendo  le
necessarie prescrizioni" sono soppresse; 
    b) all'articolo 13: 
      1) al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il  seguente:
"L'autorita' competente in collaborazione con l'autorita' procedente,
individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e
trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i contributi.  I
contributi sono inviati  all'autorita'  competente  ed  all'autorita'
procedente entro trenta giorni dall'avvio della consultazione."; 
      2) il comma 5  e'  sostituito  dal  seguente:  "5.  L'autorita'
procedente trasmette all'autorita' competente in formato elettronico: 
        a) la proposta di piano o di programma; 
        b) il rapporto ambientale; 
        c) la sintesi non tecnica; 
        d) le informazioni sugli eventuali  impatti  transfrontalieri
del piano/programma ai sensi dell'articolo 32; 
        e)  l'avviso  al   pubblico,   con   i   contenuti   indicati
all'articolo 14 comma 1; 
        f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del  contributo
di cui all'articolo 33."; 
      3) dopo  il  comma  5  e'  inserito  il  seguente:  "5-bis.  La
documentazione di cui al comma 5 e' immediatamente pubblicata e  resa
accessibile nel sito web dell'autorita' competente  e  dell'autorita'
procedente. La proposta di piano o programma e il rapporto ambientale
sono altresi' messi a disposizione dei soggetti competenti in materia
ambientale  e  del  pubblico  interessato  affinche'  questi  abbiano
l'opportunita' di esprimersi."; 
    c) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 14 
  (Consultazione) 
  1. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 13,  comma  5,  lettera
e), contiene almeno: 
    a) la denominazione  del  piano  o  del  programma  proposto,  il
proponente, l'autorita' procedente; 
    b) la data dell'avvenuta  presentazione  dell'istanza  di  VAS  e
l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32; 
    c) una breve descrizione del piano e del  programma  e  dei  suoi
possibili effetti ambientali; 
    d) l'indirizzo web e le  modalita'  per  la  consultazione  della
documentazione  e   degli   atti   predisposti   dal   proponente   o
dall'autorita' procedente nella loro interezza; 
    e) i termini e le specifiche modalita' per la partecipazione  del
pubblico; 
    f) l'eventuale necessita' della valutazione di incidenza a  norma
dell'articolo 10, comma 3. 
  2.  Entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla   pubblicazione
dell'avviso di cui al comma 1, chiunque puo' prendere  visione  della
proposta di piano o programma e del relativo  rapporto  ambientale  e
presentare  proprie  osservazioni  in  forma  scritta,   in   formato
elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi  e
valutativi. 
  3. In attuazione dei principi di economicita' e di semplificazione,
le procedure di deposito, pubblicita' e partecipazione, eventualmente
previste dalle vigenti disposizioni  anche  regionali  per  specifici
piani e programmi, si  coordinano  con  quelle  di  cui  al  presente
articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare  il  rispetto
dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma  1
dell'articolo 15. Tali  forme  di  pubblicita'  tengono  luogo  delle
comunicazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8  commi  3  e  4,
della legge 7 agosto 1990, n. 241."; 
    d) all'articolo 18: 
      1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  "2-bis. L'autorita' procedente trasmette all'autorita' competente i
risultati  del  monitoraggio  ambientale  e   le   eventuali   misure
correttive adottate secondo le indicazioni di cui  alla  lettera  i),
dell'Allegato VI alla parte seconda. 
  2-ter. L'autorita' competente si esprime entro  trenta  giorni  sui
risultati  del  monitoraggio  ambientale  e  sulle  eventuali  misure
correttive adottate da parte dell'autorita' procedente."; 
      2) al comma 3, le parole "e  delle  Agenzie  interessate"  sono
soppresse; 
      3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. L'autorita'
competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli
effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli
obiettivi di sostenibilita' ambientale definiti  dalle  strategie  di
sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34.". 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.