Art. 17 
 
                        Organismi notificati 
 
  1. Gli organismi che intendono essere  notificati  ai  sensi  della
direttiva (UE) 2019/520 devono rispettare i criteri minimi  stabiliti
nell'allegato  III  del  regolamento  delegato  (UE)  2020/203  della
Commissione, del 28 novembre 2019. Gli  organismi  che  soddisfano  i
criteri di valutazione previsti nelle norme europee  pertinenti  sono
considerati conformi. 
  2. Per poter presentare istanza di autorizzazione  quali  organismi
incaricati di eseguire o  controllare  la  procedura  di  valutazione
della conformita' alle specifiche o  dell'idoneita'  all'uso  di  cui
all'articolo 14, commi 4 e 5, detti  organismi  devono  ottenere  uno
specifico accreditamento emesso, dall'Ente unico  nazionale  italiano
di accreditamento (ACCREDIA). A seguito del rilascio del  certificato
di accreditamento da parte  di  ACCREDIA,  gli  organismi  presentano
formale istanza al Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'
sostenibili che,  previo  accertamento  dell'idoneita'  dei  soggetti
richiedenti, provvede ad autorizzare l'organismo  e  a  inoltrare  al
Ministero dello sviluppo economico  la  richiesta  di  notifica  alla
Commissione. 
  3. Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla  Commissione
e agli altri Stati membri gli  organismi  incaricati  di  eseguire  o
controllare  la  procedura  di  valutazione  della  conformita'  alle
specifiche o dell'idoneita' all'uso di cui all'articolo 14, commi 4 e
5, indicando per ciascuno di essi  il  settore  di  competenza  e  il
numero di identificazione precedentemente ottenuto dalla Commissione. 
  4. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
sostenibili stipula apposito protocollo d'intesa con ACCREDIA. 
  5. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili
revoca l'autorizzazione a un organismo  notificato  che  non  risulta
piu' conforme ai criteri di cui comma 2, informandone  immediatamente
la Commissione e gli altri Stati membri. 
  6. Se  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  in  qualita'  di
Autorita' nazionale di notifica, e il Ministero delle  infrastrutture
e della mobilita' sostenibili ritengono che un  organismo  notificato
da un altro Stato membro non soddisfa i criteri di cui al comma 2, ne
informano la Commissione e gli altri Stati membri richiedendo che sia
interpellato il comitato per il telepedaggio di cui all'articolo  31,
paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/520. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Per i riferimenti della direttiva (UE)  2019/520,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per  i  riferimenti  del  regolamento  delegato  (UE)
          2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019,  si  veda
          nelle note alle premesse.