Art. 18 Ufficio di contatto unico 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, e' individuata la Direzione generale che opera quale Ufficio di contatto unico per i fornitori del SET, i cui riferimenti sono resi disponibili sul sito istituzionale del suddetto Ministero e sono trasmessi, su richiesta, ai fornitori del SET interessati. Su richiesta del fornitore del SET, l'ufficio di contatto agevola e coordina i primi contatti amministrativi tra il fornitore del SET e gli esattori di pedaggi competenti per i settori del SET sul territorio nazionale. 2. L'ufficio di contatto unico e' responsabile della tenuta dei registri elettronici nazionali del SET di cui all'articolo 19.