Art. 18 
 
                      Ufficio di contatto unico 
 
  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, e' individuata la Direzione  generale  che  opera  quale
Ufficio di contatto unico per i fornitori del SET, i cui  riferimenti
sono resi disponibili sul sito istituzionale del suddetto Ministero e
sono trasmessi, su richiesta, ai fornitori del  SET  interessati.  Su
richiesta del fornitore del SET,  l'ufficio  di  contatto  agevola  e
coordina i primi contatti amministrativi tra il fornitore del  SET  e
gli esattori  di  pedaggi  competenti  per  i  settori  del  SET  sul
territorio nazionale. 
  2. L'ufficio di contatto unico e'  responsabile  della  tenuta  dei
registri elettronici nazionali del SET di cui all'articolo 19.