Art. 12 
 
            Borse di studio per l'accesso all'universita' 
 
  1. In attuazione degli obiettivi previsti dal  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza, presentato alla Commissione  europea  ai  sensi
degli articoli 18  e  seguenti  del  regolamento  (UE)  2021/241  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  12  febbraio  2021,  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nelle  more
dell'emanazione del decreto di  cui  all'articolo  7,  comma  7,  del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli importi delle borse  di
studio e i requisiti di eleggibilita' per l'accesso alle stesse  sono
definiti, per il periodo di riferimento del  PNRR,  con  decreto  del
Ministro  dell'universita'  e   della   ricerca,   in   deroga   alle
disposizioni  del  medesimo  articolo  7,  comma   7,   del   decreto
legislativo n. 68 del 2012. Per le finalita' di cui al primo periodo,
le risorse indicate dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
confluiscono sul fondo di cui all'articolo 18, comma 1,  lettera  a),
del decreto legislativo n. 68 del  2012,  e  sono  ripartite  con  le
modalita' ordinariamente previste per il fondo medesimo.