Art. 12
Borse di studio per l'accesso all'universita'
1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi
degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nelle more
dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli importi delle borse di
studio e i requisiti di eleggibilita' per l'accesso alle stesse sono
definiti, per il periodo di riferimento del PNRR, con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca, in deroga alle
disposizioni del medesimo articolo 7, comma 7, del decreto
legislativo n. 68 del 2012. Per le finalita' di cui al primo periodo,
le risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
confluiscono sul fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo n. 68 del 2012, e sono ripartite con le
modalita' ordinariamente previste per il fondo medesimo.