Art. 13 
 
   Supporto tecnico al Ministero dell'universita' e della ricerca 
 
  1. All'articolo  64  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
dopo il comma 6-ter e' inserito il seguente: 
    «6-ter.1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi  del
Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  e  assolvere  ai  connessi
adempimenti in tema  di  monitoraggio,  rendicontazione  e  controllo
degli investimenti, il Ministero dell'universita' e della ricerca  e'
autorizzato, entro il limite di spesa  di  10  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni
previste dal Programma di gare strategiche  ICT  di  Consip,  servizi
professionali di assistenza tecnica per la  trasformazione  digitale,
il data management, la definizione di strategie e  soluzioni  per  il
cloud e per la cybersicurezza. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione
del presente comma, pari a 10 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto  a  10  milioni  di
euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della
ricerca.».