Art. 14 
 
     Ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea 
 
  1. In attuazione degli obiettivi previsti dal  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza, all'articolo  17,  comma  95,  della  legge  15
maggio 1997, n. 127, dopo il primo periodo sono inseriti i  seguenti:
«Nell'ambito dei criteri generali di cui al primo periodo, al fine di
promuovere  l'interdisciplinarieta'  dei  corsi  di   studio   e   la
formazione di profili professionali innovativi, una parte dei crediti
formativi complessivi puo' essere riservata  ad  attivita'  affini  o
integrative, comunque relative a settori  scientifico-disciplinari  o
ad ambiti disciplinari non previsti per le attivita' di base o per le
attivita' caratterizzanti del corso di studio. Tali attivita' possono
essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento,  laboratori,
esercitazioni,  seminari  o  altre  attivita'   purche'   finalizzate
all'acquisizione di conoscenze e abilita' funzionalmente correlate al
profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio.». 
  2. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, con  i  decreti
di cui all'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
si provvede alla razionalizzazione e  all'aggiornamento  dei  settori
scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati  gli
insegnamenti, anche al fine di assicurare la  loro  rispondenza  agli
elementi di flessibilita' e di interdisciplinarieta' di cui al  comma
1.