Art. 14 Ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea 1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nell'ambito dei criteri generali di cui al primo periodo, al fine di promuovere l'interdisciplinarieta' dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi, una parte dei crediti formativi complessivi puo' essere riservata ad attivita' affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non previsti per le attivita' di base o per le attivita' caratterizzanti del corso di studio. Tali attivita' possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attivita' purche' finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilita' funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio.». 2. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, con i decreti di cui all'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si provvede alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di assicurare la loro rispondenza agli elementi di flessibilita' e di interdisciplinarieta' di cui al comma 1.