Art. 14
Ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea
1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza, all'articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
«Nell'ambito dei criteri generali di cui al primo periodo, al fine di
promuovere l'interdisciplinarieta' dei corsi di studio e la
formazione di profili professionali innovativi, una parte dei crediti
formativi complessivi puo' essere riservata ad attivita' affini o
integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari o
ad ambiti disciplinari non previsti per le attivita' di base o per le
attivita' caratterizzanti del corso di studio. Tali attivita' possono
essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori,
esercitazioni, seminari o altre attivita' purche' finalizzate
all'acquisizione di conoscenze e abilita' funzionalmente correlate al
profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio.».
2. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, con i decreti
di cui all'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
si provvede alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori
scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli
insegnamenti, anche al fine di assicurare la loro rispondenza agli
elementi di flessibilita' e di interdisciplinarieta' di cui al comma
1.