Art. 15
Alloggi per studenti
1. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: «Al
fine di semplificare e rendere tempestivi ed efficaci la selezione e
il monitoraggio degli interventi, le procedure sono effettuate
esclusivamente con modalita' digitali e attraverso la
informatizzazione del processo edilizio e del progetto con
l'esclusivo utilizzo di strumenti per la rappresentazione digitale
del processo costruttivo. I progetti devono prevedere, a pena di
inammissibilita', il numero dei posti letto attesi. Con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca sono individuati i progetti
ammessi a finanziamento e sono assegnate le relative risorse, con
conseguente individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti
ai singoli progetti.»;
b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi individuati nella
comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul
Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza, sono promossi prioritariamente la ristrutturazione, la
trasformazione, anche attraverso interventi di demolizione e
ricostruzione, e l'acquisto di strutture ed immobili esistenti con la
finalita' di perseguire elevati standard ambientali nella costruzione
e nella gestione degli interventi.».