ART. 16 
 
 (Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati membri) 
 
1. Sulla base di  accordi  internazionali  all'uopo  stipulati,  sono
promossi  e  gestiti  con  gli  Stati  membri   progetti   comuni   e
trasferimenti  statistici  di  produzioni   di   energia   da   fonti
rinnovabili, relativi agli obiettivi 2020 e 2030,  nel  rispetto  dei
criteri di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9  e  10  del  presente
articolo. 
2. Nel caso di trasferimenti statistici da altri Stati  membri  verso
l'Italia: 
a) gli accordi sono promossi se, sulla base dei  dati  statistici  di
   produzione e delle previsioni di entrata  in  esercizio  di  nuovi
   impianti,  si  prospetta  il  mancato  raggiungimento   da   parte
   dell'Italia degli obiettivi 2020 e 2030; 
b) l'onere specifico per il trasferimento statistico e per i progetti
   comuni   non   e'   superiore   al    valore    medio    ponderato
   dell'incentivazione, in  Italia,  della  produzione  elettrica  da
   impianti  a  fonti  rinnovabili  entrati  in  esercizio  nell'anno
   precedente a quello di stipula dell'accordo; 
c) gli accordi sono stipulati e gestiti con modalita' che  assicurano
   che l'energia oggetto  del  trasferimento  statistico,  ovvero  la
   quota di energia proveniente dal progetto comune, contribuisca  al
   raggiungimento  degli  obiettivi  italiani  in  materia  di  fonti
   rinnovabili. 
3. La copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i progetti
comuni di cui al comma 1, e' assicurata  dalle  tariffe  dell'energia
elettrica e  del  gas  naturale,  con  modalita'  fissate  dall'ARERA
successivamente alla stipula di ciascun accordo. 
4. Nel caso di trasferimenti statistici dall'Italia verso altri Stati
membri o regioni dell'Unione europea: 
a) l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la quota di
   energia proveniente dal progetto comune, e' determinata in modo da
   assicurare comunque il raggiungimento degli obiettivi italiani; 
b) in caso di trasferimenti statistici, la scelta dello Stato o degli
   Stati membri verso cui  ha  effetto  il  trasferimento  statistico
   avviene,  a  cura  del  Ministero  della  transizione   ecologica,
   mediante   valutazione   delle   manifestazioni   di    interesse,
   considerando anche il criterio del  migliore  vantaggio  economico
   conseguibile; 
c) i proventi derivanti dal trasferimento statistico  sono  attributi
   direttamente alla Cassa per i servizi energetici e ambientali  (di
   seguito: CSEA)  e  sono  destinati,  secondo  modalita'  stabilite
   dall'ARERA sulla base di indirizzi  adottati  dal  Ministro  della
   transizione ecologica, alla  riduzione  degli  oneri  generali  di
   sistema relativi al  sostegno  delle  fonti  rinnovabili  ed  alla
   ricerca di sistema elettrico, ovvero ad altre  finalita'  connesse
   agli obiettivi italiani 2020 e 2030; 
d) gli accordi sono notificati alla  Commissione  entro  dodici  mesi
   dalla fine di ciascun anno in cui hanno efficacia, indicando anche
   la quantita' e il prezzo dell'energia in  questione,  ovvero  sono
   perfezionati sulla piattaforma dell'Unione per lo  sviluppo  delle
   rinnovabili  ("Union  renewable  development  platform"  -   URDP)
   sviluppata dalla Commissione europea. 
5. Per gli accordi di cui al presente  articolo  sono  in  ogni  caso
stabilite  le  misure  necessarie  ad  assicurare   il   monitoraggio
dell'energia trasferita. 
6. La cooperazione per progetti comuni con altri  Stati  membri  puo'
comprendere operatori privati. 
7. Il Ministero della transizione ecologica notifica alla Commissione
la quota o la quantita' di energia  elettrica,  calore  e  freddo  da
fonti rinnovabili prodotte nell'ambito di progetti comuni  realizzati
sul proprio territorio che siano stati messi in servizio dopo  il  25
giugno 2009 o grazie  all'incremento  di  capacita'  di  un  impianto
ristrutturato dopo tale data, da computare ai  fini  della  quota  di
energia da fonti rinnovabili di un altro Stato membro. 
8. La notifica di cui al comma 7: 
a) fornisce la descrizione  dell'impianto  proposto  o  l'indicazione
   dell'impianto ristrutturato; 
b) specifica la quota o la quantita' di energia elettrica,  calore  o
   freddo prodotte dall'impianto che sono  computate  ai  fini  della
   quota di energia da fonti rinnovabili dell'altro Stato membro; 
c) indica lo Stato membro  in  favore  del  quale  e'  effettuata  la
   notifica; 
d) precisa il periodo,  in  anni  civili  interi,  durante  il  quale
   l'energia elettrica o il calore o freddo prodotti dall'impianto  a
   partire da fonti rinnovabili sono computati ai fini della quota di
   energia da fonti rinnovabili dell'altro Stato membro. 
9. Entro tre mesi dalla fine di ciascun anno che ricade  nel  periodo
di cui al  comma  8,  lettera  d),  il  Ministero  della  transizione
ecologica emette una lettera di notifica alla Commissione  europea  e
allo Stato membro interessato, in cui dichiara: 
a) la quantita' totale di energia elettrica  o  di  calore  o  freddo
   prodotta durante quell'anno  da  fonti  rinnovabili  dall'impianto
   oggetto della notifica di cui al comma 7; 
b) la quantita' di energia elettrica o di calore  o  freddo  prodotta
   durante quell'anno da fonti rinnovabili da tale  impianto  che  e'
   computata ai fini della quota di energia da fonti  rinnovabili  di
   un altro  Stato  membro  conformemente  a  quanto  indicato  nella
   notifica. 
10. La notifica di cui al comma 9, e' trasmessa allo Stato  membro  a
favore del quale e' effettuata la notifica e alla Commissione. 
11. L'articolo  35  del  decreto  legislativo  n.  28  del  2011,  e'
abrogato. 
 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta il testo dell'art. 35 del  citato  decreto
          legislativo n. 28 del 2011: 
              «Art. 35 (Progetti comuni  e  trasferimenti  statistici
          con altri  Stati  membri).  -  1.  Sulla  base  di  accordi
          internazionali all'uopo stipulati, sono promossi e  gestiti
          con Stati membri  dell'Unione  europea  progetti  comuni  e
          trasferimenti statistici di produzioni di energia da  fonti
          rinnovabili, relativi  agli  obiettivi  2020  e  2030,  nel
          rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti. 
              2. Nel caso di trasferimenti statistici da altri  Stati
          membri dell'Unione europea verso l'Italia: 
                a) gli accordi sono promossi  allorche',  sulla  base
          dei dati statistici di produzione  e  delle  previsioni  di
          entrata in esercizio di nuovi impianti effettuate  dal  GSE
          si prospetta il mancato raggiungimento degli obiettivi 2020
          e 2030; 
                b) l'onere specifico per il trasferimento  statistico
          e per i progetti comuni e' non superiore  al  valore  medio
          ponderato dell'incentivazione, in Italia, della  produzione
          elettrica  da  impianti  a  fonti  rinnovabili  entrati  in
          esercizio  nell'anno  precedente  a   quello   di   stipula
          dell'accordo; 
                c) gli accordi sono stipulati e gestiti con modalita'
          che assicurano  che  l'energia  oggetto  del  trasferimento
          statistico, ovvero la  quota  di  energia  proveniente  dal
          progetto  comune,  contribuisca  al  raggiungimento   degli
          obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili. 
              3.  La  copertura  dei  costi   per   i   trasferimenti
          statistici e i  progetti  comuni  di  cui  al  comma  1  e'
          assicurata dalle tariffe dell'energia elettrica e  del  gas
          naturale,   con   modalita'   fissate   dall'Autorita'   di
          regolazione  per   energia,   reti   e   ambiente   (ARERA)
          successivamente alla stipula di ciascun accordo. 
              4. Nel caso  di  trasferimenti  statistici  dall'Italia
          verso altri Stati membri o regioni dell'Unione europea: 
                a) l'energia oggetto  del  trasferimento  statistico,
          ovvero la quota di energia proveniente dal progetto comune,
          e'  determinata  in  modo   da   assicurare   comunque   il
          raggiungimento degli obiettivi italiani; 
                b) in caso di  trasferimenti  statistici,  la  scelta
          dello Stato o degli Stati membri verso cui  ha  effetto  il
          trasferimento statistico  avviene,  a  cura  del  Ministero
          dello  sviluppo  economico,  mediante   valutazione   delle
          manifestazioni di interesse, considerando anche il criterio
          del migliore vantaggio economico conseguibile; 
                c) i proventi derivanti dal trasferimento  statistico
          sono  attributi  direttamente  alla  Cassa  per  i  servizi
          energetici e ambientali (CSEA) e  sono  destinati,  secondo
          modalita' stabilite  dall'ARERA  sulla  base  di  indirizzi
          adottati  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico,   alla
          riduzione degli  oneri  generali  di  sistema  relativi  al
          sostegno delle fonti rinnovabili ed alla ricerca di sistema
          elettrico,  ovvero  ad  altre   finalita'   connesse   agli
          obiettivi italiani 2020 e 2030 eventualmente concordati con
          gli Stati destinatari del trasferimento. 
              5. Per gli accordi di cui al presente articolo sono  in
          ogni caso stabilite le misure necessarie ad  assicurare  il
          monitoraggio dell'energia trasferita. 
              6. La cooperazione per progetti comuni con altri  Stati
          membri puo' comprendere operatori privati.".