ART. 16
(Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati membri)
1. Sulla base di accordi internazionali all'uopo stipulati, sono
promossi e gestiti con gli Stati membri progetti comuni e
trasferimenti statistici di produzioni di energia da fonti
rinnovabili, relativi agli obiettivi 2020 e 2030, nel rispetto dei
criteri di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente
articolo.
2. Nel caso di trasferimenti statistici da altri Stati membri verso
l'Italia:
a) gli accordi sono promossi se, sulla base dei dati statistici
di produzione e delle previsioni di entrata in esercizio di nuovi
impianti, si prospetta il mancato raggiungimento da parte dell'Italia
degli obiettivi 2020 e 2030;
b) l'onere specifico per il trasferimento statistico e per i
progetti comuni non e' superiore al valore medio ponderato
dell'incentivazione, in Italia, della produzione elettrica da
impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio nell'anno
precedente a quello di stipula dell'accordo;
c) gli accordi sono stipulati e gestiti con modalita' che
assicurano che l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero
la quota di energia proveniente dal progetto comune, contribuisca al
raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti
rinnovabili.
3. La copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i progetti
comuni di cui al comma 1, e' assicurata dalle tariffe dell'energia
elettrica e del gas naturale, con modalita' fissate dall'ARERA
successivamente alla stipula di ciascun accordo.
4. Nel caso di trasferimenti statistici dall'Italia verso altri Stati
membri o regioni dell'Unione europea:
a) l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la
quota di energia proveniente dal progetto comune, e' determinata in
modo da assicurare comunque il raggiungimento degli obiettivi
italiani;
b) in caso di trasferimenti statistici, la scelta dello Stato o
degli Stati membri verso cui ha effetto il trasferimento statistico
avviene, a cura del Ministero della transizione ecologica, mediante
valutazione delle manifestazioni di interesse, considerando anche il
criterio del migliore vantaggio economico conseguibile;
c) i proventi derivanti dal trasferimento statistico sono
attributi direttamente alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali (di seguito: CSEA) e sono destinati, secondo modalita'
stabilite dall'ARERA sulla base di indirizzi adottati dal Ministro
della transizione ecologica, alla riduzione degli oneri generali di
sistema relativi al sostegno delle fonti rinnovabili ed alla ricerca
di sistema elettrico, ovvero ad altre finalita' connesse agli
obiettivi italiani 2020 e 2030;
d) gli accordi sono notificati alla Commissione entro dodici mesi
dalla fine di ciascun anno in cui hanno efficacia, indicando anche la
quantita' e il prezzo dell'energia in questione, ovvero sono
perfezionati sulla piattaforma dell'Unione per lo sviluppo delle
rinnovabili ("Union renewable development platform" - URDP)
sviluppata dalla Commissione europea.
5. Per gli accordi di cui al presente articolo sono in ogni caso
stabilite le misure necessarie ad assicurare il monitoraggio
dell'energia trasferita.
6. La cooperazione per progetti comuni con altri Stati membri puo'
comprendere operatori privati.
7. Il Ministero della transizione ecologica notifica alla Commissione
la quota o la quantita' di energia elettrica, calore e freddo da
fonti rinnovabili prodotte nell'ambito di progetti comuni realizzati
sul proprio territorio che siano stati messi in servizio dopo il 25
giugno 2009 o grazie all'incremento di capacita' di un impianto
ristrutturato dopo tale data, da computare ai fini della quota di
energia da fonti rinnovabili di un altro Stato membro.
8. La notifica di cui al comma 7:
a) fornisce la descrizione dell'impianto proposto o l'indicazione
dell'impianto ristrutturato;
b) specifica la quota o la quantita' di energia elettrica, calore
o freddo prodotte dall'impianto che sono computate ai fini della
quota di energia da fonti rinnovabili dell'altro Stato membro;
c) indica lo Stato membro in favore del quale e' effettuata la
notifica;
d) precisa il periodo, in anni civili interi, durante il quale
l'energia elettrica o il calore o freddo prodotti dall'impianto a
partire da fonti rinnovabili sono computati ai fini della quota di
energia da fonti rinnovabili dell'altro Stato membro.
9. Entro tre mesi dalla fine di ciascun anno che ricade nel periodo
di cui al comma 8, lettera d), il Ministero della transizione
ecologica emette una lettera di notifica alla Commissione europea e
allo Stato membro interessato, in cui dichiara:
a) la quantita' totale di energia elettrica o di calore o freddo
prodotta durante quell'anno da fonti rinnovabili dall'impianto
oggetto della notifica di cui al comma 7;
b) la quantita' di energia elettrica o di calore o freddo
prodotta durante quell'anno da fonti rinnovabili da tale impianto che
e' computata ai fini della quota di energia da fonti rinnovabili di
un altro Stato membro conformemente a quanto indicato nella notifica.
10. La notifica di cui al comma 9, e' trasmessa allo Stato membro a
favore del quale e' effettuata la notifica e alla Commissione.
11. L'articolo 35 del decreto legislativo n. 28 del 2011, e'
abrogato.
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 35 del citato decreto
legislativo n. 28 del 2011:
«Art. 35 (Progetti comuni e trasferimenti statistici
con altri Stati membri). - 1. Sulla base di accordi
internazionali all'uopo stipulati, sono promossi e gestiti
con Stati membri dell'Unione europea progetti comuni e
trasferimenti statistici di produzioni di energia da fonti
rinnovabili, relativi agli obiettivi 2020 e 2030, nel
rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di trasferimenti statistici da altri Stati
membri dell'Unione europea verso l'Italia:
a) gli accordi sono promossi allorche', sulla base
dei dati statistici di produzione e delle previsioni di
entrata in esercizio di nuovi impianti effettuate dal GSE
si prospetta il mancato raggiungimento degli obiettivi 2020
e 2030;
b) l'onere specifico per il trasferimento statistico
e per i progetti comuni e' non superiore al valore medio
ponderato dell'incentivazione, in Italia, della produzione
elettrica da impianti a fonti rinnovabili entrati in
esercizio nell'anno precedente a quello di stipula
dell'accordo;
c) gli accordi sono stipulati e gestiti con modalita'
che assicurano che l'energia oggetto del trasferimento
statistico, ovvero la quota di energia proveniente dal
progetto comune, contribuisca al raggiungimento degli
obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili.
3. La copertura dei costi per i trasferimenti
statistici e i progetti comuni di cui al comma 1 e'
assicurata dalle tariffe dell'energia elettrica e del gas
naturale, con modalita' fissate dall'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)
successivamente alla stipula di ciascun accordo.
4. Nel caso di trasferimenti statistici dall'Italia
verso altri Stati membri o regioni dell'Unione europea:
a) l'energia oggetto del trasferimento statistico,
ovvero la quota di energia proveniente dal progetto comune,
e' determinata in modo da assicurare comunque il
raggiungimento degli obiettivi italiani;
b) in caso di trasferimenti statistici, la scelta
dello Stato o degli Stati membri verso cui ha effetto il
trasferimento statistico avviene, a cura del Ministero
dello sviluppo economico, mediante valutazione delle
manifestazioni di interesse, considerando anche il criterio
del migliore vantaggio economico conseguibile;
c) i proventi derivanti dal trasferimento statistico
sono attributi direttamente alla Cassa per i servizi
energetici e ambientali (CSEA) e sono destinati, secondo
modalita' stabilite dall'ARERA sulla base di indirizzi
adottati dal Ministro dello sviluppo economico, alla
riduzione degli oneri generali di sistema relativi al
sostegno delle fonti rinnovabili ed alla ricerca di sistema
elettrico, ovvero ad altre finalita' connesse agli
obiettivi italiani 2020 e 2030 eventualmente concordati con
gli Stati destinatari del trasferimento.
5. Per gli accordi di cui al presente articolo sono in
ogni caso stabilite le misure necessarie ad assicurare il
monitoraggio dell'energia trasferita.
6. La cooperazione per progetti comuni con altri Stati
membri puo' comprendere operatori privati.".