ART. 17 (Progetti comuni con Paesi terzi) 1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili di cui all'articolo 3, e' incentivata l'importazione di elettricita' da fonti rinnovabili proveniente da Stati non appartenenti all'Unione europea, sulla base di accordi internazionali all'uopo stipulati con lo Stato da cui l'elettricita' da fonti rinnovabili e' importata. Tali accordi si conformano ai seguenti criteri: a) il sostegno e' effettuato mediante il riconoscimento, sull'energia immessa nel sistema elettrico nazionale, di un incentivo che, rispetto a quello riconosciuto in Italia alle fonti e alle tipologie impiantistiche da cui l'elettricita' e' prodotta nel Paese terzo, e' di pari durata e di entita' inferiore, in misura fissata negli accordi di cui al presente articolo, tenendo conto della maggiore producibilita' ed efficienza degli impianti nei Paesi terzi e del valore medio dell'incentivazione delle fonti rinnovabili in Italia; b) la quantita' di energia elettrica prodotta ed importata non ha beneficiato di regimi di sostegno del Paese Terzo dal quale proviene, diversi da aiuti agli investimenti concessi per la realizzazione degli impianti; c) gli accordi sono stipulati e gestiti col fine di assicurare che l'energia prodotta e importata contribuisca al raggiungimento della quota complessiva di energia da fonti rinnovabili da conseguire al 2030 rispettando in particolare le seguenti condizioni: 1) una quantita' di energia elettrica equivalente all'energia elettrica contabilizzata e' stata definitivamente attribuita alla capacita' di interconnessione assegnata da parte di tutti i gestori del sistema di trasmissione responsabile nel paese d'origine, nel paese di destinazione e, se del caso, in ciascun paese terzo di transito; 2) una quantita' di energia elettrica equivalente all'energia elettrica contabilizzata e' stata definitivamente registrata nella tabella di programmazione da parte del gestore del sistema di trasmissione responsabile nella parte dell'Unione di un interconnettore; 3) la capacita' nominata e la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte dell'impianto di cui al punto 4) si riferiscono allo stesso periodo; 4) l'energia elettrica e' prodotta in impianti entrati in esercizio dopo il 25 giugno 2009 o da impianti che sono stati ristrutturati, accrescendone la capacita', dopo tale data. d) sono stabilite le misure necessarie ad assicurare il monitoraggio dell'energia da fonti rinnovabili importata; e) l'energia elettrica da fonti rinnovabili in un Paese terzo e' presa in considerazione se e' stata prodotta nel pieno rispetto del diritto internazionale in un paese terzo che risulta parte della convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali o di altri trattati o convenzioni internazionali sui diritti umani; f) la quota o la quantita' di energia elettrica prodotta da qualsiasi impianto nel territorio di un Paese terzo, computata ai fini della quota di energia rinnovabile di uno o piu' Stati membri nell'ambito della direttiva (UE) 2018/2001, e' notificata alla Commissione Europea. La quota o la quantita' non e' superiore alla quota o alla quantita' effettivamente esportata nell'Unione e ivi consumata, corrisponde alla quantita' di cui al comma 1, lettera c), punti 1) e 2), ed e' conforme alle condizioni di cui al comma 1, lettera c). 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' essere stabilito, salvaguardando gli accordi gia' stipulati, un valore dell'incentivo diverso da quello di cui alla lettera a) del comma 1, contemperando gli oneri economici conseguenti al riconoscimento dell'incentivo stesso e gli effetti economici del mancato raggiungimento degli obiettivi. 3. La notifica di cui al comma 1, lettera f), e' trasmessa al Paese terzo a favore del quale e' effettuata la notifica e alla Commissione europea. 4. Gli articoli 36 e 37 del decreto legislativo n. 28 del 2011 sono abrogati.
Note all'art. 17. - La direttiva 2018/2001/UE e' riportata nelle note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 36 e 37 del citato decreto legislativo n. 28 del 2011: «Art. 36 (Progetti comuni con Paesi terzi).- 1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili, e' incentivata l'importazione di elettricita' da fonti rinnovabili proveniente da Stati non appartenenti all'Unione europea ed effettuata su iniziativa di soggetti operanti nel settore energetico, sulla base di accordi internazionali all'uopo stipulati con lo Stato da cui l'elettricita' da fonti rinnovabili e' importata. Tali accordi si conformano ai seguenti criteri: a) il sostegno e' effettuato mediante il riconoscimento, sull'energia immessa nel sistema elettrico nazionale, di un incentivo che, rispetto a quello riconosciuto in Italia alle fonti e alle tipologie impiantistiche da cui l'elettricita' e' prodotta nel Paese terzo, e' di pari durata e di entita' inferiore, in misura fissata negli accordi di cui al presente articolo, tenendo conto della maggiore producibilita' ed efficienza degli impianti nei Paesi terzi e del valore medio dell'incentivazione delle fonti rinnovabili in Italia; b) la produzione e l'importazione avviene con modalita' tali da assicurare che l'elettricita' importata contribuisca al raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili; c) sono stabilite le misure necessarie ad assicurare il monitoraggio dell'elettricita' importata per le finalita' di cui all'articolo 40. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, puo' essere stabilito, salvaguardando gli accordi gia' stipulati, un valore dell'incentivo diverso da quello di cui alla lettera a) del comma 1, contemperando gli oneri economici conseguenti al riconoscimento dell'incentivo stesso e gli effetti economici del mancato raggiungimento degli obiettivi. 3. Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e' abrogato." «Art. 37 (Trasferimenti statistici tra le Regioni).- 1. Ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi in materia di fonti rinnovabili, definiti in attuazione dell'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le Regioni e le Province autonome possono concludere accordi per il trasferimento statistico di determinate quantita' di energia rinnovabile. 2. Il trasferimento statistico di cui al comma 1 non deve pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo della Regione che effettua il trasferimento. 3. Il raggiungimento dell'obiettivo di ciascuna Regione, di cui al comma 1, e la disponibilita' effettiva di energia da trasferire, ovvero da compensare, sono misurati applicando la metodologia di cui all'articolo 40, comma 5. 4. Ai fini del raggiungimento dei propri obiettivi le Regioni: a) possono concludere intese con enti territoriali interni ad altro Stato membro e accordi con altri Stati membri per trasferimenti statistici, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, oppure concorrere alla copertura degli oneri di cui all'articolo 35, comma 2; b) assicurano la coerenza tra la programmazione in materia di fonti rinnovabili, di cui all'articolo 2, comma 168, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la programmazione in altri settori; c) promuovono l'efficienza energetica in coerenza con le norme nazionali; d) emanano indirizzi agli enti locali, in particolare per il contenimento dei consumi energetici e per lo svolgimento dei procedimenti di competenza degli enti locali relativi alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione da fonti rinnovabili; e) provvedono a incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, nei limiti di cumulabilita' fissati dalle norme nazionali. 5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 169, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Ministro dello sviluppo economico provvede alla verifica del raggiungimento degli obiettivi regionali definiti in attuazione dell'articolo 2, comma 167, della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244, sulla base di quanto previsto all'articolo 40, comma 5. 6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti e quantificati gli obiettivi regionali in attuazione del comma 167 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Con il medesimo decreto sono definite le modalita' di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle Regioni e delle Province autonome, in coerenza con quanto previsto dal comma 170 del medesimo articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.".