ART. 17 
 
                  (Progetti comuni con Paesi terzi) 
 
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali in materia  di
energie  rinnovabili  di   cui   all'articolo   3,   e'   incentivata
l'importazione di elettricita' da fonti  rinnovabili  proveniente  da
Stati non appartenenti all'Unione  europea,  sulla  base  di  accordi
internazionali all'uopo stipulati con lo Stato da cui  l'elettricita'
da fonti rinnovabili e' importata.  Tali  accordi  si  conformano  ai
seguenti criteri: 
a) il sostegno e' effettuato mediante il riconoscimento, sull'energia
   immessa nel sistema elettrico  nazionale,  di  un  incentivo  che,
   rispetto a  quello  riconosciuto  in  Italia  alle  fonti  e  alle
   tipologie impiantistiche da cui  l'elettricita'  e'  prodotta  nel
   Paese terzo, e' di pari durata e di entita' inferiore,  in  misura
   fissata negli accordi di cui al presente articolo,  tenendo  conto
   della maggiore producibilita' ed  efficienza  degli  impianti  nei
   Paesi terzi e del valore  medio  dell'incentivazione  delle  fonti
   rinnovabili in Italia; 
b) la quantita' di energia elettrica prodotta  ed  importata  non  ha
   beneficiato di regimi  di  sostegno  del  Paese  Terzo  dal  quale
   proviene, diversi da  aiuti  agli  investimenti  concessi  per  la
   realizzazione degli impianti; 
c) gli accordi sono stipulati e gestiti col fine  di  assicurare  che
   l'energia prodotta  e  importata  contribuisca  al  raggiungimento
   della  quota  complessiva  di  energia  da  fonti  rinnovabili  da
   conseguire  al  2030  rispettando  in  particolare   le   seguenti
   condizioni: 
   1) una quantita'  di  energia  elettrica  equivalente  all'energia
       elettrica contabilizzata e' stata  definitivamente  attribuita
       alla capacita' di interconnessione assegnata da parte di tutti
       i gestori del sistema di trasmissione responsabile  nel  paese
       d'origine, nel paese  di  destinazione  e,  se  del  caso,  in
       ciascun paese terzo di transito; 
   2) una quantita'  di  energia  elettrica  equivalente  all'energia
       elettrica contabilizzata e' stata  definitivamente  registrata
       nella tabella di  programmazione  da  parte  del  gestore  del
       sistema di trasmissione responsabile nella  parte  dell'Unione
       di un interconnettore; 
   3) la capacita' nominata e la produzione di energia  elettrica  da
       fonti rinnovabili da parte dell'impianto di cui al punto 4) si
       riferiscono allo stesso periodo; 
   4) l'energia  elettrica  e'  prodotta  in  impianti   entrati   in
       esercizio dopo il 25 giugno 2009 o da impianti che sono  stati
       ristrutturati, accrescendone la capacita', dopo tale data. 
d) sono stabilite le misure necessarie ad assicurare il  monitoraggio
   dell'energia da fonti rinnovabili importata; 
e) l'energia elettrica da fonti rinnovabili  in  un  Paese  terzo  e'
   presa in considerazione se e' stata prodotta  nel  pieno  rispetto
   del diritto internazionale in un paese  terzo  che  risulta  parte
   della convenzione del Consiglio d'Europa per la  salvaguardia  dei
   diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali  o  di  altri
   trattati o convenzioni internazionali sui diritti umani; 
f) la quota o la quantita' di energia elettrica prodotta da qualsiasi
   impianto nel territorio di un Paese terzo, computata ai fini della
   quota  di  energia  rinnovabile  di  uno  o  piu'   Stati   membri
   nell'ambito della direttiva (UE)  2018/2001,  e'  notificata  alla
   Commissione Europea. La quota o la quantita' non e' superiore alla
   quota o alla quantita' effettivamente esportata nell'Unione e  ivi
   consumata, corrisponde alla quantita' di cui al comma  1,  lettera
   c), punti 1) e 2), ed e' conforme alle condizioni di cui al  comma
   1, lettera c). 
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i  Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale  puo'  essere
stabilito, salvaguardando  gli  accordi  gia'  stipulati,  un  valore
dell'incentivo diverso da quello di cui alla lettera a) del comma  1,
contemperando  gli  oneri  economici  conseguenti  al  riconoscimento
dell'incentivo  stesso  e   gli   effetti   economici   del   mancato
raggiungimento degli obiettivi. 
3. La notifica di cui al comma 1, lettera f), e' trasmessa  al  Paese
terzo a favore del quale e' effettuata la notifica e alla Commissione
europea. 
4. Gli articoli 36 e 37 del decreto legislativo n. 28 del  2011  sono
abrogati. 
 
 
          Note all'art. 17. 
              - La direttiva 2018/2001/UE  e'  riportata  nelle  note
          alle premesse. 
              - Si riporta il testo degli articoli 36 e 37 del citato
          decreto legislativo n. 28 del 2011: 
              «Art. 36 (Progetti comuni con Paesi terzi).- 1. Ai fini
          del conseguimento degli obiettivi nazionali in  materia  di
          energie  rinnovabili,  e'  incentivata  l'importazione   di
          elettricita' da fonti rinnovabili proveniente da Stati  non
          appartenenti all'Unione europea ed effettuata su iniziativa
          di soggetti operanti nel settore energetico, sulla base  di
          accordi internazionali all'uopo stipulati con lo  Stato  da
          cui l'elettricita' da fonti rinnovabili e' importata.  Tali
          accordi si conformano ai seguenti criteri: 
                a)   il   sostegno   e'   effettuato   mediante    il
          riconoscimento, sull'energia immessa nel sistema  elettrico
          nazionale,  di  un  incentivo  che,   rispetto   a   quello
          riconosciuto  in  Italia  alle  fonti  e   alle   tipologie
          impiantistiche da cui l'elettricita' e' prodotta nel  Paese
          terzo, e' di pari durata e di entita' inferiore, in  misura
          fissata negli accordi di cui al presente articolo,  tenendo
          conto della maggiore  producibilita'  ed  efficienza  degli
          impianti   nei   Paesi   terzi   e   del    valore    medio
          dell'incentivazione delle fonti rinnovabili in Italia; 
                b)  la  produzione  e  l'importazione   avviene   con
          modalita' tali da assicurare che  l'elettricita'  importata
          contribuisca al raggiungimento degli obiettivi italiani  in
          materia di fonti rinnovabili; 
                c) sono stabilite le misure necessarie ad  assicurare
          il  monitoraggio   dell'elettricita'   importata   per   le
          finalita' di cui all'articolo 40. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  su  proposta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          puo' essere  stabilito,  salvaguardando  gli  accordi  gia'
          stipulati, un valore dell'incentivo diverso  da  quello  di
          cui alla lettera a) del comma 1,  contemperando  gli  oneri
          economici  conseguenti  al  riconoscimento   dell'incentivo
          stesso e gli effetti economici del  mancato  raggiungimento
          degli obiettivi. 
              3. Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto  legislativo
          29 dicembre 2003, n. 387 e' abrogato." 
              «Art. 37 (Trasferimenti statistici tra le Regioni).- 1.
          Ai fini del  raggiungimento  dei  rispettivi  obiettivi  in
          materia  di  fonti  rinnovabili,  definiti  in   attuazione
          dell'articolo 2, comma 167, della legge 24  dicembre  2007,
          n.  244,  e  successive  modificazioni,  le  Regioni  e  le
          Province  autonome  possono  concludere  accordi   per   il
          trasferimento  statistico  di  determinate   quantita'   di
          energia rinnovabile. 
              2. Il trasferimento statistico di cui al  comma  1  non
          deve pregiudicare  il  conseguimento  dell'obiettivo  della
          Regione che effettua il trasferimento. 
              3.  Il  raggiungimento   dell'obiettivo   di   ciascuna
          Regione, di cui al comma 1, e la  disponibilita'  effettiva
          di  energia  da  trasferire,  ovvero  da  compensare,  sono
          misurati applicando la metodologia di cui all'articolo  40,
          comma 5. 
              4. Ai fini del raggiungimento dei propri  obiettivi  le
          Regioni: 
                a) possono concludere intese  con  enti  territoriali
          interni ad altro Stato membro e  accordi  con  altri  Stati
          membri per trasferimenti  statistici,  nel  rispetto  delle
          condizioni e dei limiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo
          6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, oppure concorrere alla
          copertura degli oneri di cui all'articolo 35, comma 2; 
                b) assicurano la coerenza tra  la  programmazione  in
          materia di fonti rinnovabili, di cui all'articolo 2,  comma
          168,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.   244,   e   la
          programmazione in altri settori; 
                c) promuovono l'efficienza energetica in coerenza con
          le norme nazionali; 
                d) emanano indirizzi agli enti locali, in particolare
          per  il  contenimento  dei  consumi  energetici  e  per  lo
          svolgimento  dei  procedimenti  di  competenza  degli  enti
          locali relativi  alla  costruzione  e  all'esercizio  degli
          impianti di produzione da fonti rinnovabili; 
                e) provvedono a incentivare la produzione di  energia
          da fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, nei  limiti
          di cumulabilita' fissati dalle norme nazionali. 
              5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 169, della legge  24
          dicembre 2007, n. 244, il Ministro dello sviluppo economico
          provvede alla verifica del raggiungimento  degli  obiettivi
          regionali definiti in  attuazione  dell'articolo  2,  comma
          167, della medesima legge 24 dicembre 2007, n.  244,  sulla
          base di quanto previsto all'articolo 40, comma 5. 
              6. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          da adottare, di concerto con il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, previa  intesa  con
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          entro 90  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  sono  definiti   e   quantificati   gli
          obiettivi   regionali   in   attuazione   del   comma   167
          dell'articolo 2 della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  e
          successive modificazioni.  Con  il  medesimo  decreto  sono
          definite le modalita'  di  gestione  dei  casi  di  mancato
          raggiungimento degli obiettivi da  parte  delle  Regioni  e
          delle Province autonome, in coerenza  con  quanto  previsto
          dal comma 170  del  medesimo  articolo  2  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244.".