ART. 17
(Progetti comuni con Paesi terzi)
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di
energie rinnovabili di cui all'articolo 3, e' incentivata
l'importazione di elettricita' da fonti rinnovabili proveniente da
Stati non appartenenti all'Unione europea, sulla base di accordi
internazionali all'uopo stipulati con lo Stato da cui l'elettricita'
da fonti rinnovabili e' importata. Tali accordi si conformano ai
seguenti criteri:
a) il sostegno e' effettuato mediante il riconoscimento,
sull'energia immessa nel sistema elettrico nazionale, di un incentivo
che, rispetto a quello riconosciuto in Italia alle fonti e alle
tipologie impiantistiche da cui l'elettricita' e' prodotta nel Paese
terzo, e' di pari durata e di entita' inferiore, in misura fissata
negli accordi di cui al presente articolo, tenendo conto della
maggiore producibilita' ed efficienza degli impianti nei Paesi terzi
e del valore medio dell'incentivazione delle fonti rinnovabili in
Italia;
b) la quantita' di energia elettrica prodotta ed importata non ha
beneficiato di regimi di sostegno del Paese Terzo dal quale proviene,
diversi da aiuti agli investimenti concessi per la realizzazione
degli impianti;
c) gli accordi sono stipulati e gestiti col fine di assicurare
che l'energia prodotta e importata contribuisca al raggiungimento
della quota complessiva di energia da fonti rinnovabili da conseguire
al 2030 rispettando in particolare le seguenti condizioni:
1) una quantita' di energia elettrica equivalente all'energia
elettrica contabilizzata e' stata definitivamente attribuita
alla capacita' di interconnessione assegnata da parte di tutti
i gestori del sistema di trasmissione responsabile nel paese
d'origine, nel paese di destinazione e, se del caso, in
ciascun paese terzo di transito;
2) una quantita' di energia elettrica equivalente all'energia
elettrica contabilizzata e' stata definitivamente registrata
nella tabella di programmazione da parte del gestore del
sistema di trasmissione responsabile nella parte dell'Unione
di un interconnettore;
3) la capacita' nominata e la produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili da parte dell'impianto di cui al punto 4) si
riferiscono allo stesso periodo;
4) l'energia elettrica e' prodotta in impianti entrati in
esercizio dopo il 25 giugno 2009 o da impianti che sono stati
ristrutturati, accrescendone la capacita', dopo tale data.
d) sono stabilite le misure necessarie ad assicurare il monitoraggio
dell'energia da fonti rinnovabili importata;
e) l'energia elettrica da fonti rinnovabili in un Paese terzo e'
presa in considerazione se e' stata prodotta nel pieno rispetto del
diritto internazionale in un paese terzo che risulta parte della
convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali o di altri trattati o
convenzioni internazionali sui diritti umani;
f) la quota o la quantita' di energia elettrica prodotta da
qualsiasi impianto nel territorio di un Paese terzo, computata ai
fini della quota di energia rinnovabile di uno o piu' Stati membri
nell'ambito della direttiva (UE) 2018/2001, e' notificata alla
Commissione Europea. La quota o la quantita' non e' superiore alla
quota o alla quantita' effettivamente esportata nell'Unione e ivi
consumata, corrisponde alla quantita' di cui al comma 1, lettera c),
punti 1) e 2), ed e' conforme alle condizioni di cui al comma 1,
lettera c).
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' essere
stabilito, salvaguardando gli accordi gia' stipulati, un valore
dell'incentivo diverso da quello di cui alla lettera a) del comma 1,
contemperando gli oneri economici conseguenti al riconoscimento
dell'incentivo stesso e gli effetti economici del mancato
raggiungimento degli obiettivi.
3. La notifica di cui al comma 1, lettera f), e' trasmessa al Paese
terzo a favore del quale e' effettuata la notifica e alla Commissione
europea.
4. Gli articoli 36 e 37 del decreto legislativo n. 28 del 2011 sono
abrogati.
Note all'art. 17.
- La direttiva 2018/2001/UE e' riportata nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 36 e 37 del citato
decreto legislativo n. 28 del 2011:
«Art. 36 (Progetti comuni con Paesi terzi).- 1. Ai fini
del conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di
energie rinnovabili, e' incentivata l'importazione di
elettricita' da fonti rinnovabili proveniente da Stati non
appartenenti all'Unione europea ed effettuata su iniziativa
di soggetti operanti nel settore energetico, sulla base di
accordi internazionali all'uopo stipulati con lo Stato da
cui l'elettricita' da fonti rinnovabili e' importata. Tali
accordi si conformano ai seguenti criteri:
a) il sostegno e' effettuato mediante il
riconoscimento, sull'energia immessa nel sistema elettrico
nazionale, di un incentivo che, rispetto a quello
riconosciuto in Italia alle fonti e alle tipologie
impiantistiche da cui l'elettricita' e' prodotta nel Paese
terzo, e' di pari durata e di entita' inferiore, in misura
fissata negli accordi di cui al presente articolo, tenendo
conto della maggiore producibilita' ed efficienza degli
impianti nei Paesi terzi e del valore medio
dell'incentivazione delle fonti rinnovabili in Italia;
b) la produzione e l'importazione avviene con
modalita' tali da assicurare che l'elettricita' importata
contribuisca al raggiungimento degli obiettivi italiani in
materia di fonti rinnovabili;
c) sono stabilite le misure necessarie ad assicurare
il monitoraggio dell'elettricita' importata per le
finalita' di cui all'articolo 40.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
puo' essere stabilito, salvaguardando gli accordi gia'
stipulati, un valore dell'incentivo diverso da quello di
cui alla lettera a) del comma 1, contemperando gli oneri
economici conseguenti al riconoscimento dell'incentivo
stesso e gli effetti economici del mancato raggiungimento
degli obiettivi.
3. Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387 e' abrogato."
«Art. 37 (Trasferimenti statistici tra le Regioni).- 1.
Ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi in
materia di fonti rinnovabili, definiti in attuazione
dell'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni, le Regioni e le
Province autonome possono concludere accordi per il
trasferimento statistico di determinate quantita' di
energia rinnovabile.
2. Il trasferimento statistico di cui al comma 1 non
deve pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo della
Regione che effettua il trasferimento.
3. Il raggiungimento dell'obiettivo di ciascuna
Regione, di cui al comma 1, e la disponibilita' effettiva
di energia da trasferire, ovvero da compensare, sono
misurati applicando la metodologia di cui all'articolo 40,
comma 5.
4. Ai fini del raggiungimento dei propri obiettivi le
Regioni:
a) possono concludere intese con enti territoriali
interni ad altro Stato membro e accordi con altri Stati
membri per trasferimenti statistici, nel rispetto delle
condizioni e dei limiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo
6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, oppure concorrere alla
copertura degli oneri di cui all'articolo 35, comma 2;
b) assicurano la coerenza tra la programmazione in
materia di fonti rinnovabili, di cui all'articolo 2, comma
168, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la
programmazione in altri settori;
c) promuovono l'efficienza energetica in coerenza con
le norme nazionali;
d) emanano indirizzi agli enti locali, in particolare
per il contenimento dei consumi energetici e per lo
svolgimento dei procedimenti di competenza degli enti
locali relativi alla costruzione e all'esercizio degli
impianti di produzione da fonti rinnovabili;
e) provvedono a incentivare la produzione di energia
da fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, nei limiti
di cumulabilita' fissati dalle norme nazionali.
5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 169, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, il Ministro dello sviluppo economico
provvede alla verifica del raggiungimento degli obiettivi
regionali definiti in attuazione dell'articolo 2, comma
167, della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244, sulla
base di quanto previsto all'articolo 40, comma 5.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definiti e quantificati gli
obiettivi regionali in attuazione del comma 167
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni. Con il medesimo decreto sono
definite le modalita' di gestione dei casi di mancato
raggiungimento degli obiettivi da parte delle Regioni e
delle Province autonome, in coerenza con quanto previsto
dal comma 170 del medesimo articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244.".