Art. 23 Obiettivi informativi della rendicontazione 1. La rendicontazione per finalita' informative generali fornisce informazioni utili ai suoi destinatari in quanto rappresenta le modalita' di utilizzo delle risorse pubbliche (accountability) e la logica che guida l'assunzione di decisioni. 2. Le informazioni prodotte attraverso la rendicontazione consentono all'Agenzia e agli utilizzatori delle informazioni per finalita' informative generali di assumere decisioni che incidono sui futuri processi di acquisizione e impiego delle risorse pubbliche, rendendone possibile un utilizzo efficace ed efficiente.