Art. 23 
 
             Obiettivi informativi della rendicontazione 
 
  1. La rendicontazione per finalita' informative  generali  fornisce
informazioni utili ai  suoi  destinatari  in  quanto  rappresenta  le
modalita' di utilizzo delle risorse pubbliche (accountability)  e  la
logica che guida l'assunzione di decisioni. 
  2.  Le  informazioni   prodotte   attraverso   la   rendicontazione
consentono all'Agenzia e agli  utilizzatori  delle  informazioni  per
finalita' informative generali di assumere decisioni che incidono sui
futuri processi di acquisizione e impiego  delle  risorse  pubbliche,
rendendone possibile un utilizzo efficace ed efficiente.