Art. 24 
 
                        Bilancio d'esercizio 
 
  1. Il bilancio consuntivo di cui all'articolo 11 del  decreto-legge
consta di un  bilancio  d'esercizio,  costituisce  la  sintesi  delle
rilevazioni contabili consuntive e consente  la  rendicontazione  sui
risultati   patrimoniali,   economici   e    finanziari    conseguiti
dall'Agenzia nell'esercizio e  l'assunzione  di  decisioni  da  parte
degli utilizzatori dell'informazione contabile, interni ed esterni. 
  2. Il bilancio d'esercizio e' redatto secondo quanto disposto dagli
articoli 2423  e  seguenti  del  codice  civile,  in  conformita'  ai
principi contabili nazionali  formulati  dall'Organismo  italiano  di
contabilita' e ai principi contabili generali previsti  dall'articolo
2, comma 2, allegato 1, del decreto legislativo. 
  3.  Il  bilancio  dell'Agenzia,  corredato  dalla  relazione  sulla
gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, si  compone  dei
seguenti documenti: 
    a) stato patrimoniale; 
    b) conto economico; 
    c) rendiconto finanziario; 
    d) nota integrativa. 
  4.  Al  bilancio  d'esercizio  e'  altresi'  allegato,   ai   sensi
dell'articolo 5 del decreto  ministeriale,  il  conto  consuntivo  in
termini di cassa, di cui all'articolo 9, commi 1  e  2,  del  decreto
ministeriale. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Il testo dell'articolo 11 del citato decreto-legge n.
          82 del 2021 e' il seguente: 
              «Art.  11  (Norme  di   contabilita'   e   disposizioni
          finanziarie). - 1. Con la legge di bilancio e'  determinato
          lo  stanziamento  annuale  da  assegnare   all'Agenzia   da
          iscrivere sul capitolo di cui  all'articolo  18,  comma  1,
          sulla  base  della  determinazione  del  fabbisogno   annuo
          operata  dal  Presidente  del   Consiglio   dei   ministri,
          previamente comunicata al COPASIR. 
              2. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da: 
                a) dotazioni finanziarie e contributi ordinari di cui
          all'articolo 18 del presente decreto; 
                b) corrispettivi per i servizi  prestati  a  soggetti
          pubblici o privati; 
                c)  proventi  derivanti  dallo   sfruttamento   della
          proprieta' industriale, dei prodotti dell'ingegno  e  delle
          invenzioni dell'Agenzia; 
                d) altri proventi patrimoniali e di gestione; 
                e) contributi  dell'Unione  europea  o  di  organismi
          internazionali, anche  a  seguito  della  partecipazione  a
          specifici bandi, progetti e programmi di collaborazione; 
                f) proventi delle sanzioni irrogate  dall'Agenzia  ai
          sensi di quanto previsto dal decreto legislativo  NIS,  dal
          decreto-legge perimetro e dal decreto legislativo 1° agosto
          2003, n. 259, e relative disposizioni attuative; 
                g) ogni altra eventuale entrata. 
              3. Il regolamento di contabilita' dell'Agenzia, che  ne
          assicura l'autonomia gestionale e  contabile,  e'  adottato
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  su
          proposta del direttore generale dell'Agenzia, previo parere
          del COPASIR e sentito il CIC, entro centoventi giorni dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, anche in  deroga  all'articolo  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme di  contabilita'
          generale  dello  Stato  e   nel   rispetto   dei   principi
          fondamentali da  esse  stabiliti,  nonche'  delle  seguenti
          disposizioni: 
                a) il bilancio preventivo e  il  bilancio  consuntivo
          adottati dal direttore generale dell'Agenzia sono approvati
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          previo parere del CIC, e  sono  trasmessi  alla  Corte  dei
          conti che esercita il controllo previsto  dall'articolo  3,
          comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
                b) il bilancio consuntivo e la relazione della  Corte
          dei conti  sono  trasmessi  alle  Commissioni  parlamentari
          competenti e al COPASIR. 
              4. Con regolamento adottato con decreto del  Presidente
          del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  direttore
          generale dell'Agenzia, entro centoventi giorni  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, anche in  deroga  all'articolo  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme  in  materia  di
          contratti pubblici, previo parere del COPASIR e sentito  il
          CIC, sono definite le procedure per la stipula di contratti
          di appalti di lavori e forniture di beni e servizi  per  le
          attivita'  dell'Agenzia  finalizzate  alla   tutela   della
          sicurezza  nazionale  nello   spazio   cibernetico,   ferma
          restando la disciplina dell'articolo  162  del  codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.». 
              - Si riporta il testo  degli  artt.  2423  e  2428  del
          codice civile: 
              «Art.   2423   (Redazione   del   bilancio).   -    Gli
          amministratori devono redigere il  bilancio  di  esercizio,
          costituito dallo stato patrimoniale, dal  conto  economico,
          dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa  [disp.
          att. c.c. 200]. 
              Il bilancio deve essere redatto con  chiarezza  e  deve
          rappresentare in modo veritiero e  corretto  la  situazione
          patrimoniale e finanziaria della societa'  e  il  risultato
          economico dell'esercizio. 
              Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni
          di legge non sono sufficienti a dare  una  rappresentazione
          veritiera e corretta, si  devono  fornire  le  informazioni
          complementari necessarie allo scopo. 
              Non  occorre  rispettare  gli  obblighi  in   tema   di
          rilevazione,  valutazione,  presentazione   e   informativa
          quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine
          di  dare  una  rappresentazione   veritiera   e   corretta.
          Rimangono fermi gli obblighi in  tema  di  regolare  tenuta
          delle scritture contabili.  Le  societa'  illustrano  nella
          nota  integrativa  i  criteri  con  i  quali   hanno   dato
          attuazione alla presente disposizione. 
              Se,  in  casi  eccezionali,   l'applicazione   di   una
          disposizione degli articoli seguenti e'  incompatibile  con
          la rappresentazione veritiera e corretta,  la  disposizione
          non  deve  essere  applicata.  La  nota  integrativa   deve
          motivare la  deroga  e  deve  indicarne  l'influenza  sulla
          rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria
          e del risultato economico. Gli  eventuali  utili  derivanti
          dalla deroga devono essere  iscritti  in  una  riserva  non
          distribuibile se non in  misura  corrispondente  al  valore
          recuperato. 
              Il bilancio deve essere  redatto  in  unita'  di  euro,
          senza cifre decimali, ad eccezione della  nota  integrativa
          che puo' essere redatta in migliaia di euro.». 
              «Art. 2428 (Relazione sulla gestione).  -  Il  bilancio
          deve essere corredato da una relazione degli amministratori
          contenente un'analisi  fedele,  equilibrata  ed  esauriente
          della situazione della  societa'  e  dell'andamento  e  del
          risultato della gestione, nel  suo  complesso  e  nei  vari
          settori in cui essa ha operato,  anche  attraverso  imprese
          controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e
          agli investimenti, nonche' una descrizione  dei  principali
          rischi e incertezze cui la societa' e' esposta. 
              L'analisi  di  cui  al  primo  comma  e'  coerente  con
          l'entita' e la complessita' degli affari della  societa'  e
          contiene, nella misura necessaria alla  comprensione  della
          situazione della societa' e dell'andamento e del  risultato
          della sua gestione, gli indicatori di risultato  finanziari
          e,  se  del  caso,   quelli   non   finanziari   pertinenti
          all'attivita'  specifica  della   societa',   comprese   le
          informazioni  attinenti  all'ambiente   e   al   personale.
          L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi
          riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi. 
              Dalla relazione devono in ogni caso risultare: 
                1) le attivita' di ricerca e di sviluppo; 
                2) i rapporti  con  imprese  controllate,  collegate,
          controllanti e imprese sottoposte al  controllo  di  queste
          ultime; 
                3) il numero e il valore nominale  sia  delle  azioni
          proprie sia delle azioni o quote di  societa'  controllanti
          possedute dalla societa', anche  per  tramite  di  societa'
          fiduciaria o  per  interposta  persona,  con  l'indicazione
          della parte di capitale corrispondente; 
                4) il numero e il valore nominale  sia  delle  azioni
          proprie sia delle azioni o quote di  societa'  controllanti
          acquistate   o   alienate   dalla   societa',   nel   corso
          dell'esercizio, anche per tramite di societa' fiduciaria  o
          per   interposta   persona,   con    l'indicazione    della
          corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi  e  dei
          motivi degli acquisti e delle alienazioni; 
                5) 
                6) l'evoluzione prevedibile della gestione; 
                6-bis) in relazione all'uso da parte  della  societa'
          di strumenti finanziari e se rilevanti per  la  valutazione
          della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
          economico dell'esercizio: 
                  a) gli obiettivi e le politiche della  societa'  in
          materia di gestione del rischio  finanziario,  compresa  la
          politica di copertura per ciascuna principale categoria  di
          operazioni previste; 
                  b)  l'esposizione  della  societa'  al  rischio  di
          prezzo, al rischio di credito, al rischio di  liquidita'  e
          al rischio di variazione dei flussi finanziari. 
              Dalla relazione deve inoltre risultare  l'elenco  delle
          sedi secondarie della societa'.». 
              -  Si  riporta  l'Allegato   1   del   citato   decreto
          legislativo n. 91 del 2011: 
              «Allegato 1 
              (previsto dall'articolo 2, comma 2) 
              Principi contabili generali 
          PRINCIPIO DELLA ANNUALITA' 
              I documenti del sistema di bilancio, sia di  previsione
          che di rendiconto sono predisposti a cadenza annuale  e  si
          riferiscono ad un periodo  di  gestione  che  coincide  con
          l'anno solare. Restano  fermi  gli  eventuali  obblighi  di
          elaborare e di presentare  anche  documenti  contabili  con
          scadenze inferiori all'anno. 
              Nella  predisposizione   dei   documenti   annuali   di
          bilancio, le previsioni per l'esercizio di riferimento sono
          elaborate  sulla  base  di  una  programmazione  di   medio
          periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale. 
          PRINCIPIO DELL'UNITA' 
              Ogni singola amministrazione pubblica  rappresenta  una
          entita' giuridica unica e unitaria e, pertanto, deve essere
          unico  sia  il  suo   bilancio   di   previsione   che   di
          rendicontazione.  Tali  documenti  contabili  non   possono
          essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti
          alla copertura solo  di  determinate  e  specifiche  spese,
          salvo  diversa  disposizione  normativa.  La  massa   delle
          entrate   finanzia    complessivamente    l'amministrazione
          pubblica e sostiene la totalita'  delle  spese  durante  la
          gestione. 
          PRINCIPIO DELLA UNIVERSALITA' 
              E' necessario ricomprendere nel  sistema  del  bilancio
          tutte le finalita' e gli obiettivi di gestione,  nonche'  i
          relativi  valori  finanziari,  economici   e   patrimoniali
          riconducibili ad ogni singola amministrazione pubblica,  al
          fine di fornire una rappresentazione veritiera  e  corretta
          della    complessa    attivita'    amministrativa    svolta
          nell'esercizio di riferimento. 
              Risultano, pertanto, incompatibili  con  l'applicazione
          di tale principio, le gestioni fuori bilancio,  consistenti
          in gestioni poste in essere dalla singola  amministrazione,
          o dalle sue articolazioni organizzative, che non transitano
          nel bilancio. Le contabilita' separate, ove  ammesse  dalla
          normativa, devono essere ricondotte al sistema di  bilancio
          dell'amministrazione entro la fine dell'esercizio. 
          PRINCIPIO DELLA INTEGRITA' 
              Attraverso   l'applicazione   del    principio    della
          integrita',  che  rafforza  formalmente  il  contenuto  del
          principio dell'universalita', sono vietate le compensazioni
          di partite sia nel bilancio di previsione che nel  bilancio
          di  rendicontazione.  Di  conseguenza,  non  e'   possibile
          iscrivere le entrate al netto delle spese sostenute per  la
          riscossione e, parimenti, registrare le spese ridotte delle
          correlate entrate, tranne nei casi  espressamente  previsti
          dalla legge. 
              Lo stesso principio si applica  a  tutti  i  valori  di
          bilancio,  quindi  anche  ai  valori  economici   ed   alle
          grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto economico
          e nel conto del patrimonio. 
          PRINCIPIO DELLA VERIDICITA' 
              Il  principio  della  veridicita'  fa  riferimento   al
          principio del true and fair view,  attraverso  il  quale  i
          dati contabili devono  rappresentare  le  reali  condizioni
          delle  operazioni  di   gestione   di   natura   economica,
          patrimoniale e finanziaria. 
              Tale  principio  della  veridicita'   si   applica   ai
          documenti di bilancio di rendicontazione e  di  previsione,
          nei quali e' da intendersi il principio di veridicita' come
          rigorosa valutazione dei flussi  finanziari  ed  economici,
          che si manifesteranno  nell'esercizio  di  riferimento.  Si
          devono,  quindi,   evitare   le   sottovalutazioni   e   le
          sopravalutazioni delle singole poste  che,  invece,  devono
          essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo. 
              Al fine di una corretta interpretazione,  il  principio
          della  veridicita'  deve  essere  interpretato  in  maniera
          coordinata con gli altri principi di bilancio. 
              I  bilanci  che  non  rispettano  il  principio   della
          veridicita' non possono essere oggetto di  approvazione  da
          parte degli organi preposti al controllo ed alla  revisione
          contabile. 
          PRINCIPIO DELLA ATTENDIBILITA' 
              Il principio dell'attendibilita', strettamente connesso
          con  il  principio  della  veridicita',  asserisce  che  le
          previsioni e, in generale,  tutte  le  valutazioni,  devono
          essere sostenute da accurate  analisi  di  tipo  storico  e
          programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed  obiettivi
          parametri di riferimento, nonche' da fondate aspettative di
          acquisizione e di utilizzo delle risorse. 
              Tale principio si applica sia ai documenti contabili di
          previsione, che di rendicontazione, per la cui redazione si
          osserva  una  procedura   di   valutazione.   L'ambito   di
          applicazione del principio si estende  anche  ai  documenti
          descrittivi  ed  accompagnatori.  Al  fine   di   risultare
          attendibile, un'informazione contabile non  deve  contenere
          errori o  distorsioni  rilevanti,  in  modo  tale  che  gli
          utilizzatori possano fare affidamento su di essa. 
              L'oggettivita' degli andamenti storici e dei  parametri
          di riferimento, ad  integrazione  di  quelli  eventualmente
          previsti dalla legge, consente di  effettuare  razionali  e
          significative comparazioni nel tempo e nello spazio. 
          PRINCIPIO DELLA CORRETTEZZA 
              Il principio della correttezza rappresenta il  rispetto
          formale e sostanziale delle norme che, nell'ambito di  ogni
          specifica categoria di enti  pubblici,  sovrintendono  alla
          redazione  dei   documenti   contabili   dei   bilanci   di
          previsione, programmazione e rendicontazione. Pertanto,  e'
          necessario  individuare  le  regole  generali,  anche   non
          sancite  da  norme  giuridiche  ma  che  ispirino  il  buon
          andamento  dei   sistemi   contabili   adottati   da   ogni
          amministrazione pubblica  per  la  rilevazione  dei  propri
          fatti gestionali. 
              Il principio della correttezza riguarda  anche  i  dati
          oggetto di monitoraggio da parte delle istituzioni preposte
          al governo della finanza pubblica. 
          PRINCIPIO DELLA CHIAREZZA O COMPRENSIBILITA' 
              Il  principio  della   chiarezza   o   comprensibilita'
          rafforza il contenuto del principio della  veridicita',  in
          quanto si presume che un  documento  contabile  chiaro  sia
          anche veritiero. 
              Il sistema dei bilanci deve essere comprensibile e deve
          presentare una semplice e chiara classificazione delle voci
          finanziarie,  economiche  e  patrimoniali,  di  talche'  il
          contenuto  valutativo  ivi  rappresentato  deve   risultare
          trasparente. L'adozione di una corretta classificazione dei
          documenti contabili costituisce una  condizione  necessaria
          per garantire il corretto monitoraggio ed il consolidamento
          dei conti pubblici da parte delle istituzioni  preposte  al
          controllo della finanza pubblica. 
              Le  informazioni  contenute  nel  sistema  dei  bilanci
          devono essere prontamente comprensibili dagli utilizzatori,
          e devono essere esposte in maniera sintetica ed  analitica,
          in modo che, con la normale diligenza, essi siano in  grado
          di esaminare i dati contabili, riscontrandovi una  adeguata
          rappresentazione  dell'attivita'  svolta  e   dei   sistemi
          contabili adottati. 
              Pertanto, la classificazione di bilancio delle  singole
          operazioni gestionali deve essere  effettuata  in  modo  da
          evitare l'adozione  del  criterio  della  prevalenza  della
          forma, l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite
          di giro, e l'assunzione di impegni sui fondi di riserva. 
          PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA 
              Il principio della trasparenza  rafforza  il  contenuto
          del principio della chiarezza. 
              La  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  qualifica  il
          miglioramento della trasparenza dei  conti  pubblici  quale
          traguardo fondamentale, e individua  nella  classificazione
          per finalita' per missioni e programmi uno  dei  principali
          strumenti al fine  di  rafforzare  il  legame  tra  risorse
          stanziate ed obiettivi perseguiti dall'azione pubblica. 
              Le missioni, definite ai sensi della legge 31  dicembre
          2009, n. 196, rappresentano le funzioni  principali  e  gli
          obiettivi strategici perseguiti con la  spesa  pubblica.  I
          programmi costituiscono aggregati diretti al  perseguimento
          degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. 
              Le  missioni  evidenziano  le  fondamentali   finalita'
          dell'azione   pubblica,    nonche'    uno    dei    cardini
          dell'armonizzazione. Per tale  motivo,  ragion  per  cui  i
          bilanci  delle   amministrazioni   pubbliche   devono   far
          riferimento ad esse. I programmi sono definiti da  ciascuna
          amministrazione nel rispetto di criteri e principi di  base
          validi per tutte le amministrazioni pubbliche. I sistemi  e
          gli  schemi  di   bilancio   devono   essere   coerenti   e
          raccordabili con la classificazione economica e funzionale,
          individuata dagli appositi regolamenti comunitari  ai  fini
          della procedura per disavanzi eccessivi. Di conseguenza, la
          redazione dei documenti contabili deve assicurare  un  piu'
          trasparente e tempestivo raccordo tra  la  finalita'  della
          spesa  e  le  politiche  pubbliche,   rappresentate   dalle
          missioni e dai programmi. 
          PRINCIPIO DELLA SIGNIFICATIVITA' E RILEVANZA 
              Le  informazioni  contenute  nei  documenti   contabili
          devono essere significative, onde risultare utili  al  fine
          di soddisfare le esigenze informative connesse al  processo
          decisionale degli utilizzatori. A tal fine,  l'informazione
          deve considerarsi qualitativamente significativa quando sia
          in grado di agevolare le decisioni degli  utilizzatori,  in
          modo da favorire la valutazione di eventi passati, presenti
          o futuri, e di consentire la  conferma  o  la  modifica  di
          valutazioni eventualmente effettuate in precedenza. 
              Siccome il procedimento di formazione  del  sistema  di
          bilancio comprende delle stime o previsioni, la correttezza
          dei  dati  non   deve   riguardare   soltanto   l'esattezza
          aritmetica, ma anche la  ragionevolezza,  e  l'applicazione
          oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati
          nella stesura del bilancio di previsione e del rendiconto. 
              Di conseguenza,  eventuali  errori,  semplificazioni  e
          arrotondamenti trovano il  loro  limite  nel  concetto  di'
          rilevanza. L'informazione si considera rilevante qualora la
          sua omissione o errata presentazione possa  influenzare  le
          decisioni degli utilizzatori prese sulla base  del  sistema
          dei bilanci. 
          PRINCIPIO DELLA FLESSIBILITA' 
              Il principio di flessibilita' riguarda il  sistema  del
          bilancio di previsione i cui documenti non  debbono  essere
          interpretati come immodificabili, onde evitare la rigidita'
          nella  gestione.  Il  principio   e'   volto   a   reperire
          all'interno dei documenti  contabili  di  programmazione  e
          previsione la  possibilita'  di  fronteggiare  gli  effetti
          derivanti  da   eventuali   circostanze   imprevedibili   e
          straordinarie,  che  si  possono  manifestare  durante   la
          gestione,  in  grado  di  modificare  i  valori   contabili
          approvati dagli organi di governo 
              Le  norme  di  contabilita'  pubblica,   ed   in   modo
          particolare la legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  prevedono
          diverse modalita' di intervento, in coerenza  al  principio
          di flessibilita', come: 
              la predisposizione di appositi fondi, in  genere  fondi
          di  riserva,  nei  documenti   contabili   di   previsione,
          rappresentativi di stanziamenti non attribuiti a specifiche
          voci di spesa e sottoposti, in ogni caso,  all'approvazione
          degli organi di governo; 
              particolari modalita' di intervento durante la gestione
          al verificarsi di eventi eccezionali per  i  quali  non  e'
          stato approvato uno specifico fondo di riserva; 
              la possibilita' di effettuare  variazioni  compensative
          tra le dotazioni finanziarie interne a ogni programma e con
          il bilancio di previsione tra programmi diversi nell'ambito
          di ciascuna missione e tra programmi di  diverse  missioni.
          Tale  flessibilita'  previsionale  e'   accompagnata   alla
          variazione   compensativa   che   deve   trovare   adeguata
          motivazione per essere effettuata. 
          PRINCIPIO DELLA CONGRUITA' 
              La congruita' consiste nella verifica  dell'adeguatezza
          dei mezzi disponibili  rispetto  ai  fini  stabiliti.  Tale
          principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone
          gli aspetti contabili di carattere finanziario, economico e
          patrimoniale,  anche  in  relazione   al   rispetto   degli
          equilibri di bilancio. 
              La congruita' delle entrate e delle spese  deve  essere
          valutata in  relazione  agli  obiettivi  programmati,  agli
          andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli  impegni
          pluriennali, che sono anche coerentemente rappresentati nel
          sistema dei bilanci di previsione e  programmazione  con  i
          risultati  della  gestione  riportati   nel   bilancio   di
          rendicontazione. 
          PRINCIPIO DELLA PRUDENZA 
              Il principio della prudenza  si  estrinseca  sia  nelle
          valutazioni   presenti   nei   documenti    contabili    di
          programmazione  e  di  previsione  che  nei  documenti  del
          bilancio di rendicontazione. 
              Nel bilancio di previsione,  e  piu'  precisamente  nei
          documenti  finanziari,  devono  essere  iscritte  solo   le
          componenti  positive  delle  entrate  che   ragionevolmente
          saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato,
          mentre le componenti negative delle uscite o spese  saranno
          limitate  alle  sole  voci  degli  impegni  sostenibili   e
          direttamente collegate alle risorse previste. 
              Nei documenti  contabili  del  rendiconto,  invece,  il
          principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella
          regola economica secondo la quale  le  componenti  positive
          non realizzate non  devono  essere  contabilizzate,  mentre
          tutte le componenti negative devono  essere  contabilizzate
          e,  quindi,  rendicontate,  anche  se  non  definitivamente
          realizzate. 
              Il  principio  della  prudenza  rappresenta  uno  degli
          elementi  fondamentali  del  processo   delle   valutazioni
          contabili di bilanci.  I  suoi  eccessi  devono,  tuttavia,
          essere evitati, in quanto pregiudizievoli al rispetto della
          rappresentazione  veritiera   e   corretta   delle   scelte
          programmatiche e di gestione. 
          PRINCIPIO DELLA COERENZA 
              Attraverso l'applicazione del principio della coerenza,
          e' indispensabile la  sussistenza  di  un  nesso  logico  e
          conseguente fra la programmazione, la previsione, gli  atti
          di gestione e  la  rendicontazione  generale.  La  coerenza
          implica che tali momenti ed i documenti contabili  di  ogni
          amministrazione  siano  tra  loro  collegati  e  che  siano
          strumentali al perseguimento  dei  medesimi  obiettivi.  Il
          nesso  logico  deve  collegare  tutti  gli  atti  contabili
          preventivi  e   consuntivi,   siano   essi   di   carattere
          strettamente finanziario economico  o  patrimoniale,  siano
          essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo  politico  ed
          amministrativo, di breve o di lungo termine. 
              La coerenza interna  dei  bilanci  riguarda  i  criteri
          specifici di valutazione delle singole poste e concerne  le
          strutture e le classificazioni dei  conti  nei  bilanci  di
          previsione e di rendicontazione.  Le  strutture  dei  conti
          devono risultare comparabili non solo formalmente, ma anche
          in relazione  all'omogeneita'  ed  alla  correttezza  degli
          oggetti di analisi e degli aspetti dei fenomeni esaminati. 
          PRINCIPIO DELLA CONTINUITA' 
              Il principio  della  continuita'  e'  fondamentale  per
          completare il significato di altri principi. La valutazione
          delle poste contabili di bilancio  deve  essere  effettuata
          nella  prospettiva  della  continuazione  delle   attivita'
          istituzionali per le quali  l'amministrazione  pubblica  e'
          costituita.  Infatti   il   principio   della   continuita'
          introduce espressamente la  dimensione  diacronica  che  e'
          inscindibilmente connessa ad ogni  sistema  aziendale,  sia
          esso pubblico che privato, il quale  deve  rispondere  alla
          preliminare caratteristica di essere atto a  perdurare  nel
          tempo.  Pertanto,  le  valutazioni  contabili  finanziarie,
          economiche e patrimoniali dei bilanci devono essere fondate
          su criteri tecnici e di stima in  grado  di  continuare  ad
          essere validi nel tempo se  le  condizioni  gestionali  non
          saranno  tali  da  evidenziare   chiari   e   significativi
          cambiamenti. 
          PRINCIPIO DELLA COSTANZA 
              La costanza nell'applicazione  dei  principi  contabili
          generali  e'   uno   dei   cardini   delle   determinazioni
          finanziarie,  economiche  e  patrimoniali  dei  bilanci  di
          previsione  e  di   rendicontazione.   I   principi   della
          continuita' e della costanza  rappresentano  le  condizioni
          essenziali per  la  comparabilita'  delle  valutazioni  del
          bilancio di previsione e del bilancio  di  rendicontazione,
          nonche' per l'analisi nel tempo delle singole e  sintetiche
          valutazioni di ogni singola voce di bilancio. 
          PRINCIPIO DELLA COMPARABILITA' 
              Il  principio  della  comparabilita'  si   collega   al
          principio della  costanza  e  continuita'  dei  criteri  di
          valutazione del sistema dei bilanci. 
              Il costante e continuo rispetto dei principi  contabili
          e'   necessario   ed   indispensabile   ai    fini    della
          comparabilita' spazio-temporale dei  valori  riportati  nei
          documenti contabili. 
              Il requisito di comparabilita' non  deve  rappresentare
          un  impedimento  all'introduzione  di  principi   contabili
          applicativi  piu'  adeguati  alla   specifica   operazione.
          Pertanto,  le  operazioni  vanno   contabilizzate   secondo
          criteri conformi  al  disposto  normativo  ed  ai  principi
          contabili. 
          PRINCIPIO DELLA VERIFICABILITA' 
              L'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e
          tutte le altre fornite dal  sistema  dei  bilanci  di  ogni
          amministrazione   pubblica   devono   essere   verificabili
          attraverso la  ricostruzione  del  procedimento  valutativo
          seguito. A tale scopo le amministrazioni  pubbliche  devono
          conservare la necessaria documentazione probatoria. 
          PRINCIPIO DELLA IMPARZIALITA' (NEUTRALITA') 
              La redazione dei documenti contabili deve  fondarsi  su
          principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i
          destinatari, senza servire o favorire gli  interessi  o  le
          esigenze  di   particolari   gruppi.   La   neutralita'   o
          imparzialita' deve raffigurarsi nel procedimento  formativo
          del sistema dei bilanci, soprattutto  per  quanto  concerne
          gli elementi soggettivi. La presenza di elementi soggettivi
          di stima  non  implica  di  per  se'  il  mancato  rispetto
          dell'imparzialita',   della    ragionevolezza    e    della
          verificabilita'.  Discernimento,  oculatezza   e   giudizio
          rappresentano le fondamenta dei procedimenti di  formazione
          dei documenti contabili,  i  quali  devono  essere  redatti
          secondo i requisiti essenziali di competenza e  correttezza
          tecnica.   L'imparzialita'   contabile   va   intesa   come
          l'applicazione  competente  e  tecnicamente  corretta   del
          processo  di  formazione  dei  documenti  contabili  e   di
          bilancio. 
          PRINCIPIO DELLA PUBBLICITA' 
              Il sistema dei bilanci assolve una funzione informativa
          nei confronti degli utilizzatori dei  documenti  contabili.
          E' compito dell'amministrazione pubblica rendere  effettiva
          tale  funzione  assicurando  ai  cittadini  ed  ai  diversi
          organismi sociali e di  partecipazione  la  conoscenza  dei
          contenuti significativi e caratteristici  del  bilancio  di
          previsione e di rendicontazione, comprensivi dei rispettivi
          allegati,    anche    attraverso    l'integrazione    delle
          pubblicazioni obbligatorie. 
              Il principio della pubblicita' evidenzia che al fine di
          assumere pienamente la loro valenza politica, giuridica  ed
          economica, i bilanci devono essere pubblicizzati secondo le
          norme vigenti. 
          PRINCIPIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 
              L'osservanza di tale  principio  riguarda  il  pareggio
          finanziario complessivo di competenza  e  di  cassa.  Nella
          logica  della  configurazione  di  sistemi   contabili   di
          affiancamento  che  identificano   un   sistema   contabile
          integrato di tipo finanziario,  economico  e  patrimoniale,
          l'osservanza di questo  principio  riguarda  gli  equilibri
          complessivi delle varie parti che compongono il sistema  di
          bilancio. 
              Il rispetto del principio di  pareggio  finanziario  di
          competenza non basta per soddisfare il  principio  generale
          degli equilibri del sistema dei bilanci  di  ogni  pubblica
          amministrazione. Il pareggio di competenza finanziaria  nel
          bilancio di  previsione  comporta  anche  la  contemporanea
          verifica degli  altri  equilibri  finanziari,  economici  e
          patrimoniali che sono determinati in sede di  previsione  e
          che sono da verificare anche durante la gestione e poi  nei
          risultati complessivi  che  si  evidenziano  nei  documenti
          contabili di rendicontazione. 
              Nel   sistema   dei    bilanci    di    una    pubblica
          amministrazione, il principio del pareggio finanziario  (di
          competenza) deve essere rispettato  non  solo  in  fase  di
          previsione, ma anche in fase di rendicontazione, quale voce
          da comparare con quella previsionale come prima  forma  del
          controllo interno. Tutti i flussi finanziari generati dalla
          produzione,  effettuata  durante  l'esercizio  con  i  suoi
          valori economici e patrimoniali, devono essere  oggetto  di
          analisi degli equilibri di bilancio e di  comparazione  con
          gli equilibri  definiti  nella  fase  di  programmazione  e
          previsione. 
              Il  principio   degli   equilibri   di   bilancio,   di
          conseguenza,  ha  un  contenuto  piu'  ampio  rispetto   al
          principio  del  pareggio  finanziario  di  competenza   nel
          bilancio   di   previsione    autorizzativo.    Anche    la
          realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei  documenti
          contabili di programmazione e previsione che nei  documenti
          contabili di rendicontazione) e' garanzia  della  capacita'
          di perseguire le finalita' proprie di ogni  amministrazione
          pubblica. 
              L'equilibrio  economico  a   lungo   termine   comporta
          necessariamente una  contemporanea  stabilita'  finanziaria
          nel tempo, ma non sempre e' vero anche il contrario. 
              Il principio degli equilibri  di  bilancio  rappresenta
          una  versione  complessiva  ed   analitica   del   pareggio
          economico, finanziario e  patrimoniale  che  ogni  pubblica
          amministrazione pone strategicamente  da  dover  realizzare
          nel suo continuo operare nella comunita' amministrata. Tale
          principio  evidenzia,  altresi',  anche  la  necessita'  di
          articolare  gli   equilibri   di   carattere   finanziario,
          economico e patrimoniale all'interno dei diversi  documenti
          contabili di previsione e di  rendicontazione  in  sub-aree
          piu' ristrette del bilancio che qualifichi le  informazioni
          ottenibili per il management e per gli utilizzatori. 
              Il  principio  degli  equilibri  di   bilancio,   nella
          dimensione   contemporanea   di   tipo    finanziario    ed
          economico-patrimoniale  e   nei   diversi   momenti   della
          previsione e della rendicontazione, evidenzia la necessita'
          di' prevedere  e  di  effettuare  anche  le  operazioni  di
          ammortamento dei beni immobili  e  strumentali  e  di  ogni
          altra voce economica di competenza quali  effettivi  valori
          di fattori della gestione concorrenti  alla  configurazione
          degli equilibri di bilancio. 
          PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA 
              Il principio della competenza  finanziaria  costituisce
          il criterio di imputazione agli esercizi  finanziari  delle
          obbligazioni giuridicamente perfezionate attive  e  passive
          (accertamenti e impegni). 
              Il principio e' applicato  solo  a  quei  documenti  di
          natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di
          ogni amministrazione pubblica che  adotta  la  contabilita'
          finanziaria, e  attua  il  contenuto  autorizzatorio  degli
          stanziamenti nel bilancio di previsione. 
              Il  bilancio  di  previsione   annuale   ha   carattere
          autorizzatorio, e rappresenta un  limite  agli  impegni  di
          spesa, ad eccezione delle partite di giro/servizi per conto
          di terzi e dei rimborsi delle anticipazioni di  cassa.  Gli
          stanziamenti  del  bilancio  pluriennale  sono   aggiornati
          annualmente  in  sede  di  approvazione  del  bilancio   di
          previsione. 
              L'accertamento  costituisce   la   fase   di   gestione
          dell'entrata,  mediante  la  quale  viene  riconosciuta  la
          ragione del credito e la sussistenza di  un  idoneo  titolo
          giuridico  in  cui   risulti   individuato   il   debitore,
          quantificata la somma da incassare e  fissata  la  relativa
          scadenza.   L'accertamento   si   determina    su    idonea
          documentazione,  attraverso  la  quale  sono  verificati  e
          attestati dal soggetto cui e' affidata  la  gestione  della
          relativa entrata, i seguenti requisiti: 
                (a)  la  ragione  del  credito  che  da'  luogo  alla
          obbligazione attiva; 
                (b) il titolo giuridico che supporta il credito; 
                (c) l'individuazione del soggetto debitore; 
                (d) l'ammontare del credito; 
                (e) la relativa scadenza. 
              L'impegno costituisce la fase della spesa con la  quale
          viene riconosciuta  una  obbligazione  giuridica  di  dover
          pagare e si individua un idoneo titolo giuridico in cui  si
          identifica il creditore, la somma da pagare e la  modalita'
          relativa del pagamento, salvo  le  eccezioni  espressamente
          previste dalla legge. L'impegno configura ogni obbligazione
          giuridicamente perfezionata che da' luogo ad una spesa  per
          l'amministrazione  pubblica,  registrata  nelle   scritture
          contabili nel momento in cui  l'obbligazione  giuridica  e'
          perfetta. 
              Gli elementi costitutivi dell'impegno sono: 
                (a) la ragione del debito; 
                (b) la determinazione della somma da pagare; 
                (c) il soggetto creditore; 
                (d) la specificazione del  vincolo  costituito  sullo
          stanziamento di bilancio. 
              Il principio della competenza finanziaria si estrinseca
          nei documenti contabili del bilancio di  previsione  (e  di
          budget) e di rendicontazione  con  approcci  diversi  nelle
          fasi di accertamento  delle  entrate  e  di  impegno  delle
          spese, in quanto nel bilancio finanziario di previsione gli
          accertamenti   e   gli   impegni   fanno   riferimento   al
          riconoscimento  del  titolo  giuridico  di  base  in  senso
          programmatico e non  effettivo,  mentre  nei  documenti  di
          rendicontazione le stesse fasi della competenza finanziaria
          delle entrate e delle spese sono veritiere  delle  perfette
          obbligazioni giuridiche evidenziate nella gestione. 
              Si osserva che,  accanto  alla  fase  della  competenza
          finanziaria delle entrate e delle spese,  si  rileva  nella
          contabilita' finanziaria (per l'intero sistema di bilancio)
          anche la fase contabile della cassa, in cui le  entrate  si
          manifestano in versamenti e  le  spese  in  pagamenti.  Gli
          incassi ed i pagamenti sono imputati allo stesso  esercizio
          in cui il cassiere/tesoriere li ha effettuati. 
              In  sede  di  provvedimento   di   salvaguardia   degli
          equilibri di bilancio e di  provvedimento  di  assestamento
          generale di bilancio, occorre dare atto del rispetto  degli
          equilibri di bilancio per la  gestione  di  competenza,  la
          gestione  dei   residui   nonche'   dell'equilibrio   delle
          successive annualita' contemplate dal bilancio pluriennale. 
          PRINCIPIO DELLA COMPETENZA ECONOMICA 
              Il principio della competenza economica rappresenta  il
          criterio con il  quale  sono  imputati  gli  effetti  delle
          operazioni  che  ogni  amministrazione  pubblica  svolge  e
          mediante le  quali  si  evidenziano  "utilita'  economiche"
          cedute e/o acquisite, anche se non  direttamente  collegate
          ai relativi movimenti finanziari. Per  il  principio  della
          competenza economica l'effetto  delle  operazioni  e  degli
          altri  eventi  deve  essere   rilevato   contabilmente   ed
          attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi
          si riferiscono e non a quello in  cui  si  concretizzano  i
          relativi movimenti finanziari. 
              La determinazione dei risultati di  esercizio  di  ogni
          amministrazione pubblica implica un procedimento  contabile
          di identificazione, di misurazione e di correlazione tra le
          entrate e le uscite rappresentate nei documenti  finanziari
          e tra  i  proventi  ed  i  costi  riportati  nei  documenti
          economici del bilancio di previsione e di rendicontazione. 
              Il  risultato  economico  implica  un  procedimento  di
          analisi della competenza economica delle  voci  positive  e
          negative  relative  all'esercizio  cui   il   bilancio   di
          rendicontazione si riferisce. 
              Il presente principio e' riferibile alle rilevazioni di
          natura economica  e  patrimoniale  facenti  parte  di  ogni
          sistema di bilancio; in particolare si  fa  riferimento  al
          budget (economico) e/o preventivo economico nel bilancio di
          previsione,  ed  al  conto  economico  ed  al   conto   del
          patrimonio nel sistema del bilancio  di  rendicontazione  o
          consuntivo. 
              La rilevazione contabile dell'aspetto  economico  della
          gestione,   mediante   appositi   sistemi   contabili,   e'
          necessaria   in   considerazione   degli   obiettivi    che
          l'ordinamento assegna al sistema informativo  obbligatorio.
          Tale applicazione deve inquadrarsi nell'ambito dei seguenti
          obiettivi: 
                integrare la dimensione finanziaria con la dimensione
          economico-patrimoniale   della   gestione   delle   risorse
          pubbliche; 
                definire un unico modello  contabile  di  riferimento
          (sistema integrato), al fine di omogeneizzare e consolidare
          i conti pubblici; 
                ridefinire la  funzione  autorizzativa  del  bilancio
          preventivo  alla  luce  della  distinzione  fra   atti   di
          indirizzo politico e atti di gestione. 
              L'analisi     economica     delle     operazioni     di
          un'amministrazione pubblica richiede  una  distinzione  tra
          fatti direttamente collegati ad un processo di scambio  sul
          mercato (acquisizione, trasformazione e vendita) che  danno
          luogo a costi o  ricavi,  e  fatti  non  caratterizzati  da
          questo processo, in quanto finalizzati ad  altre  attivita'
          istituzionali  e/o   erogative   (tributi,   contribuzioni,
          trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro)  che
          danno luogo a oneri e proventi. 
              Nel primo caso la competenza economica dei costi e  dei
          ricavi e' riconducibile al principio contabile  n.  11  dei
          Dottori Commercialisti, Bilancio d'esercizio - Finalita'  e
          postulati, mentre nel secondo caso, e quindi per la maggior
          parte  delle   attivita'   amministrative   pubbliche,   e'
          necessario fare riferimento alla competenza economica delle
          componenti positive e negative della gestione  direttamente
          collegata al processo erogativo di  prestazioni  e  servizi
          offerti dalle amministrazioni pubbliche. 
              Nel caso dei ricavi, come regola generale,  si  osserva
          che essi devono essere imputati all'esercizio nel quale  si
          verificano operazioni in  cui  sono  evidenti  le  seguenti
          condizioni: 
                il processo produttivo dei  beni  o  dei  servizi  e'
          stato completato; 
                l'erogazione e' avvenuta, cioe' si e'  verificato  il
          passaggio sostanziale del titolo di proprieta' per i beni o
          servizi resi. 
              Le  risorse  finanziarie  rese   disponibili   per   le
          attivita' istituzionali dell'amministrazione pubblica, come
          i proventi o trasferimenti correnti di natura tributaria  o
          non tributaria, si imputano all'esercizio nel quale  si  e'
          verificata la manifestazione finanziaria e, se tali risorse
          sono  risultate  impiegate  per  la  copertura  dei   costi
          sostenuti  per  le  attivita'  istituzionali  dello  stesso
          esercizio, sono oggetto di rilevazione anche in termini  di
          competenza economica.  Fanno  eccezione  a  tale  regola  i
          trasferimenti a destinazione vincolata, siano essi correnti
          o in conto capitale, che vengono imputati  in  ragione  del
          costo o dell'onere di competenza economica  alla  copertura
          del quale sono destinati. 
              I componenti economici negativi (costi)  devono  essere
          correlati con  i  ricavi  dell'esercizio  o  con  le  altre
          risorse disponibili  per  lo  svolgimento  delle  attivita'
          istituzionali. Detta correlazione costituisce un corollario
          fondamentale del principio della  competenza  economica  ed
          intende  esprimere  la  necessita'   di   contrapporre   ai
          componenti economici  positivi  dell'esercizio  i  relativi
          componenti economici negativi degli oneri  e  spese,  siano
          essi certi che presunti. Tale correlazione si realizza: 
                per associazione di causa ad  effetto  tra  costi  ed
          erogazione per cessione di prodotti o servizi; 
                per  ripartizione   dell'utilita'   o   funzionalita'
          pluriennale su base razionale e sistematica in mancanza  di
          una  piu'  diretta  associazione  (tipico  esempio  ne   e'
          l'ammortamento); 
                per imputazione diretta di costi perche' associati  a
          funzioni  istituzionali,  perche'  associati  al  tempo,  o
          perche' sia venuta meno l'utilita' o la  funzionalita'  del
          costo. In particolare quando: 
                  a) i costi sostenuti in un esercizio esauriscano la
          loro  utilita'  gia'  nell'esercizio  stesso,  o  non   sia
          identificabile o valutabile la futura utilita'; 
                  b)  non  sia  piu'  esistente,   identificabile   o
          valutabile  la  futura  utilita'  o  la  funzionalita'  dei
          fattori produttivi i  cui  costi  erano  stati  sospesi  in
          esercizi precedenti; 
                  c) l'associazione o la ripartizione delle  utilita'
          del costo su base razionale e sistematica non risulti  piu'
          di sostanziale rilevanza. 
              In  sintesi,  i  documenti  di  programmazione   e   di
          previsione  ed  i  documenti  di  fine   esercizio   o   di
          rendicontazione   devono   rappresentare   la    dimensione
          finanziaria,   economica   e   patrimoniale    dei    fatti
          amministrativi   che   l'amministrazione   pubblica   vuole
          realizzare (bilancio di previsione e/o budget) e che si  e'
          realizzata nell'esercizio (bilancio di rendicontazione). 
          PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA 
              Il principio  della  prevalenza  della  sostanza  sulla
          forma  si  fortemente  collega  in  maniera   incisiva   al
          principio della veridicita'  e  della  significativita'  di
          ogni sistema di bilancio. Se l'informazione contabile  deve
          rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni
          ed i fatti avvenuti durante l'esercizio, e' necessario  che
          essi siano rilevati contabilmente e secondo la loro  natura
          finanziaria, economica e patrimoniale in  conformita'  alla
          loro sostanza effettiva e, quindi, alla realta' che  li  ha
          generati. 
              La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale della
          gestione    dell'amministrazione    pubblica    rappresenta
          l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione
          ed esposizione dei fatti amministrativi  nei  documenti  di
          bilancio. La prevalenza della sostanza sulla  forma  quindi
          rappresenta, pertanto, un principio  da  osservare  finche'
          non vi siano norme che ne limitino l'impiego.». 
              -  Per  i  riferimenti   del   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze del 27  marzo  2013  si  veda
          nelle note all'art. 1.