Art. 28 Nota integrativa 1. La nota integrativa espone in apposite sezioni i raccordi delle risultanze del bilancio di esercizio con i capitoli di spesa del bilancio dello Stato. Inoltre, la nota integrativa fornisce: a) un commento esplicativo dei dati presentati nello stato patrimoniale e nel conto economico, che per loro natura sono sintetici e quantitativi, e un commento delle variazioni rilevanti intervenute nelle voci tra un esercizio e l'altro; b) una evidenza delle informazioni di carattere qualitativo che per la loro natura non possono essere fornite dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico. La nota integrativa contiene, in forma descrittiva, informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dagli schemi di bilancio.