Art. 28 
 
                          Nota integrativa 
 
  1. La nota integrativa espone in apposite sezioni i raccordi  delle
risultanze del bilancio di esercizio con  i  capitoli  di  spesa  del
bilancio dello Stato. Inoltre, la nota integrativa fornisce: 
    a) un  commento  esplicativo  dei  dati  presentati  nello  stato
patrimoniale  e  nel  conto  economico,  che  per  loro  natura  sono
sintetici e quantitativi, e un commento  delle  variazioni  rilevanti
intervenute nelle voci tra un esercizio e l'altro; 
    b) una evidenza delle informazioni di carattere  qualitativo  che
per la loro natura non possono essere fornite dagli schemi  di  stato
patrimoniale e conto economico.  La  nota  integrativa  contiene,  in
forma descrittiva, informazioni ulteriori rispetto a  quelle  fornite
dagli schemi di bilancio.