Art. 29 Approvazione del bilancio d'esercizio 1. Il Servizio competente in materia di gestione delle risorse strumentali redige la relazione sulla gestione che evidenzia, in apposito prospetto, le finalita' della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attivita' svolte secondo un'articolazione per missioni e programmi sulla base degli indirizzi individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2012 e successivi aggiornamenti adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo. 2. Lo schema di bilancio d'esercizio, corredato dalla relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, viene trasmesso dal Direttore generale al Collegio dei revisori dei conti almeno quindici giorni prima della data fissata per la relativa delibera. 3. Al bilancio e' allegata la relazione del Collegio dei revisori dei conti redatta ai sensi dell'articolo 2429 del codice civile. Il Collegio dei revisori nella relazione al bilancio d'esercizio attesta l'esecuzione degli adempimenti di cui agli articoli 5, 7 e 9 del decreto ministeriale e la coerenza, nelle risultanze, del rendiconto finanziario con il conto consuntivo in termini di cassa. 4. Entro 10 giorni dalla sua deliberazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale, il bilancio d'esercizio, completo degli allegati, nonche' i documenti di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. 5. Il bilancio, approvato secondo le modalita' previste dall'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto-legge, viene trasmesso, unitamente alla relazione della Corte dei conti, alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), del decreto-legge.
Note all'art. 29: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2012 recante «Definizione delle linee guida generali per l'individuazione delle Missioni delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2012, n. 295. - Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, «Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2011, n. 145: «Art. 11 (Criteri per la specificazione e classificazione delle spese). - 1. In attuazione dell'articolo 10, unitamente alle rilevazioni contabili in termini finanziari, economici e patrimoniali, i documenti di bilancio previsivi e consuntivi rappresentano la classificazione delle spese, sulla base dello schema di cui all'allegato 2, secondo: a) missioni, definite in base allo scopo istituzionale dell'amministrazione pubblica, come individuato dalla legge e dallo statuto, in modo da fornire la rappresentazione delle singole funzioni politico-istituzionali perseguite con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili. Al fine di assicurare un piu' agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, le missioni sono definite sulla base di indirizzi adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri vigilanti, e si assume quale termine di riferimento l'individuazione delle missioni nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;». - Per il testo dell'articolo 2428 del codice civile, si rinvia alle note all'articolo 24. - Si riporta il testo dell'articolo 2429 del codice civile: «Art. 2429 (Relazione dei sindaci e deposito del bilancio). - Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attivita' svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma. Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle societa' controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle societa' collegate, deve restare depositato in copia nella sede della societa', insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finche' sia approvato. I soci possono prenderne visione. Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle societa' controllate prescritto dal comma precedente puo' essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.». - Per i riferimenti del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013, si veda nelle note all'articolo 1. - Per il testo dell'articolo 11, comma 3 del citato decreto-legge n. 82 del 2021, si veda nelle note alle premesse.