Art. 29 
 
                Approvazione del bilancio d'esercizio 
 
  1. Il Servizio competente in  materia  di  gestione  delle  risorse
strumentali redige la relazione  sulla  gestione  che  evidenzia,  in
apposito prospetto, le finalita' della spesa complessiva  riferita  a
ciascuna delle attivita' svolte secondo un'articolazione per missioni
e programmi sulla base degli indirizzi individuati  nel  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2012  e  successivi
aggiornamenti adottato ai sensi dell'articolo 11,  comma  1,  lettera
a), del decreto legislativo. 
  2. Lo schema di bilancio  d'esercizio,  corredato  dalla  relazione
sulla gestione di cui all'articolo  2428  del  codice  civile,  viene
trasmesso dal Direttore generale al Collegio dei revisori  dei  conti
almeno quindici giorni prima  della  data  fissata  per  la  relativa
delibera. 
  3. Al bilancio e' allegata la relazione del Collegio  dei  revisori
dei conti redatta ai sensi dell'articolo 2429 del codice  civile.  Il
Collegio dei revisori nella relazione al bilancio d'esercizio attesta
l'esecuzione degli adempimenti di cui agli articoli  5,  7  e  9  del
decreto ministeriale e la coerenza, nelle risultanze, del  rendiconto
finanziario con il conto consuntivo in termini di cassa. 
  4. Entro 10 giorni dalla sua deliberazione, ai sensi  dell'articolo
5, comma  5,  del  decreto  ministeriale,  il  bilancio  d'esercizio,
completo degli allegati, nonche' i documenti di cui  all'articolo  5,
comma 3 del decreto ministeriale, sono trasmessi alla Presidenza  del
Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  5.  Il  bilancio,   approvato   secondo   le   modalita'   previste
dall'articolo 11, comma  3,  lettera  a),  del  decreto-legge,  viene
trasmesso, unitamente alla relazione  della  Corte  dei  conti,  alle
Commissioni  parlamentari  competenti  e   al   COPASIR,   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera b), del decreto-legge. 
 
          Note all'art. 29: 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          del 12 dicembre 2012 recante «Definizione delle linee guida
          generali  per   l'individuazione   delle   Missioni   delle
          Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 11, comma
          1, lett. a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2012, n.
          295. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  11,  comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  91,
          «Disposizioni  recanti  attuazione  dell'articolo  2  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  adeguamento
          ed armonizzazione dei sistemi contabili», pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2011, n. 145: 
              «Art.   11   (Criteri   per   la    specificazione    e
          classificazione  delle   spese).   -   1.   In   attuazione
          dell'articolo 10, unitamente alle rilevazioni contabili  in
          termini finanziari, economici e patrimoniali,  i  documenti
          di  bilancio  previsivi  e  consuntivi   rappresentano   la
          classificazione delle spese, sulla base dello schema di cui
          all'allegato 2, secondo: 
                a)   missioni,   definite   in   base   allo    scopo
          istituzionale    dell'amministrazione    pubblica,     come
          individuato dalla legge e dallo statuto, in modo da fornire
          la     rappresentazione     delle     singole      funzioni
          politico-istituzionali   perseguite    con    le    risorse
          finanziarie, umane e strumentali disponibili.  Al  fine  di
          assicurare un piu' agevole  consolidamento  e  monitoraggio
          dei conti pubblici, le missioni sono definite sulla base di
          indirizzi adottati con decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sentiti i Ministeri vigilanti, e  si  assume
          quale  termine  di   riferimento   l'individuazione   delle
          missioni nel bilancio dello Stato, ai  sensi  dell'articolo
          21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;». 
              - Per il testo dell'articolo 2428 del codice civile, si
          rinvia alle note all'articolo 24. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2429  del  codice
          civile: 
              «Art.  2429  (Relazione  dei  sindaci  e  deposito  del
          bilancio). -  Il  bilancio  deve  essere  comunicato  dagli
          amministratori  al  collegio  sindacale   e   al   soggetto
          incaricato  della  revisione  legale  dei  conti,  con   la
          relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per
          l'assemblea che deve discuterlo. 
              Il collegio sindacale deve riferire  all'assemblea  sui
          risultati dell'esercizio sociale  e  sull'attivita'  svolta
          nell'adempimento dei propri doveri, e fare le  osservazioni
          e  le  proposte  in  ordine  al   bilancio   e   alla   sua
          approvazione,  con  particolare  riferimento  all'esercizio
          della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma. 
              Il  bilancio,  con  le  copie   integrali   dell'ultimo
          bilancio  delle  societa'  controllate   e   un   prospetto
          riepilogativo  dei  dati  essenziali  dell'ultimo  bilancio
          delle societa' collegate, deve restare depositato in  copia
          nella sede della societa', insieme con le  relazioni  degli
          amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della
          revisione legale dei conti, durante i quindici  giorni  che
          precedono l'assemblea, e  finche'  sia  approvato.  I  soci
          possono prenderne visione. 
              Il deposito  delle  copie  dell'ultimo  bilancio  delle
          societa' controllate prescritto dal comma  precedente  puo'
          essere sostituito, per quelle incluse  nel  consolidamento,
          dal  deposito  di  un  prospetto  riepilogativo  dei   dati
          essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.». 
              -  Per  i  riferimenti   del   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze del 27 marzo  2013,  si  veda
          nelle note all'articolo 1. 
              - Per il testo dell'articolo 11,  comma  3  del  citato
          decreto-legge n. 82 del  2021,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.