Art. 30 
 
                        Bilancio consolidato 
 
  1. L'Agenzia redige il bilancio consolidato  ove  ne  ricorrano  le
condizioni previste  dall'articolo  18  del  decreto  legislativo  31
maggio 2011, n. 91. 
 
          Note all'art. 30: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  18,  del  citato
          decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91: 
              «Art. 18 (Bilancio  consolidato  delle  amministrazioni
          pubbliche). - 1. Con decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con i Ministri  interessati,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  entro  il  31  dicembre  2012,  e'
          individuato uno schema tipo di bilancio  consolidato  delle
          amministrazioni pubbliche con le proprie aziende,  societa'
          partecipate ed altri organismi  controllati.  Nel  medesimo
          decreto  sono  stabiliti  i  tempi  e  le   modalita'   per
          l'adozione  dei  bilanci  consolidati   e   per   la   loro
          pubblicazione. 
              2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 e' trasmesso
          alle Camere per l'espressione del parere  delle  competenti
          Commissioni parlamentari, da rendere  entro  trenta  giorni
          dalla trasmissione. Decorso tale termine, il  decreto  puo'
          comunque essere adottato.».