Art. 30 Bilancio consolidato 1. L'Agenzia redige il bilancio consolidato ove ne ricorrano le condizioni previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
Note all'art. 30: - Si riporta il testo dell'articolo 18, del citato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91: «Art. 18 (Bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2012, e' individuato uno schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, societa' partecipate ed altri organismi controllati. Nel medesimo decreto sono stabiliti i tempi e le modalita' per l'adozione dei bilanci consolidati e per la loro pubblicazione. 2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato.».