Art. 31 
 
                           Piano dei conti 
 
  1. Ai fini  della  tenuta  delle  scritture  contabili  d'esercizio
l'Agenzia adotta un piano dei conti. 
  2. Il piano dei conti e' costituito da un elenco di conti di natura
patrimoniale, economica e d'ordine, articolati in modo da  consentire
la  rilevazione  e   l'analisi   dettagliata   di   tutti   i   fatti
amministrativi dell'Agenzia aventi rilevanza ai  fini  civilistici  e
fiscali, nonche' ai fini dell'armonizzazione  con  gli  schemi  e  le
classificazioni previsti per il bilancio dello Stato. 
  3. La struttura del piano dei conti e le procedure di  integrazione
e  variazione  dello  stesso,  ove  non  disciplinate   dalle   norme
applicabili   alle   pubbliche   amministrazioni   in    contabilita'
civilistica, sono  stabilite  nel  Manuale  di  contabilita'  di  cui
all'articolo 7.