Art. 31 Piano dei conti 1. Ai fini della tenuta delle scritture contabili d'esercizio l'Agenzia adotta un piano dei conti. 2. Il piano dei conti e' costituito da un elenco di conti di natura patrimoniale, economica e d'ordine, articolati in modo da consentire la rilevazione e l'analisi dettagliata di tutti i fatti amministrativi dell'Agenzia aventi rilevanza ai fini civilistici e fiscali, nonche' ai fini dell'armonizzazione con gli schemi e le classificazioni previsti per il bilancio dello Stato. 3. La struttura del piano dei conti e le procedure di integrazione e variazione dello stesso, ove non disciplinate dalle norme applicabili alle pubbliche amministrazioni in contabilita' civilistica, sono stabilite nel Manuale di contabilita' di cui all'articolo 7.