Art. 12
Borse di studio per l'accesso all'universita'
1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi
degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nelle more
dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli importi delle borse di
studio e i requisiti di eleggibilita' per l'accesso alle stesse sono
definiti, per il periodo di riferimento del PNRR, con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca, in deroga alle
disposizioni del medesimo articolo 7, comma 7, del decreto
legislativo n. 68 del 2012. Per le finalita' di cui al primo periodo,
le risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
confluiscono sul fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo n. 68 del 2012, e sono ripartite con le
modalita' ordinariamente previste per il fondo medesimo.
Riferimenti normativi
- Il riferimento al testo del regolamento (UE) 2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021
e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 5.
- Si riporta il testo dell'articolo 7 e dell'articolo
18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione
della normativa di principio in materia di diritto allo
studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista
dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e
d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i
principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3,
lettera f), e al comma 6):
«Art. 7 (Definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni). - 1. Al fine di garantire l'erogazione dei
LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, la
determinazione dell'importo standard della borsa di studio
tiene in considerazione le differenziazioni territoriali
correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari.
La concessione delle borse di studio e' assicurata a tutti
gli studenti aventi i requisiti di eleggibilita' di cui
all'articolo 8, nei limiti delle risorse disponibili nello
stato di previsione del Ministero a legislazione vigente.
2. L'importo standard della borsa di studio e'
determinato, in modo distinto per condizione abitativa
dello studente, in base alla rilevazione dei costi di
mantenimento agli studi, in termini di costi delle
prestazioni essenziali relative alle seguenti definizioni
delle voci di costo:
a) la voce materiale didattico comprende la spesa
per libri di testo e strumenti didattici indispensabili per
lo studio. Non e' compresa la spesa per l'acquisto di
personal computer ed altri strumenti od attrezzature
tecniche o informatiche;
b) la voce trasporto comprende la spesa effettuata
per spostamenti in area urbana ed extra-urbana, dalla sede
abitativa alla sede di studio, con riferimento alle tariffe
piu' economiche degli abbonamenti del trasporto pubblico.
Per gli studenti fuori sede e' computato anche il costo per
il raggiungimento della sede di origine due volte l'anno
con riferimento alle tariffe piu' economiche del trasporto
pubblico;
c) la voce ristorazione comprende, per gli studenti
fuori sede, la spesa relativa al servizio offerto per due
pasti giornalieri, dalle mense universitarie o da strutture
convenzionate, ovvero la spesa per mangiare in casa; per
gli studenti in sede e pendolari, la spesa per un pasto
giornaliero;
d) la voce alloggio e' riferita allo studente fuori
sede e comprende la spesa per l'affitto in stanza doppia o
residenza universitaria e per le relative spese accessorie
(condominio, riscaldamento, luce, acqua, gas, tassa sui
rifiuti), tenuto conto dei canoni di locazione mediamente
praticati sul mercato nei diversi comuni sede dei corsi;
e) la voce accesso alla cultura include la spesa
essenziale effettuata dagli studenti per frequentare eventi
culturali presso la citta' sede dell'ateneo per il
completamento del percorso formativo.
3. La spesa verra' stimata in valore standard, con
riferimento a studenti il cui nucleo familiare abbia un
valore dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEEU) fino al 20 per cento superiore al
limite massimo previsto dai requisiti di eleggibilita' di
cui all'articolo 8, computata su undici mesi.
4. La borsa di studio e' attribuita per concorso agli
studenti che si iscrivono, entro il termine previsto dai
bandi, ai corsi e che risultino idonei al loro
conseguimento in relazione al possesso dei requisiti di
eleggibilita' di cui all'articolo 8, indipendentemente dal
numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo
precedente.
5. La borsa di studio e' destinata anche agli
iscritti ai corsi di istruzione superiore nelle scienze
della difesa e della sicurezza, attivati ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28
novembre 1997, n. 464, ad eccezione degli allievi delle
Accademie militari per gli ufficiali delle Forze armate e
della Guardia di finanza e degli altri istituti militari di
istruzione superiore.
6. I livelli essenziali delle prestazioni di
assistenza sanitaria sono garantiti a tutti gli studenti
iscritti ai corsi, uniformemente sul territorio nazionale.
Gli studenti fruiscono dell'assistenza sanitaria di base
nella regione o provincia autonoma in cui ha sede
l'universita' o istituzione di alta formazione artistica,
musicale e coreutica cui sono iscritti, anche se diversa da
quella di residenza. I relativi costi sono compensati tra
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito delle vigenti procedure che disciplinano la
mobilita' sanitaria.
7. L'importo della borsa di studio e' determinato con
decreto del Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il
Consiglio nazionale degli studenti universitari, da
adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sulla base di quanto previsto ai commi 2
e 3. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri e le
modalita' di riparto del fondo integrativo statale per la
concessione delle borse di studio. Il decreto e' aggiornato
con cadenza triennale. Con il medesimo decreto sono
altresi' definiti i requisiti di eleggibilita' per
l'accesso alle borse di studio di cui all'articolo 8.
8. In attesa dell'adozione del decreto di cui al
comma 7 e per i primi tre anni accademici dalla data di
entrata in vigore del presente decreto l'importo della
borsa di studio e' determinato in misura diversificata in
relazione alla condizione economica e abitativa dello
studente con decreto adottato entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento e
secondo le modalita' di cui al comma 7.».
«Art. 18 (Sistema di finanziamento). - 1. Nelle more
della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fabbisogno
finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i
servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo
7, comma 2, a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche
se privi di mezzi, che presentino i requisiti di
eleggibilita' di cui all'articolo 8 e' coperto con le
seguenti modalita':
a) dal fondo integrativo statale per la concessione
di borse di studio, appositamente istituito a decorrere
dall'anno finanziario 2012 nello stato di previsione del
Ministero, sul quale confluiscono le risorse previste a
legislazione vigente dall'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147, e di
cui all'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre
2011, n. 183, e da assegnare in misura proporzionale al
fabbisogno finanziario delle regioni;
b) dal gettito derivante dall'importo della tassa
regionale per il diritto allo studio istituita, ai sensi
dell'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 8;
c) dalle risorse proprie delle regioni, oltre al
gettito di cui alla lettera b), in misura pari ad almeno il
40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo
integrativo statale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. L'impegno delle regioni in termini maggiori
rispetto a quanto previsto al comma 1, lettera c), e'
valutato attraverso l'assegnazione di specifici incentivi
nel riparto del fondo integrativo statale di cui al comma
1, lettera a), e del fondo per il finanziamento ordinario
alle universita' statali che hanno sede nel rispettivo
contesto territoriale.
4. Con il decreto di cui all'articolo 7, comma 7,
sono definiti i criteri e le modalita' di riparto del fondo
integrativo statale.
5. A decorrere dal 2012 la dotazione del Fondo di cui
al comma 1, lettera a), e' incrementata della somma di
500.000 euro, conseguentemente e' ridotta di pari importo
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1,
della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e successive
modificazioni.
6. Al fine della razionalizzazione dell'uso delle
risorse disponibili, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sono autorizzate a destinare alle borse
di studio le residue risorse di cui all'articolo 4, commi
99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
7. Le risorse di cui al Fondo integrativo statale,
finalizzato a rimuovere gli ostacoli di ordine economico,
sociale e personale che limitano l'accesso e il
conseguimento dei piu' alti gradi di istruzione superiore
agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,
confluiscono dal bilancio dello stato, mantenendo le
proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione
vincolata attribuiti alle regioni, in attuazione
dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Tali
risorse sono escluse dalle riduzioni di risorse erariali a
qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario
di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve le riduzioni
gia' concordate in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
8. L'importo della tassa per il diritto allo studio
e' disciplinato dall'articolo 3 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della
finanza pubblica, il cui comma 21 e' sostituito dal
seguente:
"21. Le regioni e le province autonome
rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo
studio articolandolo in 3 fasce. La misura minima della
fascia piu' bassa della tassa e' fissata in 120 euro e si
applica a coloro che presentano una condizione economica
non superiore al livello minimo dell'indicatore di
situazione economica equivalente corrispondente ai
requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP del diritto
allo studio. I restanti valori della tassa minima sono
fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che presentano un
indicatore di situazione economica equivalente
rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del
livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilita' per
l'accesso ai LEP del diritto allo studio. Il livello
massimo della tassa per il diritto allo studio e' fissato
in 200 euro. Qualora le Regioni e le province autonome non
stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo
della tassa di ciascuna fascia, la stessa e' dovuta nella
misura di 140 euro. Per ciascun anno il limite massimo
della tassa e' aggiornato sulla base del tasso di
inflazione programmato.".
9. L'erogazione degli altri strumenti e servizi
previsti dal presente decreto, in aggiunta a quelli
relativi alla garanzia dei livelli essenziali delle
prestazioni, e' finanziata dalle risorse proprie delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano,
delle universita' e delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza
pubblica.
10. Nell'ambito della propria autonomia, le
universita' e le istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica possono destinare una quota del
gettito dei contributi universitari all'erogazione degli
interventi di cui al presente decreto.».