Art. 13
Supporto tecnico al Ministero dell'universita' e della ricerca
1. All'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
dopo il comma 6-ter e' inserito il seguente:
«6-ter. 1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi del
Piano nazionale di ripresa e resilienza e assolvere ai connessi
adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo
degli investimenti, il Ministero dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per
l'anno 2021, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni
previste dal Programma di gare strategiche ICT della societa' Consip
Spa, servizi professionali di assistenza tecnica per la
trasformazione digitale, il data management, la definizione di
strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'universita' e della ricerca. ».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 64 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure) come modificato dalla presente legge:
«Art. 64 (Semplificazione delle procedure di
valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure
attuative del PNRR nel campo della ricerca). - 1.
All'articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le
parole "tramite appositi comitati, " e ", tenendo conto in
particolare dei principi della tecnica di valutazione tra
pari" sono soppresse.
2. L'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e' sostituito dal seguente:
"Art. 21. (Comitato nazionale per la valutazione della
ricerca). - 1. Al fine di promuovere la qualita' della
ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure
di valutazione, e' istituito il Comitato nazionale per la
valutazione della ricerca (CNVR). Il CNVR e' composto da
quindici studiosi, italiani o stranieri, di elevata
qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a
una pluralita' di aree disciplinari, nominati con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca, tra i quali
tre componenti sono scelti dal Ministro dell'universita' e
della ricerca e gli altri dodici sono designati, due
ciascuno e nel rispetto del principio della parita' di
genere, dal Consiglio universitario nazionale, dalla
Conferenza dei rettori delle universita' italiane, dalla
Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca,
dall'European Research Council e dall'Accademia nazionale
dei Lincei e, uno ciascuno, dalla European Science
Foundation e dal Consiglio nazionale dei ricercatori e dei
tecnologi. Il Comitato e' regolarmente costituito con
almeno dieci componenti.
2. Il CNVR, in particolare:
a) indica i criteri generali per le attivita' di
selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel
rispetto dei principi indicati dal decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 20,
tenendo in massima considerazione le raccomandazioni
approvate da organizzazioni internazionali di cui l'Italia
e' parte;
b) nomina i componenti dei comitati di valutazione,
ove previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca di cui all'articolo 20;
c) provvede allo svolgimento, anche parziale, delle
procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca
di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o
convenzione con essi;
d) definisce i criteri per la individuazione e
l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e
professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione
tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca;
e) predispone rapporti specifici sull'attivita'
svolta e una relazione annuale in materia di valutazione
della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la
pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle
relazioni del CNVR.
3. Il CNVR definisce le proprie regole di
organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno
il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati
in aspettativa per la durata del mandato. L'incarico di
componente del CNVR e' di durata quinquennale, non
rinnovabile. In caso di cessazione di un componente prima
della scadenza del proprio mandato, il componente che viene
nominato in sostituzione resta in carica per la durata
residua del mandato. Il compenso dei componenti del
Comitato e' stabilito nel decreto di nomina, nel limite
previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge 30
dicembre 2020, n. 178.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il CNVR si avvale
delle risorse umane, strumentali e finanziarie del
Ministero dell'universita' e della ricerca.".
3. In sede di prima applicazione, il Comitato nazionale
per la valutazione della ricerca di cui al comma 2 e'
composto dai componenti del Comitato nazionale dei garanti
per la ricerca in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto ed e' integrato nella sua piena
composizione dal Ministro dell'universita' e della ricerca
nel rispetto del principio della parita' di genere. Sono
fatti salvi gli atti inerenti alle procedure valutative del
Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in essere
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
parole "Comitato nazionale dei garanti della ricerca"
devono intendersi riferite, ovunque ricorrano, al "Comitato
nazionale per la valutazione della ricerca".
4. All'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, le parole "Comitato nazionale dei garanti per
la ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "Comitato
nazionale per la valutazione della ricerca".
5. All'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, la lettera b) e' abrogata.
6. In relazione alle accresciute esigenze in tema di
selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di
ricerca connessi all'attuazione del PNRR, il Fondo per la
valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di
cui all'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, e' incrementato di 5 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 20 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022. L'incremento di cui al presente comma e le
somme eventualmente non impiegate per l'attivazione delle
convenzioni di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma
550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono finalizzate
a promuovere l'attivita' di valutazione degli esperti
tecnico-scientifici e professionali, anche in deroga al
limite massimo del 7 per cento di cui al secondo periodo
del citato articolo 1, comma 551, della legge n. 178 del
2020, nonche' alla stipula di accordi o convenzioni con
enti ed istituzioni, anche esteri, di riconosciuto
prestigio nell'ambito della valutazione della ricerca, in
ordine allo svolgimento di attivita' di supporto
specialistico e di analisi, di valutazione economica e
finanziaria ovvero di verifica, monitoraggio e controllo
sugli interventi nel settore della ricerca, con particolare
riferimento a quelli previsti dal PNRR. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, relativamente alla quota destinata ai compiti
dell'Agenzia Nazionale della ricerca in materia di
valutazione dell'impatto di attivita' di ricerca.
6-bis. Anche al fine di supportare l'attivita' del
Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui
all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il
Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato
ad assumere, nei limiti della dotazione organica e in
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, con decorrenza
non anteriore al 1° gennaio 2022, attraverso le procedure
concorsuali pubbliche e con le modalita' di cui
all'articolo 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, sessantanove unita' di personale da inquadrare
nell'Area III, posizione F1, del comparto Funzioni
centrali, con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato in esito alla prova scritta di cui al quarto
periodo dell'articolo 1, comma 939, della legge n. 178 del
2020. Per l'espletamento delle procedure concorsuali
previste dal presente comma e' autorizzata, per l'anno
2021, la spesa di euro 100.000. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a euro 100.000 per
l'anno 2021 e a euro 2.760.845 annui a decorrere dall'anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.
6-ter. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle
misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva
del contingente previsto dall'articolo 9, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, e' incrementata,
nei limiti della dotazione organica del Ministero
dell'universita' e della ricerca, di quindici unita' di
personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Per i
medesimi anni di cui al primo periodo, in aggiunta al
contingente di cui al citato articolo 9, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 165 del 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto
del Ministro dell'universita' e della ricerca e' istituito
un posto di funzione di livello dirigenziale generale,
assegnato alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto.
Per le finalita' di cui al presente comma la dotazione
finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli
uffici di diretta collaborazione del Ministero
dell'universita' e della ricerca, di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
12, e' incrementata di 30.000 euro per l'anno 2021 e di
90.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma,
pari a 118.476,61 euro per l'anno 2021 e a 337.407,12 euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'universita' e della ricerca.
6-ter. 1. Al fine di garantire l'attuazione degli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio,
rendicontazione e controllo degli investimenti, il
Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato,
entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno
2021, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle
convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT
della societa' Consip Spa, servizi professionali di
assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data
management, la definizione di strategie e soluzioni per il
cloud e per la cybersicurezza. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al
Ministero dell'universita' e della ricerca.
6-quater. Per le finalita' di sviluppo, sperimentazione
e messa a regime dei sistemi e delle nuove funzionalita'
strumentali di gestione amministrativa e contabile
finalizzate a rendere piu' efficiente ed efficace l'azione
amministrativa e per potenziare le attivita' a supporto
degli uffici scolastici regionali e degli uffici centrali,
nonche' al fine di avviare tempestivamente le procedure di
attuazione e monitoraggio degli interventi del PNRR e di
supportare gli enti locali nell'attuazione degli interventi
di edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e'
autorizzato ad assumere, nel biennio 2021-2022, in aggiunta
alle vigenti facolta' assunzionali, un contingente di alta
professionalita' pari a cinquanta unita', da inquadrare
nell'Area III, posizione economica F3. Per il reclutamento
del suddetto contingente di personale, il Ministero
dell'istruzione e' autorizzato a bandire, senza il previo
svolgimento delle previste procedure di mobilita', apposite
procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esame orale
per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso, oltre
che del titolo di studio previsto per il profilo
professionale di inquadramento e della conoscenza della
lingua inglese, anche di dottorato di ricerca pertinente al
profilo professionale richiesto. I bandi di selezione
stabiliscono i titoli da valutare e i punteggi
attribuibili, lo svolgimento di un esame orale da parte del
candidato, anche finalizzato ad accertare la conoscenza
della lingua inglese nonche' dell'eventuale altra lingua
straniera tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta
del candidato, in un grado non inferiore al livello di
competenza B2 di cui al "Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)", svolto
nelle sedi e secondo le modalita' indicate
dall'amministrazione anche con l'utilizzo di strumenti
informatici e digitali, nel rispetto dei principi inerenti
allo svolgimento in modalita' decentrata e telematica delle
procedure concorsuali, garantendo l'identificazione dei
partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro
tracciabilita' e le modalita' di composizione delle
commissioni esaminatrici. Per l'espletamento delle
procedure concorsuali previste dal presente comma e'
autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000.
6-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 6-quater
e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2021 e
di euro 2.236.523 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6-sexies. Per garantire la funzionalita' degli uffici
del Ministero dell'istruzione, con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si provvede all'adeguamento della struttura
organizzativa del medesimo Ministero, apportando modifiche
ai regolamenti di organizzazione vigenti e prevedendo
l'istituzione di tre posizioni dirigenziali di livello
generale. Conseguentemente, la dotazione organica dei
dirigenti di prima fascia e' corrispondentemente
incrementata. Nelle more dell'adozione del decreto del
Presidente della Repubblica di cui al primo periodo, le tre
posizioni dirigenziali di livello generale sono
temporaneamente assegnate nel numero di una all'Ufficio di
gabinetto e due ai rispettivi dipartimenti del Ministero
dell'istruzione, per lo svolgimento di un incarico di
studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Per le medesime finalita' la dotazione finanziaria per gli
uffici di diretta collaborazione e' incrementata di 300.000
euro per l'anno 2021 e di 800.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2022. Ai fini dell'attuazione del presente comma,
e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 547.400
per l'anno 2021 e di euro 1.542.200 annui a decorrere
dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6-septies. Il contributo di cui all'articolo 1, comma
385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in
favore della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso
l'Accademia nazionale dei Lincei e' prorogato per l'anno
2021. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Al fine di realizzare interventi di investimento
finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane
disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi delle
istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e
coreutica, ovvero alla tutela di strutture di particolare
rilievo storico ed architettonico delle medesime
istituzioni e' autorizzata la spesa di 12 milioni di euro
per l'anno 2021 da assegnare alle istituzioni dell'alta
formazione artistica musicale e coreutica a titolo di
cofinanziamento degli interventi di cui al presente comma.
7-bis. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 12
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 8 milioni di euro mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come
rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della legge 27
dicembre 2019, n. 160;
b) quanto a 4 milioni di euro mediante utilizzo delle
somme, conservate nel conto dei residui, di cui
all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio anche in conto residui.
8. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338,
al comma 2, la parola "50" e' sostituita dalla seguente
"75".
9. L'efficacia della disposizione del comma 8, i cui
oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione
di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla
definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio
dell'Unione europea.».