Art. 14
Ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea
1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza, all'articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
«Nell'ambito dei criteri generali di cui al primo periodo, al fine di
promuovere l'interdisciplinarita' dei corsi di studio e la formazione
di profili professionali innovativi, una parte dei crediti formativi
complessivi puo' essere riservata ad attivita' affini o integrative,
comunque relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti
disciplinari non previsti per le attivita' di base o per le attivita'
caratterizzanti del corso di studio. Tali attivita' possono essere
organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori,
esercitazioni, seminari o altre attivita' purche' finalizzate
all'acquisizione di conoscenze e abilita' funzionalmente correlate al
profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio.».
2. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, con i decreti
di cui all'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
si provvede alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori
scientifico- disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli
insegnamenti, anche al fine di assicurare la loro rispondenza agli
elementi di flessibilita' e di interdisciplinarita' di cui al comma
1.
2-bis. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale
di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti
complementari, in riferimento a quanto disposto dal comma 2
dell'articolo 3 del decreto del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale 4 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
149 del 24 giugno 2021, relativamente all'ampliamento dell'offerta
formativa universitaria nel territorio delle regioni dell'Italia
centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, il Ministero
dell'universita' e della ricerca puo' autorizzare la presentazione di
proposte di nuova istituzione dei corsi di studio connessi al citato
ampliamento dell'offerta formativa, in deroga ai termini
ordinariamente previsti, al fine di garantirne l'avvio dall'anno
accademico 2022/2023.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 95, e del comma 99
dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- 1.-94. Omissis.
95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato
dagli atenei, con le modalita' di cui all'articolo 11,
commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in
conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della
normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il
Consiglio universitario nazionale e le Commissioni
parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati,
limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i
quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata
in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. Nell'ambito dei
criteri generali di cui al primo periodo, al fine di
promuovere l'interdisciplinarita' dei corsi di studio e la
formazione di profili professionali innovativi, una parte
dei crediti formativi complessivi puo' essere riservata ad
attivita' affini o integrative, comunque relative a settori
scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non
previsti per le attivita' di base o per le attivita'
caratterizzanti del corso di studio. Tali attivita' possono
essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento,
laboratori, esercitazioni, seminari o altre attivita'
purche' finalizzate all'acquisizione di conoscenze e
abilita' funzionalmente correlate al profilo culturale e
professionale identificato dal corso di studio. I decreti
di cui al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli
obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli
sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello
internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in
sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in
corrispondenza di attivita' didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
96. - 98. Omissis.
99. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si provvede, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo
criteri di affinita' scientifica e didattica,
all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori
scientifico- disciplinari, nell'ambito dei quali sono
raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la
pertinenza della titolarita' ai medesimi settori, nonche' i
raggruppamenti concorsuali.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Ministro per il Sud e la coesione territoriale 4 maggio
2021, (Modalita' di ripartizione, termini, criteri e
modalita' di accesso e di rendicontazione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n.
178):
«Art. 3 (Modalita' di accesso, riparto del fondo e
beneficiari). - 1. I contributi del Fondo per il triennio
2021-2023, compatibilmente con la normativa sugli aiuti di
Stato, laddove applicabile, sono assegnati a seguito di
apposito bando emanato dell'Agenzia per la coesione
territoriale, volto a selezionare interventi per il
sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di
ricerca, al trasferimento tecnologico e all'ampliamento
dell'offerta formativa universitaria.
2. La dotazione finanziaria del Fondo e' egualmente
ripartita tra i tre settori di intervento:
i. 20 milioni di euro sono destinati al sostegno per
la creazione o potenziamento di centri di ricerca. Sono
finanziati prioritariamente interventi per la realizzazione
di infrastrutture per la ricerca, lo sviluppo e la
co-progettazione di soluzioni e tecnologie innovative
(laboratori di ricerca industriale, laboratori di prove e
test, dimostratori tecnologici, centri di eccellenza,
centri di innovazione aziendali) e per l'implementazione di
specifici programmi di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale;
ii. 20 milioni di euro sono destinati al sostegno per
il trasferimento tecnologico. Sono finanziati
prioritariamente progetti che promuovono percorsi integrati
di valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica e
privata e di accesso al mercato, anche finalizzati alla
creazione di imprese innovative, attraverso l'erogazione di
servizi di validazione e sviluppo tecnologico,
rafforzamento imprenditoriale, sviluppo dei modelli di
imprenditorialita', supporto alla tutela della proprieta'
intellettuale, accesso a operazioni di co-investimento,
supporto alla definizione e implementazione di strategie di
innovazione aziendale, supporto alla definizione e
implementazione di strategie e accordi industriali e
commerciali;
iii. 20 milioni di euro sono destinati al sostegno
per l'ampliamento dell'offerta formativa universitaria.
Sono finanziati prioritariamente programmi di formazione
universitaria, alta formazione specialistica e formazione
terziaria professionalizzante, coerenti con le vocazioni
economiche territoriali e le strategie regionali di
specializzazione intelligente, orientati alla conoscenza
delle nuove tecnologie abilitanti e allo sviluppo delle
competenze imprenditoriali, eventualmente anche con il
coinvolgimento attivo di entita' industriali e
organizzazioni imprenditoriali.
3. Il bando e' diretto a centri di ricerca e
Universita', anche in cooperazione con enti pubblici, anche
economici, imprese pubbliche e provate, operatori
specializzati negli ambiti di azione del presente decreto,
che hanno sedi principali o decentrate, nel territorio
delle province dell'area del cratere sismico del Centro
Italia del 2016, come individuato negli allegati 1, 2 e
2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
4. L'Agenzia per la coesione territoriale disciplina le
modalita' e i termini di presentazione delle proposte di
intervento secondo le disposizioni del presente decreto.
5. All'esito della procedura svolta dall'Agenzia per la
coesione territoriale, la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per le politiche di coesione
dispone con proprio decreto, per ciascun ambito del
sostegno, l'assegnazione del contributo ai beneficiari
selezionati, fino a concorrenza della relativa dotazione.
Eventuali residui sono assegnati secondo l'ordine di
punteggio ai progetti non finanziati dei tre ambiti.».