Art. 15
Alloggi per studenti
1. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: «Al
fine di semplificare e rendere tempestivi ed efficaci la selezione e
il monitoraggio degli interventi, le procedure sono effettuate
esclusivamente con modalita' digitali e attraverso la
informatizzazione del processo edilizio e del progetto con
l'esclusivo utilizzo di strumenti per la rappresentazione digitale
del processo costruttivo. I progetti devono prevedere, a pena di
inammissibilita', il numero dei posti letto attesi. Con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca sono individuati i progetti
ammessi a finanziamento e sono assegnate le relative risorse, con
conseguente individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti
ai singoli progetti.»;
b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Al fine di
perseguire gli obiettivi individuati nella comunicazione della
Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo,
recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono promossi
prioritariamente la ristrutturazione, la trasformazione, anche
attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e l'acquisto di
strutture ed immobili esistenti con la finalita' di perseguire
elevati standard ambientali nella costruzione e nella gestione degli
interventi.»
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 14
novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e
residenze per studenti universitari) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Interventi per alloggi e residenze per
studenti universitari). - 1. Per consentire il concorso
dello Stato alla realizzazione di interventi necessari per
l'abbattimento delle barriere architettoniche, per
l'adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di
sicurezza e per la manutenzione straordinaria, il recupero
e la ristrutturazione di immobili gia' esistenti, adibiti o
da adibire ad alloggi o residenze per gli studenti
universitari, nonche' di interventi di nuova costruzione e
acquisto di aree ed edifici da adibire alla medesima
finalita' da parte delle regioni, delle province autonome
di Trento e di Bolzano, degli organismi regionali di
gestione per il diritto allo studio universitario di cui
all'articolo 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, delle
universita' statali e di quelle legalmente riconosciute,
dei collegi universitari di cui all'articolo 33 della legge
31 ottobre 1966, n. 942, di consorzi universitari
costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo unico
delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592, di cooperative di studenti
senza fini di lucro e di organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale operanti nel settore del diritto allo
studio, e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per
ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. A decorrere dal 2003
l'ammontare della spesa e' determinato dalla legge
finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Gli interventi di cui al presente comma
possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di lavori pubblici, a soggetti
privati in concessione di costruzione e gestione o in
concessione di servizi, o a societa' di capitali pubbliche
o a societa' miste pubblico-private anche a prevalente
capitale privato.
2. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui al comma 1
attraverso un contributo non superiore al 75 per cento del
costo totale previsto da progetti esecutivi immediatamente
realizzabili. Le regioni, le province autonome di Trento e
di Bolzano, gli organismi regionali di cui al comma 1 e gli
altri soggetti che partecipano al finanziamento degli
interventi non possono utilizzare per la relativa copertura
finanziaria le risorse gia' stanziate negli esercizi
precedenti al 2000. Le risorse derivanti dai finanziamenti
statali per l'edilizia residenziale pubblica possono
concorrere alla copertura finanziaria della quota a carico
dei soggetti beneficiari in misura non superiore al
sessanta per cento.
3. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, sentite la Conferenza
dei rettori delle universita' italiane e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le procedure e le modalita' per la
presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi
finanziamenti. Al fine di semplificare e rendere tempestivi
ed efficaci la selezione e il monitoraggio degli
interventi, le procedure sono effettuate esclusivamente con
modalita' digitali e attraverso la informatizzazione del
processo edilizio e del progetto con l'esclusivo utilizzo
di strumenti per la rappresentazione digitale del processo
costruttivo. I progetti devono prevedere, a pena di
inammissibilita', il numero dei posti letto attesi. Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono
individuati i progetti ammessi a finanziamento e sono
assegnate le relative risorse, con conseguente
individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti ai
singoli progetti.
4. Gli alloggi e le residenze di cui al comma 1 hanno
la finalita' di ospitare gli studenti universitari, nonche'
di offrire anche agli altri iscritti alle universita'
servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e
attivita' culturali e ricreative. A tale fine, con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, emanato entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dei
lavori pubblici e la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono definiti gli standard minimi qualitativi
degli interventi per gli alloggi e le residenze
universitarie di cui alla presente legge, nonche' linee
guida relative ai parametri tecnici ed economici per la
loro realizzazione, anche in deroga alle norme vigenti in
materia di edilizia residenziale, a condizione che permanga
la destinazione degli alloggi e delle residenze alle
finalita' di cui alla presente legge. Resta ferma
l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di
controlli da parte delle competenti autorita' regionali. Il
decreto di cui al presente comma prevede parametri
differenziati per gli interventi di manutenzione
straordinaria, recupero, ristrutturazione e per gli
interventi di nuova costruzione, al fine di assicurare la
tutela dei valori architettonici degli edifici esistenti,
garantendo comunque il rispetto delle esigenze relative
alla sicurezza, alla prevenzione antisismica, alla tutela
igienico-sanitaria, nonche' alla tutela dei valori
storico-artistici. Le disposizioni del decreto prevalgono
su quelle dei regolamenti edilizi.
4-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi individuati
nella comunicazione della Commissione europea dell'11
dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza, sono promossi
prioritariamente la ristrutturazione, la trasformazione,
anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione,
e l'acquisto di strutture ed immobili esistenti con la
finalita' di perseguire elevati standard ambientali nella
costruzione e nella gestione degli interventi.
5. Gli enti di cui al comma 1 elaborano specifici
progetti per la realizzazione degli interventi entro tre
mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4.
All'istruttoria dei progetti provvede una commissione
istituita presso il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nominata dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del
predetto Ministero e delle regioni. La spesa derivante dal
funzionamento della commissione e' determinata, senza nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per un
importo massimo non superiore all'1 per cento dei fondi di
cui al comma 10, allo scopo utilizzando le risorse previste
dal medesimo comma. Il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, sulla base
dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individua i
progetti ammessi al cofinanziamento nei limiti delle
risorse disponibili e procede alla ripartizione dei fondi
con un piano a carattere triennale. Le somme attribuite con
il piano sono effettivamente erogate sulla base degli stati
di avanzamento dei lavori secondo i tempi e le modalita'
previsti nei progetti. Il piano prevede anche le modalita'
di revoca dei finanziamenti concessi nel caso in cui non
siano state rispettate le scadenze previste nei progetti
presentati per il cofinanziamento e l'assegnazione dei
finanziamenti stessi a progetti ammessi con riserva.
6. Gli alloggi e le residenze realizzati con i benefici
di cui alla presente legge sono prioritariamente destinati
al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi sulla base dei criteri di
valutazione della condizione economica e del merito
stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 2
dicembre 1991, n. 390.
7. Qualora in singole regioni o province risulti
esaurita la graduatoria degli idonei nel concorso per la
concessione delle borse di studio e di prestiti d'onore di
cui agli articoli 8 e 16 della legge 2 dicembre 1991, n.
390, le risorse del fondo di cui al comma 4 dell'articolo
16 della stessa legge possono essere utilizzate dalle
stesse regioni o province autonome per gli interventi di
cui al comma 1 del presente articolo.
8. Per tenere conto delle specifiche esigenze degli
alloggi e delle residenze per gli studenti universitari,
gli interventi finanziati, ai sensi del comma 2
dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, con
le risorse regionali disponibili per i programmi
pluriennali per l'edilizia residenziale pubblica, possono
essere effettuati, ai sensi dell'articolo 4 della legge 17
febbraio 1992, n. 179, anche direttamente dalle regioni o
tramite gli organismi regionali di cui al comma 1, e anche
in deroga alle norme e alle caratteristiche tecniche di cui
agli articoli 42 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
purche' nel rispetto delle disposizioni del decreto di cui
al comma 4 del presente articolo e sempre a condizione che
permanga la destinazione delle opere alle finalita' della
presente legge. Resta ferma l'applicazione delle vigenti
disposizioni in materia di controlli da parte delle
competenti autorita' regionali.
9. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge 2 dicembre
1991, n. 390, e' abrogato.
10. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 60 miliardi annue per il triennio
2000-2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dei fondi per l'edilizia universitaria di cui all'articolo
7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, allo
scopo intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa recata dalla legge medesima.».